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Ordinanza — n. 19590/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for jurisdictional review of a judge of peace's declaration of pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Marchetta's appeal for jurisdictional review inadmissible. Marchetta challenged a judge of peace's order declaring his lawsuit pending (litispendenza) against a parallel suit filed by another victim of the same accident. The court ruled that such orders are appealable, not subject to a regulation of jurisdiction, and thus the procedural path taken by the appellant was incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: Orders declaring litispendence under Art. 39 c.p.c. are subject to appeal, not a regulation of jurisdiction, as they concern the competence of the court.

Parole chiave

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litispendenza giudice di pace regolamento di competenza art. 39 c.p.c. art. 42 c.p.c. trauma alla mano risarcimento del danno marchio di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
4, atteso che il giudice ha deciso erroneamente la riunione dei giudizi ex art. 39 c.p.c., disattendendo e pronunciandosi extra petita riguardo la richiesta della controricorrente di riunione dei giudizi ex art.
Art. 40 c.p.c.
39 c.p.c., disattendendo e pronunciandosi extra petita riguardo la richiesta della controricorrente di riunione dei giudizi ex art. 40 c.p.c.; - con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per falsa applicazione delle norme di diritto (art.
Art. 42 c.p.c.
; -esso, infatti, è stato proposto contro una decisione del giudice di pace di declaratoria della litispendenza e, dunque, inerente lato sensu alla competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; - l ’ordinanza , dunque, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, giusta l’art.
Art. 360 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
339, comma2, c.p.c.; -nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; - i n relazione alla data di proposizione d el ricors o (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 40 c.p
39 c.p.c., disattendendo e pronunciandosi extra petita riguardo la richiesta della controricorrente di riunione dei giudizi ex art. 40 c.p.c.; - con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per falsa applicazione delle norme di diritto (art.
art. 39 c.p
… Siccome il Giudice Coordinatore ha rimesso allo scrivente Giudice Assegnatario i provvedimenti di competenza, a norma dell’art. 39 c.p.c.
art. 112 c.p
e Carmela Cacciapuoti non ha nno svolto difese ; -il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Considerato che - con il primo motivo si lamenta la n ullità dell’ordinanza per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 360 c.p
112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 46 c.p
Ritenuto che -il proposto regolamento è in ammissibile ai sensi dell’art. 46 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 8267/2024 R.G. proposto MARCHETTA MAURO, rappresentat o e difes o dal l’avv. Alessandro Petrolati, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro GENERTEL S.P.A., CACCIAPUOTI CARMELA - intimat e – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli nel procedimento n. 82288/2019, pubblicata il 26.9.2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; N. 8267/24R.G.

Rilevato che -con atto di citazione notificato l’1.8.2019, Mauro Marchetta convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, la Genertel s.p.a., nonché Carmela Cacciapuoti, per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo Smart tg. DV636ZK, quantificati in € 2.500,00, in occasione di un incidente multiplo avvenuto in data 26.11.2018 in Napoli, alla via Nuova Marina, allorquando l’autoveicolo condotto da esso Marchetta veniva investito da una Smart targata FF217VE di proprietà di Roberta Gallucci, che la investiva in virtù di un precedente tamponamento con il veicolo di proprietà della predetta Carmela Cacciapuoti; -anche Roberta Gallucci, in relazione al medesimo incidente, convenne a sua volta in giudizio la Genertel s.p.a., nonché Carmela Cacciapuoti, ma dinanzi al Giudice di pace di Marano, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’occorso; - c ostituitasi nel primo giudizio, la Genertel eccepì preliminarmente la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei due procedimenti poiché relativi al medesimo sinistro e ne chiese la riunione ai sensi dell’art. 40 c.p.c.; -i n data 5.7.2023 si tenne la prima udienza di comparizione delle parti e, con ordinanza del 26.9.2023, a scioglimento della riserva ivi assuntail Giudice di pace di Napoli così stabilì:

“Stante che la suddetta rimessione della causa allo scrivente Giudice in quanto il caso de quo ricade nell’ipotesi di litispendenza prevista ex art. 39 cpc, che si verifica nel caso N. 8267/24R.G. in cui la stessa causa penda di fronte a giudici appartenenti ad uffici giudiziari. … Siccome il Giudice Coordinatore ha rimesso allo scrivente Giudice Assegnatario i provvedimenti di competenza, a norma dell’art. 39 c.p.c. sopra richiamato, dispone e dichiara con la presente ordinanza la litispendenza [42, 43] e, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo [279] in ogni stato e grado del giudizio.

INVITA I PROCURATORI DELLE PARTI Ritenuta opportuna la riunione delle procedure, per ragioni anche di economia processuale, che la presente causa venga chiamata e riunita davanti al giudice di Pace dr.ssa Roberta Gallucci Ufficio di Marano rg. 20132/19, secondo modalità di rito”; - a vverso detta ordinanza ha proposto regolamento necessario di competenza MauroMarchetta, sulla scorta di due motivi; -Genertel s.p.a. e Carmela Cacciapuoti non ha nno svolto difese ; -il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Considerato che - con il primo motivo si lamenta la n ullità dell’ordinanza per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il giudice ha deciso erroneamente la riunione dei giudizi ex art. 39 c.p.c., disattendendo e pronunciandosi extra petita riguardo la richiesta della controricorrente di riunione dei giudizi ex art. 40 c.p.c.; - con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . ) in relazione all’art. 39 c.p.c., per aver erroneamente dichiarato la N. 8267/24R.G. litispendenza tra i due procedimenti di cui sopra e, conseguentemente aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo;

Ritenuto che -il proposto regolamento è in ammissibile ai sensi dell’art. 46 c.p.c. ; -esso, infatti, è stato proposto contro una decisione del giudice di pace di declaratoria della litispendenza e, dunque, inerente lato sensu alla competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; - l ’ordinanza , dunque, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, giusta l’art. 339, comma2, c.p.c.; -nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; - i n relazione alla data di proposizione d el ricors o (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell