Cassation court dismisses appeal claiming sentence nullity due to missing bank name, ruling it a mere clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Giovanninis against a lower court ruling that declared a share transfer contract ineffective. The appellants argued the sentence was null because the original creditor bank was omitted from the final text, while the opposing parties contended the bank was correctly identified in the operative part. The court held that the omission was a minor material error correctable under procedural rules, not a violation of the principle of contradictory proceedings, and thus did not invalidate the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: A sentence is not null for the omission of a party's name if the party is clearly identified in the operative provisions and the contradiction was not violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17400/2024 R.G. proposto da: GIOVANNINI ANNA MARIA e GIOVANNINI GABRIELE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO ANTONIETTI (NTNMRA55E30A746Q), domicilio digitale exlege; -ricorrenti- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., in persona del procuratore speciale, DARIO LUIGINO SINCERO MATTIOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO BIOCCA (BCCGTN64P27L103V), domicilio digitale exlege; -controricorrente- nonché contro POPOLARE BARI NPLS 2016 SRL, e per essa, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, in forza di procura speciale conferita da PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI (GRGBDT57T21Z614E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO GARGANI (GRGGDU63B25H501D); -controricorrente- nonché contro TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV.
DI TERAMO SPA, ZUCCARINI ANTONIO; -intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 547/2024, depositata il 23/04/2024, notificata il 14/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Teramo, con sentenza n.1041/2021, accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A., poi Banca Popolare di Bari S.p.A., i cui crediti nel corso del giudizio erano stati ceduti a Prelios Credit Servicing S.p.A. e ad Amco- Asset Management Company S.p.A., entrambe intervenute nel giudizio ex art. 111 cod.proc.civ., e dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., nei confronti della Banca Popolare di Bari S.p.A. nonché di Prelios Credit Servicing S.p.A. (in qualità di mandataria di Banca Popolare di Bari NPLS 2016 S.r.L.) e di Amco-Asset Management Company S.p.A., il contratto con cui Antonio Zuccarini, verso il quale l’attrice vantava un credito di euro 6.000.000,00, aveva ceduto ad Anna Maria Giovannini e a Gabriele Giovannini la sua partecipazione sociale nella Eurocasa Campli S.r.L., rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dallo Zuccarini.
Detta sentenza veniva impugnata, in via principale, da Gabriele e da Anna Maria Giovannini, e, in via incidentale, dallo Zuccarini. La Corte d'appello di L’Aquila, con la sentenza n. 547/2024, resa pubblica il 23/04/2024 e notificata il 14/05/2024, rigettava sia il gravame principale sia quello incidentale e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza. Gabriele e Anna Maria Giovannini proponevano ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Amco- Asset Management Company S.p.A. e Popolare di Bari NPLS 2016 S.r.L. resistevano con separati controricorsi.
Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata con cui prospettava il rigetto dell’unico motivo di ricorso. Avendo Gabriele e Anna Maria Giovannini formulato opposizione chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., la trattazione dello stesso è stata fissata in adunanza camerale. I ricorrenti in vista dell’odierna Camera di consiglio depositano memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da Popolare Bari Npls 2016 S.r.L., perché la sentenza impugnata è stata notificata il 14 maggio 2024 ed il ricorso è stato notificato il 15 luglio 2024, quindi nel termine breve di cui all’art. 325 cod.proc.civ, si può passare ad esaminare l’unico motivo di ricorso con cui i Giovannini denunziano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 2 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ..
A tal fine adducono che nella sentenza impugnata non risulta in alcun modo menzionata, né nell’intestazione né nel dispositivo, l’appellata Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A., poi Banca Popolare di Bari S.p.A., benché fosse stata parte processuale del giudizio di appello (l’appellante Zuccarini le aveva notificato l’atto di appello, su disposizione del giudice a quo, e gli odierni ricorrenti erano stati condannati , con la sentenza di primo grado, al pagamento nei confronti nei suoi confronti delle spese di lite).
La loro tesi è che l’omessa indicazione del nome di una delle parti, nell’intestazione della sentenza, ne comporti la nullità, sussistendo una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferiva, non consentendole di svolgere la sua funzione essenziale di “legge del caso concreto” (Cass. 16532/2012; Cass.n. 22275/2017; Cass.3766/2018). Aggiungono, a supporto della loro censura, «che la incredibile ed inammissibile (per non dire altro) pronuncia sulle spese formulata in sentenza solo per “le spese di giustizia di secondo grado”, in uno con l’altrettanto incredibile ed incomprensibile indicazione di “definitiva” della impugnata sentenza del Tribunale di Teramo, formulata nel dispositivo» inducono a dubitare che «la mancata indicazione della Tercas nella sentenza sia dovuta ad una semplice omissione».
Con la memoria illustrativa depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, i ricorrenti adducono che la proposta di definizione accelerata con cui era stato prospettato il rigetto del ricorso è stata determinata dalla «confusione generata dall’intervento nei giudizi di merito di un’altra parte avente il medesimo nome di “BANCA POPOLARE DI BARI” (…) che, però, non è la BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. che aveva incorporato la TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI TERAMO S.P.A.» della cui omessa indicazione nella intestazione e nel dispositivo della sentenza qui impugnata si dolgono, ma della Popolare Di Bari Npls 2016 S.R.L. cioè della società che aveva dato mandato alla Prelios Credit Servicing S.P.A. di intervenire nel giudizio; di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto nella proposta di definizione accelerata, non è affatto «SUFFICIENTEMENTE CERTA”..
“L’IDENTITA’ DELLE PARTI NEI CUI CONFRONTI E’ STATA EMESSA LA PRONUNCIA» 2) Il ricorso è infondato. Va ribadito che l'omessao inesatta indicazione del nome di una delle partinell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agliarticoli 287e 288 cod. proc. civ. , quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità dellasentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 25/05/2025, n.1389;
Cass . 23/05/2023, n. 14106; Cass.18/07/2019, n. 19437;Cass. 25/09/2017, n. 22275; Cass.26/03/2010, n. 7343). Nel caso qui esaminato è pacifico che non vi sia stata la violazione del contraddittorio (sono gli stessi ricorrenti a darne atto) ed è altrettanto pacifico che non emerga dall’impugnata sentenza alcuna incertezza circa l’identità delle parti nei cui confronti essa è stata pronunciata, posto che la Banca Tercas della quale si lamenta l'omessa indicazione in sentenza è in realtà ivi indicata, nelle sue esatte generalità, altrettanto evidente è che ne sia stata indicata la veste processuale rivestita nel giudizio, restando del tutto irrilevante ai fini in discorso che non ne sia stata fatta menzione nel dispositivo e nella intestazione, non potendo detta omissione ridondare sulla individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda né sulla efficacia soggettiva della sentenza pronunciata dal giudice a quo .
Si tratta di una valutazione che, oltre a rispondere all'esigenza di una lettura non formalistica delle norme processuali, ma strumentale all'adozione di una decisione secondo i canoni del giusto processo, tiene conto del fatto che, secondo Cass.23/06/2022, n. 20315 e la successiva giurisprudenza conforme, la declaratoria di inefficacia relativa può essere pronunciata nei confronti del cedente e del cessionario del credito per la cui tutela si agisce con l’actiopauliana.
3) All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.
4) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle due controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
5) I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrent e :
i) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori dilegge; ii) della somma di euro 20.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c. C ondanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a