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Ordinanza — n. 19444/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares res judicata on compensation claim against nephew, allowing appeal against other defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19444/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the compensation claim against Carmine Di Pietro (1965) barred by res judicata, while allowing the appeal against Bonifacio D'Amore and G. Benevento Finauto s.p.a. The plaintiffs argued the car was fraudulently transferred by the nephew, but the court found the prior judgment against him final. Consequently, the lower court's ruling was quashed in part to enforce the finality of the previous decision while permitting the suit to continue against the remaining defendants.

Regesto Legislator

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Art. 2905 c.c.; Art. 363 c.p.c.: When a judgment against a specific party becomes final, the claim against that same party is barred by res judicata, preventing relitigation of the same issue in subsequent proceedings.

Parole chiave

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res judicata finality of judgment preclusion of claim fraudulent transfer family relationship defense spese del veicolo a motore assicurazione contro il furto spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2905 c.c.
Art. 363 c.p.c.
art. 299 cod. proc. civ
301 quanto l’art. 299 cod. proc. civ., fissò l’udienza di precisazione delle conclusioni.
art. 305 cod. proc. civ
Fissata per la prosecuzione l’udienza collegiale del 21 marzo 2023, gli appellati , costituitisi in giudizio con memoria del 20 marzo 2023, hanno eccepito, per un verso, l’avvenuta estinzione del processo per decorso del terminetrimestrale di cui all’art. 305 cod. proc. civ.
art. 301 cod. proc. civ
Con ordinanza riservata depositata il 19 febbraio 2019, la Corte d’appello,ritenuti non applicabili all a fat tispecie tanto l’art. 301 quanto l’art.
art. 300 cod. proc. civ
artt. 324 c.p
81, 99, 100 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 324 c.p.c.
art. 343 c.p
4), c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 343 c.p.c.».
art. 100 c.p
e il principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), l’impugnazione proposta dal D’Amore poteva legittimamente investire la Corte di Appello della decisione unicamente sul rapporto tra l’appellante condannato in primo grado e gli attuali Paolo Spaziani est.
art. 343 cod. proc. civ
Benevento Finauto s.p.a., con la memoria di costituzione in appello dell’11 settembre 2018 avesseproposto appello incidentale, dovrebbe prendersi atto dell’inammissibilità,per tardività, di tale impugnazione, attesoche la costituzione è intervenuta in violazione del termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12154/2021
Ben al contrario, infatti, questa Corte, sullapremessa che l’apertura del fallimento (Cass., Sez. Un., n. 12154/2021; C ass.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.05864/2024 R.G., proposto da Edil Dipi s.r.l., Antonietta Tordiglione, Carmine Di Pietro nato nel1959, Rosita Di Pietro; rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Iannelli, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- nei confronti di Bonifacio D’Amore; rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Barra, in virtù di procura allegata in atti;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di G. Benevento Finauto s.p.a.; Carmine Di Pietro nato nel 1965 ;

Volkswagen Bank GmbH; -intimati- Paolo Spaziani est. per la cassazione dellasentenza n. 3548/2023 del la CORTE d’APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 25 luglio 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 maggio2025 dal Consigliere Paolo S paziani . FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la Volkswagen Bank GmbH ottenne dal T ribunale di Ariano Irpino un decreto ingiuntivo nei confronti della Edil Dipi s.r.l. e di Angelo Di Pietro, suo legale rappresentante e fideiussore, per la somma di Euro 9.517,55, per mancata restituzione, a partire dal 2008, di diverserate del mutuo concesso nel 2006 per la compravendita della autovettura Audi tg.

DD 308 EZ, acquistata dalla Edil Dipi s.r.l. presso la rivenditriceVolkswagen-Audi G. Benevento Finauto s.p.a.. La Edil Dipi s.r.l. e Angelo Di Pietro opposero il provvedimento monitorio, deducendo che avevano interrotto la restituzione delle rate del finanziamento dop o avere appreso che il 3 agosto 2008 l’autovettura Audi DD 308 EZ era stata intestata, a loro insaputa, alla rivenditrice G. BeneventoFinauto s.p.a. ( da cui a suo tempo era stata da loro acquistata), in base ad un atto apparentemente sottoscritto da Angelo Di Pietro, ma in realtà a firma apocrifa, falsamente autenticata, ai fini della trascrizione al P.R.A., da Bonifacio D’Amore, titolare di Sportello Telematico dell’Automobilista; aggiunsero che la negoziazione con laG.

Benevento Finauto s.p.a. era stata compiuta da Carmine Di Pietro (nato nel 1965), nipote ex fratedi Angelo Di Pietro, il quale, approfittando dei rapporti familiari con l’ opponente e della materialedisponibilità dell’autovettura, l’aveva permutata con un’altra della stessa marca,modello e colore, che si era formalmente intestato , senza che il legale rappresentantedella Edil Dipi s.r.l. si rendesse conto dell’avvenutasottrazione; sulla base di queste deduzioni, gli opponenti Paolo Spaziani est. chiamarono in causa i terzi Bonifacio D’Amore , G.

Benevento Finauto s.p.a. e Carmine Di Pietro (nato nel 1965) e ne chiesero la condanna allarestituzione dell’autovettura o al pagamento del suo controvalore, nonché del valore dei frutti ( quantificati nell’importo delle rate di finanziamento non pagate) e, infine al risarcimento del danno ; nei confronti di Volkswagen Bank GmbH invocarono il rigetto della domandaprop o sta contro di loro e chi esero in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di finanziamento e della fideiussione per eccessivaonerosità sopravvenuta delle prestazioni.

Si costituì Volkswagen Bank GmbH , chi e dendo il rigetto dell’opposizione; si costituirono altresì i terzi Bonifacio D’Amore e G. Benevento Finauto s.p.a., invocando il rigetto delle domande formulate dagli opponentinei loro confronti ; restò contumace Carmine Di Pie t ro nato nel 1965. Con sentenza 13 settembre 2017, n.226, il Tribunale di Benevento (a cui era stato nel frattempo accorpato il Tribunale di Ariano I rpino) rigettò l’opposizione nei confronti d ella Volkswagen Bank GmbH , confermando il decreto ingiuntivo; accolsela domanda proposta dagli opponenti nei confronti dei terzi Bonifacio D’Amore, G.

Benevento Finauto s.p.a.e Carmine Di Pietro (nato nel 1965 ), condannando questi ultimi, in solido, al risarcimento dei danni subìti dalla Edil Dipi s.r.l. e da Angelo Di Pietro (quantificati in Euro 9.517,55, pari al valore dei ratei di finanziamento non pagati), nonché , sempre in solido, al rimborso delle spese concernentiil relativo rapporto processuale; i terzi chiamati furono anche condannati , in solido con gli oppone n ti , a rimborsare le spese processuali sostenutedalla società opposta. 2.La sentenza del Tribunale di Benevento fu appellata dinanzi al la Corte d’appellodi Napoli da Bonifacio D’ A more, con atto notificato il 7 Paolo Spaziani est. marzo 2018 al l a Edi Dipi s.r.l. e ai sigg.ri Antonietta Tordiglione, Carmine di Pietro (nato nel 1959) e Rosita Di Pietro, eredi diAngelo Di Pietro, deceduto nelle more del primo grado senza interruzione del giudizio.

Il 2 luglio 2018(ovverosia, prima della scadenza del termine per la costituzionenel giudizio d’appello, la cui prima udienza era stata fissata al 24 settembre 2018 e poi tenuta il 25 settembre 2018) decedette anche l’Avv. Antonio Zullo, difensore degli appellati, Edil Dipi s.r.l. e Angelo Di Pietro. Il giorno 11 settembre 2018 si costituì nel giudizio d’appello la G. Benevento Finautos.p.a., depositando memoria di costituzione con cui , in adesione all’appello proposto da Bonifacio D’ A more chiedeva , tra l’altro, di “annullare” e “ rev o care ” la sentenza impugnata , sul presupposto di non aver cagionato alcun danno.

All’udienza del 9 ottobre 2018, in presenza dei procuratori di Bonifacio D’Amore e della G. Benevento Finauto s.p.a., comparve personalmente Rosita Di P ietro, la quale comunicò formalmente l’avvenuto decesso dell’Avv. Antonio Zullo, ribadendo oralmente quanto contenuto in una dichiarazione scritta di pari data firmata da lei e dagli altri eredidi Angelo Di P ietro e allegando il certificato di morte. Con ordinanza riservata depositata il 19 febbraio 2019, la Corte d’appello,ritenuti non applicabili all a fat tispecie tanto l’art. 301 quanto l’art. 299 cod. proc. civ., fissò l’udienza di precisazione delle conclusioni.

