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Ordinanza — n. 19867/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of incidental false claim due to lack of document suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19867/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal regarding the inadmissibility of an incidental false claim inadmissible because the lower court's ruling was merely an investigative measure. The appellants argued that documentary evidence proving the falsity of notary reports was insufficient, but the court held that assessing the suitability of evidence is a matter for the trial judge. Consequently, the decision lacks the definitive character required for cassation review under Article 111, paragraph 7 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 177 cod. proc. civ.; Art. 111, comma 7, Cost.: An order evaluating the suitability of evidence in an incidental false claim is an investigative measure lacking definitiveness and thus inadmissible for cassation.

Parole chiave

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incidental false claim suitability of evidence investigative measure cassation inadmissibility Article 177 civil procedure denuncia mendace uso di false generalità falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 177 cod. proc. civ.
Si è, dunque, al cospetto “ di un provvedimento di natura meramente istruttoria, assoggettato al generale statuto di disciplina dettato dall’art. 177 cod. proc. civ. (applicabile pure al processo di appello, giusta la relatio operata dall’art.
Art. 111, secondo comma, Cost.
553280 - 01 ), essendosi pure rimarcata la rilevanza di tale accertamento, “ finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.”(da ultimo, in motivazione, Cass.
Art. 111, comma 7, Cost.
177, un’ordinanza sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciata”, come tale priva del carattere della decisorietà e definitivitàe quindi non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (così, in motivazione, Cass.
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicandosi, in ipotesi, tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.
art. 355 cod. proc. civ
Per contro, il giudice d’appello deve limitarsi ad “accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso” e, riscontratane la ricorrenza, sospendere il giudizio ex art. 355 cod. proc. civ.
art. 177 cod. proc. civ
Si è, dunque, al cospetto “ di un provvedimento di natura meramente istruttoria, assoggettato al generale statuto di disciplina dettato dall’art. 177 cod. proc. civ.
art. 359 cod. proc. civ
(applicabile pure al processo di appello, giusta la relatio operata dall’art. 359 cod. proc. civ.): quindi, non ricorrendo una delle ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art.
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 1998, n. 2403
Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2002, n. 15699
Cass. Sez. 1, ord. 24 maggio 2017, n. 13001
558338-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 maggio 2017, n. 13001, non massimata).
Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2002, n. 4310
Cass. Sez. 1, ord. 29 novembre 2023, n. 33267
Cass. Sez. 3, ord. 20 dicembre 2024, n. 33630
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331
115, applicandosi, in ipotesi, tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv.
Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2020, n. 13636
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7376-2024proposto da: POLITO MARIA, IANNELLI FERDINANDO, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato Daniela MIGLIACCIO; -ricorrenti - contro PEZZELLA MARIA; -intimata - Avversol ’ordinanza d ella Corte d’appello di Napoli , depositata in data 07/02/2024, nel giudizio RG 4444/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30/01/2025dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Querela di falso in via incidentale – Proposizione in appello -Ritenuta inammissibilità della stessa per difetto di idoneità dei documenti allegati a sostegno della stessa - Regolamento di competenza- Inammissibilità R.G.N.7376/2024 Cron.

Rep. Ud.30/1/2025 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. Maria Polito e Ferdinando Iannelli propongono, sulla base di un unico motiv o , regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 12 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Napoli, che – nel valuta re positivamente , a dire degli odierni ricorrenti, la ammissibilità e la rilevanza della querela di falso incidentale, proposta dai medesimi avverso le relate di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale gli allora appellanti lamentavano di essere rimasti involontariamente contumaci proprio per non avere avuto conoscenza della citazione –ha rigettato la querela , ritenendo le prove addotte inidonee a comprovare la falsità delle relate impugnatedi falso. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver proposto gravame avverso la sentenza n. 3623/2022, del 17 ottobre 2022, d e l Tribunale di Napoli Nord , deducendone la nullità, giacché emessa nella incolpevole contumacia dei due convenuti.

Assumevano, infatti, di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di citazione introduttivo il giudizio di primo grado instaurato da Maria Pezzella, giacché in merito a quella asseritamente compiuta, il 20 gennaio 2010, “a mani proprie” della Polito (in proprio e per il figlio Ferdinando Iannelli), essi deducevano la falsità della duplice relata, oggetto, peraltro, di previa denuncia penale per il reato di falso ideologico presentata il 26 settembre 2023. Nel proporre l’impugnazione della sentenza, gli odierni ricorrenti esperivano, dunque, anche querela di falso in via incidentale, a supporto della quale “venivano depositate una serie di prove, di natura documentale e di natura indiziaria oltre che di natura orale”.

