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Ordinanza — n. 19993/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation action where weak presumptive chain fails to prove fraud against company transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19993/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the first appeal ground regarding lack of interest but allowed the third and fourth grounds concerning the validity of the sales contract. The appellant argued that a weak chain of presumptions linking legal representatives' family ties to fraudulent intent was insufficient to prove the actio pauliana. Consequently, the cassation court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new examination applying the correct standards for evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 2727, 2729 cod. civ.: A chain of presumptions is valid only if each link is supported by precision, gravity, and concordance; a weak or disconnected presumption cannot serve as the sole basis for reconstructing factual events.

Parole chiave

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actio pauliana presumption chain fraudulent intent evidentiary weight company transfer legal representatives remand for retrial rivendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2727 cod. civ.
5045), in ragione del fatto che, poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod.civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza (cfr.
Art. 2729 cod. civ.
Essa per converso regge, e può essere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale, qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art. 2729 cod.civ.
Art. 2901 cod. civ.
2902 cod.civ.) e che l’inefficacia dell’atto non pregiudicava i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 ult.
art. 2902 cod.civ
Detta statuizione sarebbe erronea, perché l’art. 2902 cod.civ.
art. 2901 cod.civ
Occupatasi dei rapporti tra accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ.
art. 602 cod. proc. civ
Presupposto richiesto dall'art. 602 cod.
art. 106 cod.proc.civ
art. 2729 cod.civ
Essa per converso regge, e può essere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale, qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art. 2729 cod.civ.
art. 2727 cod.civ
5045), in ragione del fatto che, poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod.civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/06/2017, n. 15003
Cass. 16/06/2017, n. 15003) e che comunque il divieto di trarre una presunzione da un’altra presunzione opererebbe esclusivamente nella consecuzione di una presunzione semplice da un'altra presunzione semplice (cfr.
Cass. 9/04/2002, n. 5045
Cass. 9/04/2002, n. 5045), in ragione del fatto che, poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art.
Cass. 28/01/1995, n. 1044
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20352/2023 R.G. proposto da: SICILGEST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., VINCENZO PROVENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO SPADARO (SPDMRC70D09A494Y), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro CONSORZIO MULTISERVIZI SIRACUSA S.C.A.R.L.; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 498/2023, depositata il 22/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Riscossione Sicilia S.p.a. conveniva avanti il Tribunale Civile di Siracusa l’odierna ricorrente e la Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di compravendita del 03/07/2012 con cui la Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. aveva trasferito alla Sicilgest S.r.L. (già Sicilgest Immobiliare S.r.L.) il laboratorio per arti e professioni sito in Siracusa nella Contrada Pantanelli n. 95, assumendo, in particolare, di essere creditrice del Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. e che detto atto di compravendita era stato stipulato in frode alle sue ragioni.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1821 dell’11/10/2021, revocava exart.2901 cod.civ. il suddetto contratto, condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado, la Sicilgest S.r.L. proponeva appello con cui eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse della appellata Agenzia delle Entrate – Riscossione (successore a titolo universale di Riscossione Sicilia S.p.A.), atteso che gli immobili oggetto dell’azione revocatoria erano stati rivenduti (prima dell’avvio dell’azione giudiziaria) dall’acquirente Sicilgest S.r.L. a Pietro, Caterina e Maria Aurora Provenza, con atto pubblico del 23/06/2014, e che tale atto non era stato impugnato (a cascata) dalla Riscossione Sicilia S.p.A. e non era più impugnabile, essendo decorso il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria; si doleva che il tribunale non avesse tenuto conto che la compravendita impugnata era stata posta in essere in esecuzione di un contratto preliminare esistente tra le stesse parti e deduceva che non erano chiare le ragioni che avevano indotto il tribunale a ritenere sussistente il consilium fraudis.

La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 498/2023, depositata il 22/03/2023, ha rigettato l’appello proposto da Sicilgest S.r.L. e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del tribunale. Sicilgest S.r.L. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Agenzia Delle Entrate –Riscossione resiste con controricorso. Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 105 cod.proc.civ., 2901, 2902 e 2652 cod.civ., per carenza di interesse alla declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato.

La circostanza che già prima di iniziare il giudizio di primo grado, la Sicilgest S.r.L., convenuta da Riscossione Sicilia S.p.A., quale acquirente degli immobili oggetto dell’azione revocatoria, avesse alienato gli stessi immobili ad altri, secondo la corte territoriale, non aveva reso inammissibile la domanda avanzata dal creditore nei confronti della debitrice Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. finalizzata a rendere inefficace la prima compravendita del 3.7.2012, rilevando che la parte vittoriosa avrebbe poi potuto promuovere nei confronti dei terzi aventi causa quelle stesse azioni conservative o esecutive sui beni oggetto dell’atto impugnato che avrebbe potuto esercitare se l’atto dispositivo non fosse stato posto in essere (art. 2902 cod.civ.) e che l’inefficacia dell’atto non pregiudicava i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 ult. comma cod.civ.).

Detta statuizione sarebbe erronea, perché l’art. 2902 cod.civ. consente al creditore di agire, in virtù della sentenza che accoglie la revocatoria, solo nei confronti del terzo contraente revocato e non certo nei confronti del sub-acquirente che abbia acquistato da quest’ultimo, con atto anteriore alla trascrizione della domanda. Né la sentenza di inefficacia può essere azionata, nei confronti del terzo sub-acquirente ai sensi dell’art. 2901, ultimo comma, cod.civ. Il subacquirente a titolo oneroso resta esposto all'esercizio dell’azione revocatoria ove abbia acquistato in mala fede e subisce così l'effetto pregiudizievole dell’inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa.

Nella specie, tale azione nei confronti del subacquirente non era (e non è più esperibile) perché sarebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, intervenuta la prescrizione. A supporto delle sue argomentazioni, la ricorrente evoca Cass.20/04/2012, n. 6278 secondo cui «nel caso di due alienazioni consecutive del medesimo immobile l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è inopponibile al secondo acquirente, quand'anche in mala fede, se questi abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocazione.

In tal caso il creditore, ove assuma che anche la seconda vendita sia stata eseguita in frode del suo diritto, dovrà promuovere una nuova azione revocatoria nei confronti del secondo acquirente». La conclusione che prospetta è che Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) non potesse (e non possa) avere alcuna giuridica utilità all’accoglimento dell’azione revocatoria perché gli immobili, al momento della notifica dell’atto di citazione (21/07/2017) erano già di proprietà di terzi e gli stessi immobili non erano ulteriormente aggredibili in revocatoria e/o sottoponibili in alcun modo a esecuzione forzata.

Aggiunge che, comunque, Riscossione Sicilia S.p.a. non aveva proposto, in via gradata, azione revocatoria c.d. risarcitoria, per conseguire dal terzo acquirente (ove non più disponibile) il valore degli immobili compravenduti. Il motivo è infondato. L’esistenza di un subacquisto del bene oggetto dell’atto dispositivo revocando non è d’ostacolo alla dichiarazione di inefficacia del primo atto dispositivo nei confronti del creditore. Lo sforzo confutativo della ricorrente non coglie, infatti, nel segno, perché un conto è l’ottenimento di una pronuncia di declaratoria di inefficacia relativa, altro è la opponibilità di tale inefficacia nei confronti del terzo subacquirente.

La ricorrente, in aggiunta, dimostra di non avere ben colto il principio di diritto applicato da Cass. n. 6278/2012. Occupatasi dei rapporti tra accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. e opponibilità a terzi subacquirenti, questa Corte ebbe a precisare che: -nel caso di trascrizione della domanda di revocatoria precedente alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo subacquirente « la dichiarazione di inefficacia ottenuta all'esito del giudizio la cui domanda introduttiva è stata trascritta è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto od iscritto l'atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda», viceversa, « in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede»; - che comunque in tale ultimo caso è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede.

Soltanto quando l'efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt.602 e seg. cod. proc. civ.; prima di tale rimozione, l'azione esecutiva gli è preclusa dalla permanente efficacia dell'atto di acquisto del terzo: questo resta opponibile al creditore, pur se abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, in forza della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo sub-acquirente precedente la trascrizione della domanda di revocatoria.

Presupposto richiesto dall'art. 602 cod. proc. civ.per poter agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia stato revocato per frode; la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente per agire esecutivamente nei confronti del sub-acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda di revocazione; in caso contrario, il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo sub-acquirente e provare la sua mala fede». Va aggiunto che – v.

Cass. 06/12/2023, n. 34214 - che nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 cod.proc.civ. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, cod.civ., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.f all., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.

2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. – Irrevocabilità dell’atto di vendita perché avvenuta in esecuzione di un contratto preliminare», ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Parte ricorrente si duole del rigetto del motivo di appello con cui era stata dedotta l’irrevocabilità dell’atto dispositivo per essere stata la compravendita stipulata in adempimento di un debito scaduto, perché per debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, 3° comma, cod.civ., deve intendersi una obbligazione derivante da un contratto che il debitore era tenuto a adempiere.

Nella specie, tale obbligazione era costituita dalla vendita degli immobili per cui è causa, convenuta nel citato contratto preliminare. Il motivo è inammissibile. Parte ricorrente, infatti, non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte d'appello, infatti, ha bene applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’azione revocatoria è proponibile nei confronti del contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato, rispetto al quale va accertata la sussistenza dell’eventus damni, perché solo il contratto definitivo ha efficacia traslativa e quindi riduce la consistenza patrimoniale del debitore, mentre gli elementi soggettivi dell’azione revocatoria devono sussistere al momento della stipulazione del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass. 18/08/2011, n. 17365;

Cass. 12/06/2018, n. 15215; Cass. 26/06/2019, n. 17067; Cass. 07/07/2023), n.19327). Detta statuizione della corte d’appello (v. p. 4) è stata del tutto pretermessa dai ricorrenti, pur enunciando la ratio decidendi per cui ha ritenuto non applicabile l’art. 2901, 3° comma, cod.civ.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. La corte d’appello ha ritenuto provata la consapevolezza in capo al debitore Consorzio Multiservizi Siracusa S.c.a.r.l. ed al terzo contraente Sicilgest Immobiliare S.r.L. del pregiudizio che gli atti impugnati arrecavano al creditore Riscossione Sicilia S.p.A. sull’assunto che «l’avere promesso in vendita e poi disposto dell’intero patrimonio immobiliare e la parziale corrispondenza delle due compagini sociali (FRANCESCO PROVENZA cod. fis.

PRVFNC37A29I754E ricopre la carica di amministratore delegato della Consorzio Multiservizi Siracusa s.c.a.r.l; VINCENZO PROVENZA c.f. PRVVCN66M31I754U, parente del sig. Francesco Provenza, ricopre la carica di presidente del consiglio amministrativo nella Consorzio Multiservizi Siracusa s.c.a.r.l. e di amministratore unico della SICILGEST s.r.l dal 20.12.2011; LOMBARDO CARMELA cod. fis. LMBCML72R46I754C ricopre la carica di consigliere nella Consorzio Multiservizi Siracusa s.c.a.r.l. e di amministratore unico della Sicilgest dal 26.04.1999 – v. visure camerali in atti) costituiscono quadro indiziario univocamente deponente nel senso della certa consapevolezza, sin dalla stipulazione del contratto preliminare, sia da parte della società venditrice che della società acquirente del pregiudizio arrecato alle altrui ragioni creditorie».

Alla corte d'appello si rimprovera di avere omesso l’esame degli atti di causa e delle eccezioni sollevate con l’atto di appello. In particolare, secondo la ricorrente la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., costituito da «Atti, fatti e questioni decisivi per escludere la scientia damni e il consilium fraudis in capo alle convenute società». In aggiunta, la corte di appello, dando atto (solo) della titolarità dell’organo amministrativo delle due società in capo a Francesco Provenza (per la Consorzio Multiservizi Siracusa s.c.a.r.l.) e a Vincenzo Provenza (per la Sicilgest S.r.l.) senza che ve ne fosse prova ha ritenuto che i due Provenza fossero parenti.

4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 e 2729 cod.civ., assunta l’inesistenza di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti. La corte d’appello ha appurato solo chi erano i due legali rappresentanti delle società convenute, desumendone il rapporto di parentela e poi da ciò ha ulteriormente dedotto la sussistenza del consilium fraudis, non facendo buon governo delle norme che regolano la prova indiziaria.

5) I motivi terzo e quarto che possono essere congiuntamente esaminati sono fondati p.q.r. Pur dovendosi riconoscere che il principio praesumptum de praesumpto non admittiturnon è unanimemente ritenuto esistente [perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod.civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, in quanto, come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché 'gravi, precise e concordanti', ai sensi dell'art. 2729 cod.civ.può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea, in quanto a sua volta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (in termini:

Cass. 16/06/2017, n. 15003) e che comunque il divieto di trarre una presunzione da un’altra presunzione opererebbe esclusivamente nella consecuzione di una presunzione semplice da un'altra presunzione semplice (cfr. Cass. 9/04/2002, n. 5045), in ragione del fatto che, poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod.civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza (cfr. Cass.28/01/1995, n. 1044)], deve osservarsi quanto segue: -ciò che conta, invero, non è che il fatto noto assunto a premessa di un'inferenza derivi a sua volta da una inferenza, cioè che sia frutto di un'altra presunzione — come se si trattasse di applicare il principio della probabilità congiunta o composta, in quanto il secondo fatto discende dalla verificazione favorevole di due probabilità: che sia vero il primo fatto e che sia esatta la conseguenza dedottane — ma che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi, invece, su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva.

Tale linearità è assicurata esclusivamente dall'adozione dei criteri di precisione, gravità e concordanza per attribuire attendibilità al fatto noto, quale che ne sia la sua origine, cioè anche quando il fatto noto sia divenuto tale sulla scorta di un ragionamento logico. La catena si rompe, e con essa tutto il ragionamento logico, cioè tutto il percorso fatto per attribuire attendibilità ad un enunciato di fatto ipotizzato, ove anche solo una delle premesse non sia assistita dal richiesto grado di attendibilità e di conferma, giacché per ragioni logico-giuridiche non si può legittimare una ricostruzione della questione di fatto sulla sola ed esclusiva base di ragionamenti presuntivi poco gravi ovvero scarsamente attendibili.

Essa per converso regge, e può essere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale, qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art. 2729 cod.civ. Nel caso di specie, il ragionamento presuntivo si regge su una concatenazione debole, nei termini dianzi enunciati, perché dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentati legali delle due società, parti dell’atto dispositivo revocando, ha tratto la ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell’actio pauliana.

6) Alla fondatezza nei suindicati termini del terzo e del quarto motivo, rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; dich