All’esito di successive udienze, dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti defensionali conclusivi, con ulteriore ordinanza depositata il 5 settembre 2022 , ritenuta, in contrasto con quanto precedentemente osservato, l’ efficacia Paolo Spaziani est. interruttiva del decesso dell’Avv. Zullo, la Corte d’appello ha dichiarato l’interruzione del processo. Con atto del 30 novembre 2022, l’appellanteBonifacio D’ A more ha riassunto il giudizio di secondo grado, reiterando le conclusioni formulate con l’appello.

Fissata per la prosecuzione l’udienza collegiale del 21 marzo 2023, gli appellati , costituitisi in giudizio con memoria del 20 marzo 2023, hanno eccepito, per un verso, l’avvenuta estinzione del processo per decorso del terminetrimestrale di cui all’art. 305 cod. proc. civ. , per altro verso il passaggio in giudicato delle statu i zioni contenute nella sentenzadi primo grado in confronto della G. Benevento Finauto, per non avere essa società impugnato detta sentenza. Quest’ultimasocietà si è costituita con memoria del 21 m arzo 2023, reiterando le conclusionioriginariamente formulate.

Con sentenza25 luglio 2023, n. 3548 la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’ impugnazione , dichiarata infondata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevatadagli appellati, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da lla Edil Dipi s.r.l. e da Angelo Di P ietro (proseguita dai suoi eredi) e ha condannato in solido gli appellati (originari attori) alpagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Bonifacio D’Amore e della G. BeneventoFinauto s.p.a.. 3.Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la Edil Dipi s.r.l., Antonietta Tordiglione, Carmine Di Pietro (nato nel 1959) e Rosita D i Pietro, sulla base di tre motivi.

Rispondecon controricorso Bonifacio D’Amore. Non svolgono difese gli intimati G. Benevento Finauto s.p.a., CarmineDi P ietro (nato nel 1965) e Volkwagen Bank GmbH. La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale . Paolo Spaziani est. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Iricorrenti e il controricorrente hanno depositato memori a . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo viene denunciata, « in relazione all ’ art. 360, co. I, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 301 e 305 c.p.c.».

I ricorrenti sostengono :

a) che il decesso dell’ A vv. Antonio Zullo (procuratore costituito in primo grado in rappresentanza della Edil Dipi s.r.l. e diAngelo Di Pietro), avvenuto il giorno 2 luglio 2018, nel periodo intercorrente tra la notifica dell’atto di citazione in appello (avvenuta il 7 marzo 2018) e la scadenza del termine per la costituzione nel relativo giudizio (venti giorni prima del 24settembre 2018, data dell ’ udienza di comparizione fissata nel predetto atto di citazione in appello, udienza poi effettivamente tenutasi il giorno successivo) avrebbe avuto efficacia interruttiva automatica del giudizio ( citano, in proposito, le pronuncedelle Sezioni Unite di questa Corte nn. 12060 del 1998 e 2714 del 2010); b)che la conoscenza legale dell’evento interruttivo era stata acquisita dall’appel lante Bonifacio D’Amore e dalla G.

B enevento Finauto s.p.a. sin dall’udienza del 9 ottobre 2018 nella quale , alla presenza dei rispettivi difensori , era comparsa personalmente l'appellata Rosita Di Pietro, comunicando formalmente il decesso del detto legaleed esibendo il certificato di morte rilasciato dal Comune di Bonito il 4 ottobre prec e dente, facente « fede privilegiata » dell ’ evento medesimo;

c) che , pertanto , il termine trimestrale ex art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzionedel giudizio sarebbe decorso dalla stessa udienza del 9 ottobre 2018 o, al più tardi , dall ’ or d inanza riservata depositata il 19 febbraio 2019 comunicata alle parti costituite lo stesso Paolo Spaziani est. giorno; d)che la decorrenza del termine perentorio fissato dall’art. 305 cod. proc. civ. non sarebbe impedita dalla dichiarazione giudiziale dell’evento interruttivo, atteso che, «per giurisprudenza costante, quel termine decorre[rebbe] dalla conoscenza legale che dell'evento interruttivo abbia avuto la parte interessata alla riattivazione del processo, indipendentemente dalla mancata o tardiva emissione del provvedimento con cui il giudice dia atto dell’interruzione, il quale ha natura meramente dichiarativa»(viene citata, tra le altre, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.7443 del 2008);

