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Ordinanza Interlocutoria — n. 19551/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new docket pending Supreme Court decision on water utility adjustment rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19551/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to a new docket while awaiting the Supreme Court's ruling on the specific legal issue. Abbanoa S.p.A. challenged the lower court's confirmation that Francesco Fancello was not liable for past water utility adjustments, citing violations of environmental and civil code provisions. The court deferred the decision because the sole ground of appeal raised a question of jurisdictional competence that requires a definitive ruling from the Supreme Court before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of jurisdictional competence regarding the allocation of the case to the Supreme Court, the court must remand the case to a new docket pending the Supreme Court's decision.

Parole chiave

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jurisdictional competence Supreme Court allocation water utility adjustments remand to new docket civil procedure code regulatory adjustments interlocutory order consumo idrico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 380-bis1 cod.proc.civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Considerato che:
Art. 142, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006
Art. 154 D.Lgs. n. 152/2006
Art. 9 Dir. 2000/60/CE
n° 152/2006, art. 9 Dir. 2000/60/CE, all’art.
Art. 21, commi 13 e 19 D.L. n. 201/2011
2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del D.L.
Art. 10 D.L. n. 70/2011
22.12.2011, n°214, all’art. 10 del D.L.
Art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012
12.07.2011, n°106, all’art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012, agli artt.
L. 481/1995
Art. 1339 c.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17720/2023 R.G. proposto da: ABBANOA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., FRANCO PIGA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA (MCCGPP58P30B354V), domicilio digitale ex lege ; -ricorrente- contro FANCELLO FRANCESCO; -intimato- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ORISTANO n. 71/2023, depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. RILEVATO IN FATTO CHE: il Giudice di Pace di Macomer, con la sentenza n. 2/2019, e, successivamente, il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 71/2023, pubblicata il 09.02.2023, hanno confermato la non debenza da parte di Francesco Fancello delle somme richiestegli da Abbanoa S.p.A. a titolo di partite pregresse/conguagli regolatori in relazione agli anni 2005/2011.

Abbonoa S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, formulando un solo motivo. Francesco Fancello non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Considerato che:

1) il motivo è così rubricato: « Art.360, comma 1, n°3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del D.Lgs. n° 152/2006, art. 9 Dir. 2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n°214, all’art. 10 del D.L. n° 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2011, n°106, all’art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012, agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), L.481/1995, all’art.1339 c.c., alle Delibere n°643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n° 18/2014 dell’AATO della Sardegna ed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16), all’art.11 delle preleggi»;

2) con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dall’unico motivo dell’odierno ricorso;

3) l’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica;

4) va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del deposito della pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo in attesa del deposito della pronunzia delle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dall