Italian Court dismisses appeals for lack of specific citation of appellate court errors under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Rocco family members and Rocco Autolinee SRL inadmissible. The appellants argued the lower court erred in assessing creditor prejudice and residual assets, but failed to specify exactly which parts of the appellate judgment were criticized. The court ruled that such specific identification is mandatory under Article 366, paragraph 6 of the Civil Procedure Code, rendering the appeals procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.: Appeals must specifically identify the erroneous parts of the lower judgment; generic references without precise indication render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15156/2023 R.G. proposto da COLINO MICHELINA, ROCCO DARIO, ROCCO DOMENICO, rappresentati e difesi d a ll’avvocato D'ALESSANDRO GIUSEPPE (DLSGPP72A22L477V), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- nonché sul ricorso di: ROCCO AUTOLINEE SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PUGLIESE FELICITA (PGLFCT62A59E409Q), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ROCCO MARIA TERESA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SIERVO RAFFAELE (SRVRFL58P14E409S), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro DO VALUE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTORANO ANGELO ALBERTO (MRTNLL56B14G942M), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO ROCCO SRL IN LIQ.NE, ROCCO PASQUALE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 187/2023 depositata il 30/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Rocco Maria Teresa e Rocco Pasquale, premesso che con atto del 26.5.2005 avevano definito in via transattiva vertenze pendenti con la società Rocco s.r.l. e con Rocco Giuseppe, Santarsiero Angelo Antonio, Santarsiero Domenico e Santarsiero Giovanni, e che, non avendo successivamente la società Rocco S.r.l. adempiuto alle obbligazioni derivate dall’accordo transattivo, avevano ottenuto dal Tribunale di Lagonegro l’emissione di un’ingiunzione di pagamento per la somma di € 1.000.000,00, pari alla penale pattuita, oltre interessi, deducevano che la Rocco s.r.l. con atto pubblico del 5.11.2007 aveva ceduto alla Rocco Autolinee s.r.l. un ramo di azienda per il corrispettivo di € 231.654,12, e con atto pubblico del 12.4.2007 aveva ceduto a titolo oneroso a Colino Michelina l’usufrutto per l’intero, nonché a Rocco Dario e Rocco Domenico la nuda proprietà, di numerosi immobili; secondo gli attori dopo i predetti trasferimenti la Rocco s.r.l. aveva ridimensionato la propria attività, e anche la consistenza effettiva del suo patrimonio si era ridotta in quanto le somme ricavate dalle indicate vendite non erano state reinvestite nell’azienda, sicché, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ex art. 2901 cod. civ., essi convenivano dinanzi al Tribunale Rocco s.r.l. e Rocco Autolinee s.r.l., nonché Michelina Colino, Dario Rocco e Domenico Rocco, affinché fosse dichiarata l’inefficacia nei propri confronti dei menzionati atti pubblici; nel giudizio spiegava successivamente intervento Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore speciale di Intesa Sanpaolo s.p.a., che aderiva alla domanda proposta dagli attori e chiedeva che anche nei confronti di Intesa Sanpaolo fosse dichiarata l’inefficacia in discussione; il Tribunale accoglieva la domanda proposta dagli attori e quella spiegata dalla parte intervenuta, dichiarando l’inefficacia nei confronti di Maria Rocco Teresa e Pasquale Rocco nonché della s.p.a.
Italfondiario degli atti pubblici del 5.11.2007 e del 12.4.2007; con distinti atti di citazione tutte le originarie parti convenute nel giudizio di primo grado proponevano appello: la Rocco Autolinee s.r.l. conveniva Maria Teresa Rocco e Pasquale Rocco e la Italfondiario s.p.a., affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria dell’atto di cessione di ramo d’azienda del 5.11.2007; la Rocco s.r.l. conveniva Maria Teresa Rocco e Pasquale Rocco e la Italfondiario s.p.a. affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria dell’atto di cessione di ramo d’azienda del 5.11.2007, nonché dell’atto di compravendita immobiliare del 12.4.2007; si costituivano in ciascun giudizio Maria Teresa Rocco nonché la DoValue s.p.a. in veste di procuratrice di Verbania Securitisation s.r.l., divenuta nelle more titolare del credito già vantato nei confronti della società Rocco s.r.l. da Intesa Sanpaolo s.p.a., di cui Italfondiario s.p.a. era a sua volta procuratrice; non si costituiva Pasquale Rocco; veniva dichiarata l’interruzione del processo in conseguenza del fallimento della Rocco s.r.l. in liquidazione; riassumevano il giudizio Michelina Colino, Dario Rocco e Domenico Rocco; si costituiva nel processo riassunto Maria Teresa Rocco e altrettanto facevano la Rocco Autolinee s.r.l. e la DoValue s.p.a.; non si costituiva nel processo riassunto il Fallimento della società Rocco s.r.l. in liquidazione; la Corte di appello, rigettata l’eccezione d’inammissibilità per genericità degli appelli di Rocco Autolinee s.r.l. e Rocco s.r.l.: - rigettava l’appello della Rocco Autolinee s.r.l., poiché: non era stata sollevata specifica censura quanto all’elemento soggettivo della consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato ai creditori, fermo che correttamente aveva deciso in senso affermativo il Tribunale, in chiave presuntiva, a mente degli incontestati rapporti di parentela tra i soggetti partecipanti alla cessione del ramo aziendale ovvero delle incontestate qualità di soci nelle diverse compagini sociali; non era stato provato, come solo affermato, che la cessione del ramo aziendale fosse stato l’unico mezzo per adempiere all’indicato debito scaduto nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a., né che l’incasso fosse stato versato in adempimento dello stesso; il credito nei confronti della Regione Basilicata, pure dedotto come sussistente ai fini della consistenza patrimoniale della società, era stato indicato come insorto dopo gli atti revocandi, ed era stato supportato da documentazione prodotta solo tardivamente che, comunque, non provava alcun effettivo impegno di spesa, né liquidazioni di sorta; - rigettava l’appello della Rocco s.r.l., per sovrapponibili ragioni, specificando inoltre che: la definitiva sottrazione del ramo di azienda e dei cospicui immobili, beni tutti di valore non trascurabile, dalla massa delle ricchezze della Rocco s.r.l. era in grado, di per sé, di creare un concreto pericolo d’incapienza, integrando anche il requisito soggettivo della conoscenza di mettere a repentaglio la legittima aspettativa del creditore;la considerazione che la cessione avesse avuto ad oggetto licenze per il trasporto passeggeri ed automezzi detenuti in leasing dalla cedente il cui trasferimento alla Rocco Autolinee s.r.l. non sarebbe valso a generare nessun concreto pregiudizio alla garanzia patrimoniale della debitrice perché si sarebbe trattato di beni non assoggettabili ad esecuzione forzata, era irrilevante, essendo sufficiente generare un pericolo di danno derivante, tipicamente, da una minore aggredibilità dei beni residui nel patrimonio del debitore, essendo innegabile che anche le concessioni di servizi pubblici di trasporto passeggeri e i diritti di utilizzo degli automezzi detenuti in leasing costituivano beni suscettibili di valutazione economica e, quindi, commerciabili, giacché diversamente non avrebbe trovato giustificazione logica l’impegno di spesa per l’acquisito stesso; quanto alla deduzione per cui la cessione fosse destinata ad assolvere il pagamento di debiti scaduti gravanti sulla Rocco s.r.l. nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a. e nei confronti di propri dipendenti cui spettavano le somme per il trattamento di fine rapporto, non vi era stata specificazione di quali fossero e quale consistenza avessero i presunti debiti scaduti nei confronti di Equitalia Basilicata S.p.a. e nei confronti di propri, mai identificati, dipendenti; quanto alla deduzione per cui gli immobili ceduti fossero gravati da pregiudizi a garanzia di finanziamenti e i cessionari si fossero accollati la parte di mutuo oltre a corrispondere una cospicua somma di denaro destinata a coprire le esposizioni debitorie della cedente, non erano stati indicati gli immobili gravati da pregiudizi e neppure la natura e la specie dei pregiudizi in questione; quanto, infine, alla deduzione per cui gli stessi immobili fossero ubicati in luoghi di scarso interesse residenziale, turistico e commerciale, fossero di difficile alienazione e il loro mantenimento apparisse antieconomico, era mancata la puntuale descrizione del luogo di ubicazione e della conformazione e delle caratteristiche di ciascun cespite, nonché la prova della difficoltà di alienazione degli stessi e dei costi di mantenimento di essi; - dichiarava inammissibile l’appello di Michelina Colino, Dario Rocco e Domenico Rocco, poiché: non era stato provato l’allegato miglioramento della condizione patrimoniale della s.r.l.
Rocco a séguito dell’alienazione immobiliare in discussione, né vi era spiegazione e prova dell’ulteriore assunto secondo cui, alla data del perfezionamento dell’atto pubblico di compravendita in discorso, la Rocco s.r.l. risultasse proprietaria di una residua e notevole consistenza patrimoniale che sarebbe stata alienata in epoca successiva, vale a dire nel novembre 2007, sicché, nella prospettiva assunta, l’atto che aveva, in tesi, realizzato l’incapienza patrimoniale avrebbe dovuto essere identificato non già in quello attinto dalla domanda di revocatoria, ma in quello posto in essere in epoca posteriore; da ultimo, premesso che alla fondatezza dell’azione revocatoria era sufficiente l’avere reso maggiormente incerto il recupero del credito, l’impugnazione era aspecifica essendo mancata del tutto non solo la prova ma anche l’allegazione di quali ulteriori beni immobili o mobili residuassero nel patrimonio della Rocco s.r.l. dopo il perfezionamento dell’atto del 12.4.2007, e per quali motivi non sarebbe comunque derivata l’insufficienza o inidoneità patrimoniale della società cedente, non potendo rimettersi al giudicante la ricerca, nell’ambito delle deduzioni e acquisizioni istruttorie, di tali ragioni e correlati quanto specifici supporti alle stesse; avverso tale decisione hanno proposto ricorso dapprima Michela Colino, Domenico Rocco e Dario Rocco, articolando un motivo unico, e, parimenti con una sola censura, successivamente la s.r.l.
Rocco Autolinee; hanno resistito con separati controricorsi avverso entrambi i ricorsi sia la società Verbania Securitisation s.r.l. ( e, per essa, la procuratrice società DoValue s.p.a.)che la sig. Maria Teresa Rocco; la Do Value s.p.a., per la Verbania Securitisation s.r.l., ha depositato memoria. Rilevato che con il motivo del ricorso in via principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la sentenza era stata idoneamente censurata nella parte in cui era stata allegata e dimostrata la sussistenza di adeguato patrimonio residuo in capo alla società poi fallita Rocco s.r.l., emergendo la prova di detto patrimonio residuo dalla stessa prospettazione attorea, che aveva infatti impugnato un atto successivo di un anno al primo e dalla cui produzione in giudizio risultava che il valore della seconda cessione era superiore al credito azionato in revocatoria: in particolare, la cessione di ramo d’azienda, avvenuta il 5.11.2007, era stata fatta per pagare un debito scaduto della Rocco s.r.l. nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a. e il mancato pagamento mensile di tali debiti avrebbe comportato la restituzione dei beni mobili registrati alle società concessionarie, con l’evidente impossibilità di poter eseguire il servizio trasporto passeggeri sulle linee provinciali e regionali, gli automezzi ceduti non essendo di proprietà della Rocco s.r.l. che, invece, era semplice utilizzatrice in ragione del leasingstipulato su ognuno dei beni; con l’unico motivo del ricorso successivo e pertanto incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la sentenza era stata idoneamente censurata imputando alla stessa di non avere tenuto in nessun conto l’anteriorità dell’atto impugnato rispetto al sorgere del credito, in quanto funzionalmente collegato ad altro contratto versato in atti di data anteriore, nonché nella parte in cui era stata allegata e dimostrata la sussistenza di adeguato patrimonio residuo in capo alla società poi fallita Rocco s.r.l., emergendo la prova di detto patrimonio dalla stessa prospettazione attorea, che aveva infatti impugnato un atto successivo di un anno al primo e dalla cui produzione in giudizio risultava che il valore della seconda cessione era superiore al credito azionato in revocatoria.
Considerato che i motivi di entrambi i ricorsi , che possono essere congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili; le censure affermano di aver prospettato deduzioni senza minimamente illustrare e specificare in quali parti ed esatti termini degli atti di appello, cui genericamente si rimanda, sarebbero state svolte le pretese censure di merito, in aperta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), principio che, afferendo all’ammissibilità dell’impugnazione si applica anche agli errori in procedendo , con necessità di trascrizione nel ricorso della parte essenziale degli atti e dei documenti rilevanti e fondanti la censura, suscettibili solo successivamente di verifica con accesso agli stessi (cfr.
Cass., 30/07/2024, n. 21346, Cass., 04/02/2022, n. 3612, Cass., 23/12/2020, n. 29495, Cass., 10/01/2012, n. 86); peraltro: a)l’appello di Rocco Autolinee s.r.l. stato dichiarato infondato e non inammissibile, e la Corte distrettuale ha motivato, in fatto, sul pregiudizio arrecato ai creditori anche solo per la maggiore difficoltà di recupero del credito, e sulla mancata dimostrazione di un patrimonio residuo in tal senso idoneo; b)l’appello di Colino e Rocco è stato dichiarato inammissibile proprio per la mancata specificazione del come e perché non vi sarebbe stato pregiudizio ai creditori ovvero patrimonio residuo utile, e da quali specifiche basi istruttorie, pur rivalutabili, si sarebbe dovuta trarre la conclusione: tale omissione si riflette, ora, nell’aspecificità assertiva della censura in scrutinio in questa sede; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti Maria Teresa Rocco e società Verbania Securitisation s.r.l., seguono la soccombenza.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricors i, in via principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Maria Teresa Rocc o ; i n complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Verbania Securitisation s.r.l.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d