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Ordinanza — n. 19592/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit an authentic copy of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit an authentic copy of the appealed appellate judgment within the statutory deadline. Although the appellant argued the contract was a four-year lease and disputed rent amounts, the court focused solely on the procedural defect regarding the missing document. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the substantive merits of the eviction or rent dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deposit an authentic copy of the contested judgment, as an 'extract' or 'conform copy' is insufficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal authentic copy requirement Cassation procedure procedural defect eviction dispute ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
2.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di ricorso giacché esso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1 , n .
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1 , n .
Art. 96, comma 4 c.p.c.
380 - bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come da dispositivo N.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 96 c.p
380 - bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come da dispositivo N.
art. 153 c.p
Sicché, non ricorrono gli estremi dell’essere la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, richiesti dal secondo comma dell’art. 153 c.p.c.
art. 380 - bis c.p
Ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 14110/2006
A parte la giurisprudenza in quest’ultima richiamata, può qui farsi ulteriore riferimento al più risalente pronunciamento di Cass., Sez. Un., n. 14110/2006, secondo cui“Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per N.
Sez. Un., n. 14110/2006
A parte la giurisprudenza in quest’ultima richiamata, può qui farsi ulteriore riferimento al più risalente pronunciamento di Cass., Sez. Un., n. 14110/2006, secondo cui“Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per N.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 12833 /202 4 R.G. , propost o da: GIULIVO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Tommasi come da procurain calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro GELLI GIAN MARCO -intimato - avversola sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2331 /202 3 pubblicata il 23.11.2023; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 27 . 5 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 12833/24R.G. FATTI DI CAUSA Gian Marco Gelli, con atto di citazione notificato il 29.9.2020, intimò a Paolo Giulivo lo sfratto per finita locazione (o, in subordine, per morosità) in relazione alla porzione di immobile a uso abitativo sita in Viareggio, Via Monsignore Bartoletti 26, che gli aveva concesso in locazione contratto a uso transitorio del 28.9.2019, della durata di otto mesi (dal 10.10.2019 al 31.5.2020) per un canone mensile di € 750,00, deducendo che, alla scadenza, il conduttore non aveva rilasciato l’immobile; che inoltre, Giulivo non aveva pagato nel termine il canone di aprile 2020, aveva versato per quello di maggio 2020 la minor somma di € 450,00 e il 5.5.2020 aveva corrisposto € 250,00 da imputare ad ulteriore acconto di quanto non pagato, così che, allo stato, egli era moroso per complessivi € 3.800,00, oltre alle spese per le utenze dall’aprile in poi.

Chiese, quindi, la convalida dello sfratto per finita locazione; in subordine, la convalida dello sfratto per morosità e la condanna del Giulivo al pagamento di € 3.800,00 e degli ulteriori canoni sino al rilascio effettivo. Paolo Giulivo, costituitosi all’udienza del 29.10.2020, propose opposizione, sostenendo che il contratto non poteva valere quale contratto a uso transitorio, difettando dei requisiti di legge (indicazione specifica delle esigenze temporanee, documentazione a comprova e conferma per lettera raccomandata), talché esso era soggetto alla durata di quattro anni, rinnovabili alla prima scadenza; che il canone era stato indicato nel contratto con una discrepanza fra l’importo scritto in cifre (€ 750,00) e quello scritto in lettere (duecentocinquanta euro): quest’ultima era la reale misura del canone; che il canone di aprile 2020 era stato rinunciato verbalmente dal locatore, a fronte di numerosi disagi patiti dal conduttore; che in ogni caso, gli N. 12833/24R.G. spettava un termine di grazia per adempiere; che dal giugno 2020 il Gelli si era trasferito stabilmente nel vano seminterrato della casa, ciò che aveva portato all’insorgere di ulteriori problemi di rapporto;che, infine, si doveva ripristinare l’allaccio della fibra ottica per il collegamento internet, che il locatore si rifiutava di effettuare, pur se garantito dal contratto.

Il Tribunale di Lucca, dopo avere escusso alcuni testi, con sentenza non definitiva del 30.9.2022, dichiarò cessato il contratto al31.5.2020, confermando trattarsi di un rapporto transitorio; con sentenza definitiva del 23.12.2022, condannò Giulivo al pagamento di € 9.000,00 per canoni e indennità di occupazione, nonché alla rifusione delle spese e al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. Paolo Giulivo propose dunque gravame avverso le suddette sentenze e la Corte d’appello di Firenze, nella contumacia di Gian Marco Gelli, in totale riforma della sentenza definitiva e in parziale riforma di quella non definitiva, dichiarò che il contratto di locazione andava ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 e, per l’effetto, respinse la domanda di sfratto per finita locazione, ordinando al Gelli di non ostacolare il ripristino dell’allaccio alla fibra internet, revocando la condanna ex art. 96 c.p.c. e compensando integralmente le spese di lite.

Avverso detta sentenza, Paolo Giulivo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto difese. In data 30.1.2025 , è stata comunicata al ricorrente una proposta di definizione accelerata del giudizio, nel senso della improcedibilità, del seguente tenore: “il ricorso è improcedibile; N. 12833/24R.G. tra gli atti depositati dal ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata, completa di motivazione, ma soltanto il dispositivo di essa, emesso prima e separatamente dalla motivazione, a conclusione dell’udienza di discussione nell’ambito del procedimento trattato con rito lavoristico; il deposito della sola parte dispositiva della sentenza d’appello non è evidentemente sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi (v.

Cass. n. 4377 del 19/02/2024, Rv. 670397)”. Il ricorrente ha depositato, tempestivamente, istanza per la decisione del ricorso, chiedendo di essere rimesso in terminiper il deposito della sentenza integrale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1 , n . 3 , c.p.c.). 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia errata applicazione dell'art . 1460 c.c. (art. 360,comma 1, n . 5 , c.p.c.) . 2.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di ricorso giacché esso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non essendo stata depositata idonea copia conforme della sentenza impugnata, come già prospettato con la proposta di definizione anticipata.

A parte la giurisprudenza in quest’ultima richiamata, può qui farsi ulteriore riferimento al più risalente pronunciamento di Cass., Sez. Un., n. 14110/2006, secondo cui“Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per N. 12833/24R.G. cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura:

è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio”. Né risulta accoglibile, del resto, l’istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente, atteso che la ragione di scusabilità prospettata (ossia, la circostanza che il file depositato fosse stato denominato –non è chiaro da chi – “SENTENZA APPELLO”) è chiaramente insostenibile, essendo onere di diligenza minimadel difensore verificarne comunque il contenuto.

Sicché, non ricorrono gli estremi dell’essere la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, richiesti dal secondo comma dell’art. 153 c.p.c. 3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come da dispositivo N. 12833/24R.G.

In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso i mprocedi bile . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis d