Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19879/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19879/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19879/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24791/2024 R.G. proposto da: SALENTO HOLIDAY BEACH SNC DI BELLO GIOVANNI E BENEGIAMO SONIA, rappresentato e difeso dall’Avv. CONSIGLIO SILVIA MARIA RITA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. SEGNANA GIORGIO unitamente all'Avv. GRAZIANO VINCENZO EMILIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro COSENTINO GEMMA -intimata- Numero registro generale 24791/2024 Numero sezionale 538/2025 Numero di raccolta generale 19879/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1095/2024 depositata il 15/04/2024.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19879/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24791/2024 R.G. proposto da: SALENTO HOLIDAY BEACH SNC DI BELLO GIOVANNI E BENEGIAMO SONIA, rappresentato e difeso dall’Avv. CONSIGLIO SILVIA MARIA RITA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. SEGNANA GIORGIO unitamente all'Avv. GRAZIANO VINCENZO EMILIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro COSENTINO GEMMA -intimata- Numero registro generale 24791/2024 Numero sezionale 538/2025 Numero di raccolta generale 19879/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1095/2024 depositata il 15/04/2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese carenza di legittimazione indennità di patrocinio legittimazione passiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24791/2024 R.G. proposto da: SALENTO HOLIDAY BEACH SNC DI BELLO GIOVANNI E BENEGIAMO SONIA, rappresentato e difeso dall’Avv. CONSIGLIO SILVIA MARIA RITA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. SEGNANA GIORGIO unitamente all'Avv. GRAZIANO VINCENZO EMILIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro COSENTINO GEMMA -intimata- Numero registro generale 24791/2024 Numero sezionale 538/2025 Numero di raccolta generale 19879/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1095/2024 depositata il 15/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/07/2025 Il Presidente di Sezione Delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 24791/2024 Numero sezionale 538/2025 Numero di raccolta generale 19879/2025 Data pubblicazione 17/07/2025