Cassation court dismisses appeal for omitted fact review, ruling generic damage claims lack specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dental House SRL inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. The appellant argued that the lower courts failed to examine a decisive fact regarding dental services exceeding the national health service budget and claimed damages for bank loan repayments. The court rejected these arguments, stating that the alleged omission was not a decisive fact under the relevant procedural article and that the damage claim lacked the specific elements required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 2041, 2043 c.c.; The appeal alleging an omitted examination of a decisive fact is inadmissible if the alleged fact is merely an alternative factual reconstruction or if the claimed damages lack specific elements detailing the loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15263/2023 R.G. proposto da DENTAL - HOUSE SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso l’avvocato MANGANARO PAOLA (MNGPLA68E58I726H), rappresentat a e difes a dall'avvocato VILLANACCI GERARDO (VLLGRD58C02A509D) -ricorrente- contro AST DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASUR MARCHE, domiciliata presso l’avvocato BORRELLI ANGELO (BRRNGL64M16F839J) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASUR MARCHE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 94/2023 depositata il 12gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: A seguito di ricorso di Dental House S.r.l., il Tribunale di Ancona emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) per il pagamento di euro 99.188,72 oltre accessori e spese, in relazione a prestazioni eccedenti rispetto a quanto previsto nel contratto tra le parti per gli anni 2006-2007 e per l’anno 2009. ASUR si opponeva, eccependo il superamento del massimo di spesa imposto dalla normativa statale e regionale. Il Tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2017, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto.
Dental House proponeva appello, cui resisteva ASUR. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 gennaio 2023, accoglieva parzialmente il gravame per quanto riguardava la somma di euro 21 mila 22,77, oltre interessi, attinente all’anno 2006, per il resto confermando. Dental House ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, da cui si è difesa controparte con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che:
1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto “deciso” (rectius: decisivo) in quanto “costitutivo della pretesa creditoria” per le cure odontoiatriche svolte oltre il massimo attribuibile nel 2007 per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 1.1 La Corte d’appello, “pur riconoscendo che alcuni dei documenti indicati dalla Dental House s.r.l. non sono stati neppure citati dal primo giudice”, ha rigettato il motivo d’appello con una motivazione che viene trascritta nelle pagine 13-15 del ricorso, su cui la ricorrente osserva:
“Al netto della precisazione che la Corte di Appello … afferma che la Dental House s.r.l. avrebbe ricevuto in pagamento dall’ASUR Marche la somma di € 147.612,60 senza tuttavia indicare su quale prova fondi la sua convinzione, il Collegio ha disatteso nuovamente l’ordinanza del Tribunale Civile di Ancona del 13. 11. 2007 che si è limita (rectius: limitata) a menzionare piuttosto che ad esaminare pure riguardando la stessa una questione appieno rilevante ai fini della decisione”. Il motivo viene poi sviluppato con riferimenti istruttori - come la testimonianza del direttore sanitario dell’attuale ricorrente, Corrado Cori - e con il richiamo dell’ordinanza ex articolo 700 c.p.c. emessa il 13 novembre 2007 dal Tribunale di Ancona, osservando che “la fatturazione extra budget era proseguita” finché il suddetto Tribunale, con ordinanza collegiale del 3 giugno 2008, aveva l’ordinanza del 13 novembre 2007.
Si conclude sostenendo che “la suesposta vicenda non può non essere valutata in sede di decisione”, non potendo le cure prestate per il SSN essere revocate. 1.2 Come rimarcato pure nel controricorso, questo motivo non è riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. (che in astratto potrebbe essere presentato, non ricorrendo, come sostiene invece la controricorrente, il presupposto dell’articolo 348 ter c.p.c.), bensì costituisce una complessiva critica direttamente fattuale, che sarebbe congrua soltanto ad un gravame. La censura, pertanto, è inammissibile.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto “deciso” (sic) perché “costitutivo della pretesa creditoria” dell’attuale ricorrente relativa alle cure odontoiatriche da essa espletate oltre il massimo del 2007 per conto del SSN. 2.1 Si presenta come “non adeguatamente esaminata” dal giudice d’appello l’ulteriore “vicenda … relativa all’extra budget dell’anno 2009”. Si riporta quanto “statuito” al riguardo dal giudice d’appello (ricorso, pagine 19-20), per lamentare l’omesso esame di una delibera regionale del 26 aprile 2011 n. 607 sui criteri della gestione del 2009, che sarebbe stata dalla ricorrente “illustrata … nella fase monitoria”, ricostruendo così la vicenda, invocando pure la delibera del 18 gennaio 2010 n. 58 e quella del 26 aprile 2011 n. 607, e richiamando numerosi elementi proprio per ricostruirla (si veda il ricorso, nelle pagine 21-22, con particolare riguardo alle note nn. 37, 38 e 39).
Si conclude deducendo che “della vicenda sopra riferita non c’è cenno alcuno nella sentenza”, pur essendo “fatto decisivo ai fini della statuizione”. 2.2 Come il motivo precedente, anche questo non è, in realtà, riconducibile all’invocato articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ma costituisce invece una alternativa ricostruzione fattuale, qui per un’epoca diversa rispetto a quella proposta nel motivo precedente, di cui comunque condivide l’inammissibilità.
3. Con il terzo motivo, ancora ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., si denuncia omesso esame di fatto “deciso” riguardo alle domande che l’attuale ricorrente avrebbe proposto ai sensi degli articoli 2041 e 2043 c.c. 3.1.1 In primo luogo, si osserva che, a fronte dell’opposizione a decreto ingiuntivo, Dental House avrebbe “formulato una reconventio reconventionis” chiedendo la condanna di controparte a pagarle la somma di euro 99.188,72 ai sensi dell’articolo 2041 c.c. per l’ipotesi in cui fosse stata, anche parzialmente, accolta l’opposizione.
Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile tale domanda; il giudice d’appello l’aveva definita ammissibile ma infondata. Quest’ultima decisione sarebbe “del tutto errata al pari dei presupposti sui quali fonda”, in quanto non vi sarebbe stato “un arricchimento imposto né tantomeno non comunicato”, avendo la ricorrente operato per tutelare la salute ai pazienti necessitanti cure continuative. 3.1.2 In secondo luogo, il giudice d’appello, ad avviso della ricorrente, “non ha esaminato né fatto cenno alcuno alla domanda risarcitoria” avanzata dall’attuale ricorrente per il ristoro dei danni che le sarebbero derivati dal mancato tempestivo pagamento delle fatture “per le prestazioni extra budget” degli anni 2007, 2008 e 2009.
Confidando nel pagamento, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto da Banca Popolare delle Puglie e Basilicata la loro anticipazione, di cui poi la banca aveva chiesto la restituzione. 3.2.1 La prima censura critica ancora per via diretta il contenuto fattuale della sentenza, come se sussistesse un terzo grado di merito. Essa è, pertanto, ictu oculiinammissibile. 3.2.2 La seconda censura è evidentemente generica, non indicando gli elementi specifici dei pretesi danni (come, per esempio, quando furono chiesti gli anticipi alla banca, quanto poi questa avrebbe richiesto indietro, quanto sarebbe stato l’importo dei danni).
Anche questa censura patisce, perciò, un’assoluta inammissibilità.
4. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i