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Ordinanza Interlocutoria — n. 20204/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders integration of necessary co-litigant in paulian action case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20204/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Magna Charta S.r.l. against the lower court's judgment in a paulian action. The court found that the necessary co-litigant, Ditta Carlo Mugnai S.r.l. in liquidation, had not been notified of the appeal. Consequently, the court ordered the integration of the adversarial proceedings against this party and remitted the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 105 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: In a paulian action, the necessary co-litigant must be integrated into the adversarial proceedings if not notified of the appeal, requiring remittal to the lower court.

Parole chiave

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paulian action necessary co-litigant integration of adversarial proceedings liquidation company remittal to lower court credito ipotecario cartella ipotecaria iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 105 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
articolo 2901 c.c
per ottenere, ex articolo 2901 c.c., dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di un atto notarile del 31 gennaio 2014 con cui Ditta Carlo Mugnai S.r.l.
articolo 105 c.p
Entrava nel giudizio per intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11005/2002
es., Cass. 11005/2002, Cass.
Cass. 11150/2003
11005/2002, Cass. 11150/2003, Cass.
Cass. ord. 23068/2011
11150/2003, Cass. ord. 23068/2011 e, da ultimo, Cass.
Cass. ord. 10547/2025
23068/2011 e, da ultimo, Cass. ord. 10547/2025).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25308/2023 R.G. proposto da: MAGNA CHARTA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. DONIZETTI, N. 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V) rappresentato e difeso dagli avvocati SGARBI MARCO ENRICO (SGRMCN71C25B819G)e GHELFI LUCA -ricorrente- contro BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato presso l’avvocato CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI (CCCGLG60L01D612T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato RANIERI GIUSEPPE (RNRGPP62L24C352A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2066/2023 depositata il 13/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Per quanto qui interessa, Magna Charta S.r.l. otteneva dal Tribunale di Firenze con decreto del 10 agosto 2016 omologa di concordato con riserva. Successivamente il medesimo Tribunale, a seguito di istanza di Intesa San Paolo S.p.A., dichiarava la risoluzione di tale concordato, provvedimento oggetto poi di impugnazione. Il 9 settembre 2016, frattanto, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Società Cooperativa citava davanti al Tribunale di Firenze Magna Charta S.r.l. e Ditta Carlo Mugnai S.r.l. per ottenere, ex articolo 2901 c.c., dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di un atto notarile del 31 gennaio 2014 con cui Ditta Carlo Mugnai S.r.l. aveva consentito alla costituzione di ipoteca volontaria sull’unico suo immobile sito a Firenze, a garanzia della somma di euro 115.729,20 per un credito di pari importo che Magna Charta S.r.l. avrebbe avuto nei suoi confronti.

Magna Charta S.r.l. si costituiva, resistendo, mentre Ditta Carlo Mugnai S.r.l. restava contumace. Entrava nel giudizio per intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c. pure Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, assumendo di avere interesse alla stessa azione riguardo all’atto notarile suddetto per un credito che le era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo. Il Tribunale accoglieva la domanda a favore dell’attrice e della intervenuta con sentenza del 15 ottobre 2019.

Magna Charta S.r.l. proponeva appello, cui resistevano rispettivamente Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve e Banco Fiorentino; Ditta Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione rimaneva contumace. La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 13 ottobre 2023. Ha presentato ricorso articolato in tre motivi Liquidazione Giudiziale Magna Charta S.r.l. nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve e Banco Fiorentino, ciascuna delle quali parti si è difesa con controricorso, depositando pure memoria. Considerato che:

Deve in primis rilevarsi che il ricorso non è stato notificato nei confronti di Ditta Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione, la quale è litisconsorte necessaria come è proprio in ogni fattispecie di azione pauliana (cfr., p. es., Cass. 11005/2002, Cass. 11150/2003, Cass. ord. 23068/2011 e, da ultimo, Cass. ord. 10547/2025). Pertanto, all’esito riservando ogni altro profilo, si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di essa, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio conseguente a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ditta Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuo