Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20273/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for ultra petizione regarding double deduction of prepaid gas consumption from the bill.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20273/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed VATI SRL's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal, finding a procedural error in the lower court's reasoning. While the appellant argued that the second instance judge improperly shifted the burden of proof regarding the payment of 18,215 cubic meters of gas already invoiced as an advance, the Court ruled that the appellate court had committed ultra petizione by requiring proof of a payment that the first-instance judgment had already implicitly addressed through the calculation of net consumption. Consequently, the Cassation Court quashed the appealed judgment in part and remanded the case to the Court of Appeal for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112, 99 c.p.c.; Art. 2907 c.c.: The appellate court commits ultra petizione when it requires the party to prove facts or payments that were already excluded from the claim or implicitly settled by the first-instance judgment's calculation of net consumption.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultra petizione burden of proof gas consumption prepaid advance net consumption calculation appellate error remand for retrial calcolo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 2907 c.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18456/2023 R.G. proposto da VATI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA COLA DI RIENZO N. 212, presso l’avvocato SQUILLACE GIOVANNI (SQLGNN81H16C352N) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRASCA LEONARDO (BRSLRD73L16F537Z) -ricorrente- contro ENI GAS E LUCE S.P.A., ORA ENI PLENITUDE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso l’avvocato BERTI GIUSEPPE (BRTGPP65H03E472U) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4012/2023 depositata il 1giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Vati S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Roma Eni S.p.A. perché fosse accertata l’inesistenza del credito di cui alla fattura M157150725 del 6 novembre 2015 per fornitura di gas. Esponeva di avere stipulato contratto di somministrazione con Eni dall’1 ottobre 2014 per un’attività commerciale in Roma e che il 12 ottobre 2015 era stato cambiato il contatore con una lettura di chiusura di mc 18.7521; chiedeva quindi di accertare i consumi effettivi. Eni si costituiva resistendo e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice a pagare la suddetta fattura per euro 49.697,25 a saldo (l’originario importo era di euro 57.043,99) o, in subordine, a pagare la differenza tra quanto dovuto quale corrispettivo del gas erogato dall’1 ottobre 2014 al 21 settembre 2015 (arco temporale indicato nella suddetta fattura) al netto del corrispettivo per mc 18.215 già fatturati quale acconto per lo stesso periodo.

Il Tribunale, con sentenza n. 11953/2018, accertava i consumi dall’1 ottobre 2014 al 12 ottobre 2015 come di mc 19384 e, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta - nelle more diventata Eni Gas e Luce S.p.A. - , condannava l’attrice a pagare controparte per mc 19384, compensando le spese di lite. In motivazione, il primo giudice spiegava che Eni aveva ritenuto che il consumo iniziale fosse di mc 114383, ma non l’aveva adeguatamente provato; dalle fatture del precedente somministrante Enel S.p.A. risultava che, al subentro, si era giunti a mc 168137, sommando a mc 167323 (l’ammontare fino al 31 agosto 2014) mc 814 (l’ammontare del mese di settembre 2014; qui, per lapsus calami, il Tribunale indica 2018).

Pertanto la fattura per il periodo 1 ottobre 2014-12 ottobre 2015 riguardava mc (187521 [lettura di chiusura al cambio del contatore] – 168137 [la quantità al momento del subentro di Eni a Enel])= mc 19384. Così concludeva appunto il primo giudice, compensando le spese. Vati proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4012/2023, rigettava il gravame. L’appellante aveva censurato il Tribunale per non avere scomputato, dal risultato finale di mc 19384, mc 18215, già fatturato e pagato come acconto, benché Eni avesse chiesto la condanna a pagare il corrispettivo del gas effettivamente erogato nel periodo “al netto del corrispettivo relativo ai 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto in relazione al medesimo periodo”.

La corte territoriale ha rigettato affermando che l’appellante avrebbe dovuto provare di avere pagato le fatture emesse a titolo di accredito per mc 18215, e che non l’avrebbe fatto. Ha riconosciuto come vero che Eni ha chiesto il pagamento “al netto del corrispettivo” per mc 18215 “già fatturati a titolo di acconto”, ma al riguardo ha dichiarato, a pagina 8 della sentenza: “Pur essendo equivoca l’espressione utilizzata, risulta che Eni non ha mai affermato che i consumi di cui alle fatture emesse in acconto erano stati pagati”.

Dalla fattura di conguaglio relativa al pagamento del saldo, secondo Eni, risultava il consumo totale nell’intero periodo di mc 65789, “da cui erano stati già detratti i consumi fatturati in acconto per 18.215 mc”, onde dal minor consumo accertato di mc 19384 “non possono essere detratti nuovamente” mc 18215, già non considerati nella fattura di conguaglio. Vati ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difesa con controricorso controparte, attualmente Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. nonché 2907 c.c. per violazione della corrispondenza chiesto/pronunciato. Controparte, nella domanda riconvenzionale, avrebbe escluso l’“accertamento dell’eventuale consumo di … 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto, in comparsa di risposta affermando di avere, nel periodo in questione (1 ottobre 2014-21 settembre 2015), “emesso fatture … a titolo di acconto … per complessivi 18.215 mc”, e ha concluso chiedendo la condanna dell’attrice a pagare il corrispettivo di quel periodo “al netto del corrispettivo relativo ai 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto in relazione al medesimo periodo”. Le conclusioni di Eni non sarebbero state più modificate. Pertanto il giudice d’appello sarebbe incorso in ultrapetizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice d’appello attribuito all’attuale ricorrente onere probatorio quanto al “pagamento per consumi non costituenti oggetto di domanda giudiziale”.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per pronuncia “del tutto sproporzionata” in ordine “al regime della reciproca soccombenza accertata nel giudizio di primo grado anche in relazione alla fase cautelare”.

4. I primi due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati. Eni ha chiesto la condanna “al netto del corrispettivo” per mc 18215; ha dunque escluso tale quantità da quella di cui chiedeva il pagamento, presumibilmente in quantogià pagata. Il giudice d’appello ha perciò commesso ultrapetizione chiedendo all’attuale ricorrente di provare, come se il relativo pagamento costituisse oggetto della presente causa, di avere pagato tali mc 18215, addivenendo quindi al rigetto in parte qua della domanda nel ravvisato difetto della relativa prova.

In tale contesto, l’apodittica affermazione del giudice d’appello nel senso che la detrazione sarebbe già stata effettuata depone invero solamente in termini di contraddittorietà inidonea a superare la violazione in argomento. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo motivo . C assa in relazione la sentenza impug