In particolare, essi sostenevano di essersi trovati a Malta (ove si assume essere lo Iannelli “regolarmente residente”) in occasione della pretesa notificazione del 20 gennaio 2020, all’uopo producendo in giudizio documentazione attestante la conferma della prenotazione di un biglietto aereo, a loro nome, con volo di andata e ritorno, da Napoli per Malta, con partenza alle ore 10.00 del 17 gennaio 2020 e il rientro alle ore 19.10 del successivo 20 gennaio. Oltre a produrre, poi, la suddetta denuncia penale del 26 settembre 2023, gli allora appellanti evidenziavano un elemento “avente valore indiziario della falsità materiale e/o ideologica delle relate di notifica”.Rilevavano, infatti, che – mentre la relata di notifica predisposta in ordine alla citazione introduttiva il giudizio di primo grado era “scevra da incertezze”, in quanto indirizzata in Afragola, via Amendola n. 28 – quella della sentenza resa dal primo giudice (e dell’atto di precetto) recava la precisazione per cui “l’abitazione è sicuramente ed esattamente quella del civico 28 affianco alla Macelleria”, allegando, in questo secondo caso, il certificato di residenzadella Polito, che indicava l’indirizzo, invece, in via Amendola n.

20. Veniva, inoltre, articolata prova testimoniale su cinque capitoli, relativi ai fatti oggetto della querela. Costituitasi in giudizio l’appellata Pezzella, per resistere al gravame, la Corte d’appello si riservava “ sulla richiesta, previa valutazione della ammissibilità e della rilevanza della querela, di sospensione del processo di appello ex art.355 cod. p roc . c iv . con rimessione della trattazione della querela al giudice competente ex art.50 cod. p roc . c iv . ”. A scioglimento della riserva, con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 (impugnata innanzi a questa Corte), il giudice d’appello, nel rilevare che la verifica, demandatale dalla legge, circa “ la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il giudizio di querela di falso” comprend a pure “ l ’ esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato”, escludeva tale eventualità e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava “ udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 350- bis c od . p roc . c iv ., assegnando alle parti termine di venticinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali”.

3. Avverso la suddetta ordinanza della Corte partenopea hanno proposto regolamento di competenza Maria Polito e Ferdinando Iannelli, sulla base –come detto –di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 355 cod.p roc. c iv . e 221 c od . p roc . c iv . ” in relazione all’art. 50 - biscod. p roc . c iv . e all’art. 34 c od . p roc . c iv . nonch é in relazione al principio del doppio grado di giudizio, ai sensi dell’art. 42 c od. proc.civ . ”. I ricorrenti precisano, in via preliminare, di non voler impugnare il diniego di sospensione (provvedimento in relazione al quale il regolamento di competenza non è esperibile), intendendo, invece, censurare l’ordinanza suddetta perché essa, “valutata positivamente la ammissibilità e la rilevanza della querela, ha esaminato e deciso anche il merito della stessa e la ha rigettata”, ritenendo che le prove offerte a sostegno della falsità fossero “ inidonee allo scopo, ovvero, anche se assunte ” , non fossero “decisive della falsità”.

Così pronunciandosi, tuttavia, la decisione sul merito della querela è stata adottata, secondo i ricorrenti, “da organo incompetente per materia ex art. 50 - bis c od . p roc. c iv ., che riserva una competenza, funzionale ed inderogabile su questa materia al Tribunale e non alla Corte d’Appello, anche quando la proposizione della querela avvenga incidentalmente in secondo grado”, con conseguente perdita, dunque, della “garanzia del doppio grado di giurisdizione”. Per contro, il giudice d’appello deve limitarsi ad “accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso” e, riscontratane la ricorrenza, sospendere il giudizio ex art. 355 cod. proc. civ.

Ciò detto, se è vero che tale verifica “deve anche estendersi all’impianto probatorio della querela, ovvero alla capacità degli elementi di prova addotti a comprovare la falsità dell’atto impugnato”, resta inteso –sottolineano i ricorrenti – che la Corte d’appello “deve valutare la manifesta idoneità o inidoneità delle prove offerte a sostegno della querela e conseguentemente autorizzare o non autorizzare la trattazione della querela da parte del giudice competente”. Tuttavia, osservano i ricorrenti, se “ l’inidoneità non è manifesta, come nel caso che ci occupa, la Corte deve rimettere gli atti al Tribunale autorizzando la trattazione della querela, perchéchi agisce non sta perdendo tempo, ma sta cercando di far valere un diritto e merita, pertanto, una compiutaistruttoria sulle sue istanze ad opera del giudice naturale della controversia e di fruire di due gradi di giudizio”.

Difatti, nel caso di specie, la Corte partenopea ha osservato che “tutti i mezzi di prova offerti, solo documentali, non appaiono sufficientemente idonei a provare la denunciata falsità delle predette relate di notifica”, e ciò “astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito”; sicché, si sostiene da parte degli odierni ricorrenti, l’istanza “ha superato il vaglio di ammissibilità e rilevanza” (evenienza da escludersi solo quando sia ritenuta la “manifesta inidoneità” delle prove offerte a sostegno della querela), ma “è stata bocciata nel merito”, ciò che non è, però, consentito al giudice diverso dal T ribunale , l’unico funzionalmente competente a pronunciarsi sul merito della querela.

Si evidenzia, poi, che l’ordinanza impugnata “asserisce che tutti i mezzi di prova offerti, peraltro solo documentali, non appaiono sufficientemente idonei a provare la falsità delle relate impugnate”, mentre, in realtà, “non sono state offerte solo prove documentali”, essendo stata articolata prova testimoniale circa il fatto che il giorno della presunta notificazione “a mani proprie” dell’interessata, la Polito era in volo verso l’Italia. Inoltre, essendo stata depositata la denuncia penale per il reato di falso ideologico (così instaurandosi un “processo nel quale è stata chiesta la audizione dell’Ufficiale Giudiziario e il confronto tra tale ultimo e la sig.ra Polito”), il “giudizio di insufficiente idoneità viene espresso rispetto a prove in fieri, quali gli esiti di un giudizio penale ovvero gli esiti di una prova per testi, la cui idoneità doveva essere valutata non a priori come ha fatto la Corte napoletana, ma solo a posteriori e, cio è all’esito della trattazione, che avrebbe dovuta essere demandata al giudice competente e non esaurita con un giudizio prognostico sui soli documenti”.

Infine, si evidenzia che “l’affermazione espressa nell’ordinanza impugnata per cui gli esiti di un processo penale di falso, astrattamente considerati ed anche se positivi per il querelante, non possono considerarsi prove sufficientemente idonee della falsità delle relate, contrasta con la permanenza nel nostro ordinamento della cd.«pregiudizialità penale» in ordine ai giudizi di falso”.

4. Maria Pezzella è rimastasolo intimata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Laricorrente ha depositato memoria.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta , concludendo per l’inammissibilità del proposto regolamento. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.Il regolamento è inammissibile. 8.1. L’ordinanza impugnata, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non ha natura decisoria (meno che mai sulla competenza), non essendosi pronunciata sulla fondatezza della querela, dopo averla ritenuta ammissibile. La Corte partenopea, per contro, si è limitata a vagliare – ai sensi dell’art. 355 cod. proc. civ.

–la rilevanza delle prove post e a fondamento della querela, escludendola. E ciò ha fatto richiamandosi, dichiaratamente , all’affermazione costante d i questa Corte – come evidenziato pure dall’ufficio della Procura Generale – second o cui tale verifica comprende l ’ esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei,astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (in tal senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 1998, n. 2403 , Rv. 513336 - 01 ; in senso conforme Cass.

Sez. 3, sent. 8 novembre 2002, n. 15699, Rv. 558338-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 maggio 2017, n. 13001, non massimata). Si tratta, peraltro, di valutazionerimessa al giudice della causa principale ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ( tra le più recenti, Cass. Sez. 2, s ent . 26 marzo 2002, n. 4310 , Rv. 553280 - 01 ), essendosi pure rimarcata la rilevanza di tale accertamento, “ finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.”(da ultimo, in motivazione, Cass.

Sez. 1, ord. 29 novembre 2023, n. 33267, non massimata). Si è, dunque, al cospetto “ di un provvedimento di natura meramente istruttoria, assoggettato al generale statuto di disciplina dettato dall’art. 177 cod. proc. civ. (applicabile pure al processo di appello, giusta la relatio operata dall’art. 359 cod. proc. civ.): quindi, non ricorrendo una delle ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art. 177, un’ordinanza sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciata”, come tale priva del carattere della decisorietà e definitivitàe quindi non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, o rd . 20 dicembre 2024, n. 33630, Rv. 673331-02). Pertanto, eventuali vizi del presente provvedimento– anche in relazione a quella che appare essere la doglianza di fondo degli odierni ricorrenti, ovvero il non essere stata apprezza la “manifesta inidoneità” delle prove offerte a sostegno della querela, essendosi la Corte partenopea limitata ad una valutazione di “insufficienza” delle stesse –potranno farsi valere, eventualmente,con l’ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., da proporsi avverso la sentenza che definisca il giudizio d’appello.

9. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta Maria Pezzella solo intimata.

10. A carico dei ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilitàdel regolamento , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicandosi, in ipotesi, tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910- 01; Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2020,n. 13636, Rv. 658724-01). La Corte dichiara inammissibile il regolamento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi co