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Ordinanza — n. 20498/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal due to appellant's formal withdrawal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant raised multiple grounds challenging the lower court's assessment of business assets and contract validity, the opposing party accepted the withdrawal with full compensation of litigation costs. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the procedural act of withdrawal was validly executed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, 391 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished by the appellant's withdrawal if the respondent accepts it, rendering the court's examination of substantive merits unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit extinguishment of proceedings acceptance of withdrawal litigation costs business assets contract validity ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla resistente.
Art. 391, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 384 c.p
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.
art. 2555 cod. civ
in relazione all’art. 2555 cod. civ.”.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12245/2022 R.G. proposto da RUGGHIA PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Del Viminale, n. 5, presso lo studio dell’avvocato GALLO GIUSEPPE che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro COMUNITA’ DEI CISTERCENSI RIFORMATI PP. TRAPPISTI DELLE TRE FONTANE, elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio, n. 18, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8322/2021 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, Paola Rugghia ha impugnato la sentenza n. 8322/2021 resa dalla Corte d’Appello di Roma il 22 febbraio 2022. Ha resistito con controricorso la Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla resistente. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per aver omesso di considerare la concreta consistenza dei beni indicati nel contratto stipulato tra le parti in data 31 marzo 2005, quale presupposto di fatto per poi valutare la loro idoneità a costituire un complesso aziendale.” 2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per aver omesso di considerare la consistenza dei beni indicati nel contratto stipulato tra le parti in data 22 marzo 2001, quale presupposto di fatto per poi valutare la loro idoneità a costituire un complesso aziendale” e “Violazione dell’art 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, in relazione agli artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 cod. civ.”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al quarto motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 cod. civ., art. 5 lett.

b) D.lgs. n. 114/1998”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al quinto motivo di impugnazione: “Violazione degli artt. 1571, 1615, 2562 cod. civ. in relazione all’art. 2555 cod. civ.”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt.115, 116, 177, 187, 188 e 244 cod. proc. civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste”.

6. Rileva il Collegio che la ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso per cassazione e che la controricorrente Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane ha depositato atto di accettazione dell’avversaria rinuncia con compensazione totale delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.

7. Poiché la rinuncia è stata accettata, non è luogo a provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del