e) che essi ricorrenti (già appellati ) avevano quindi fondatamente eccepito l’avvenuta estinzione del giudizio per decorrenza del termin e trimestrale di riassunzione (termine scaduto alla dat a del 9 gennaio 2019 o, al più,alla data del 19 maggio 2019: tre mesi, rispettivamente, dall’udienza del 9 ottobre 2018 e dall’ordinanza del 19 febbraio 2019) sia al momento della loro costituzione in giudizio, con la memoria depositata il 20 marzo 2023 , sia in sede di precisazione delle conclusioni,con le note di trattazione scritta depositate all’udienza del 21 marzo 2023; f)che, invece, con statuizione non corretta in iure , la Corte d’appelloavrebbe reputato infondata l’ eccezione di estinzione del giudizio, indebitamente ritenendo che il termine trimestraledecorresse dalla conoscenza, adopera delle parti, della dichiarazione giudiziale di interruzione resa con l’ordinanza del 5 settembre 2002 ed erroneamentereputando tempestivo l’atto di riassunzione depositato dalla difesa di Bonifacio D’ Amore il 30 novembre successivo , facendo applicazione di principii che « attengono all ’ istituto speciale del fallimento, le cui peculiarità li rendono insuscettibili di applicazione analogica alla presente fattispecie»;

g) che pertanto la sentenza Paolo Spaziani est. impugnata sarebbe nulla, in quantoviziata dall’error in procedendo del mancato rilievo dell’avvenutaestinzione del giudizio. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato sin da epoca ormai risalenteil principio, mai smentito e successivamente più volte ribadito, secondocui, nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione automatica del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione (Cass. ;

Sez. Un., 27/11/1998, n. 12060; Cass.10/10/2014, n. 21447; Cass. 7/05/2018, n. 10905). Correttamente, dunque, la Corte territoriale partenopea , con l’ordinanza del 5 settembre 2022, revocata quella del 19 febbraio 2019 (che aveva erroneamentereputato non applicabile l’art.301 cod. proc. civ.), ha dichiarato l’interruzione del processo. 1.1.b. Ciò posto , va precisato che la morte o l’ impedimento del procuratore costituito , ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., integra un’ipotesi di interruzione automatica , la quale produce immediatamente l’effetto interruttivo del processo ma non anche quello di decorrenza del termine per la relativa riassunzione o prosecuzione in funzione di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 cod. proc. civ.; termine che decorre, invece, dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già Paolo Spaziani est. conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza, sia portata, mediante comunicazione o notifica, a conoscenzadelle parti.

Correttamente, pertanto , la Corte d’ appello ha reputato che il termine trimestraledi cui all’art. 305 cod. proc. civ. decorre sse, nella fattispecie, dalla c onoscenza dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del 5 settembre 2022 e, sull’esatto rilievo della tempestività dell’atto di riassunzione del successivo 30 novembre 2022, ha altrettanto correttamente rigettato l’ eccezione di estinzione del giudizio sollevatadagli appellati. 1.1.c.Al riguardo, del tutto erronea è l’osservazione dei ricorrenti secondo cui sarebbero stati applicat i principi i attinenti all a speciale disciplina del fallimento , insuscettibili di estensione analogica alla presentefattispecie.

Ben al contrario, infatti, questa Corte, sullapremessa che l’apertura del fallimento (Cass., Sez. Un., n. 12154/2021; C ass. 5/01/2024, n. 322), così come quella della messa in liquidazione coatta amministrativa (Cass. 28/12/2024, n. 34785) integrano altrettante ipotesi di interruzione automatica del processo (arg. ex art. 43, terzo comma, l. fall, nonché ex artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B.), ha fatto applicazione, in tali fat tispecie, di un principio generale valido in ogni caso di evento interrutti vo automatico e quindi, in primo luogo , nell’ipotesi di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 cod . proc. civ., ovverosia de l principio per cui , in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in Paolo Spaziani est. udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (cfr., ad es., Cass. 29/05/2024, n. 15004). 1.1.d.

Il Collegio ritiene che la portata generale di tale principio, con particolare riferimento al l’ipotesi in cui la morte del procuratore, costituitonel precedente grado ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, vada senz’altro ribadita, posto che , altrimenti, si attribuirebbealla parte l’ o nere di riassumere un giudizio sebbene los te sso (come nella fattispecie, in cui dopo il decesso del procuratore era stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni) non sia stato dichiarato interrotto e per il quale siano invece pendenti termini per il compimento di specifici atti o sia stata fissata udienza per lo svolgimentodi specifiche attività processuali. 1.1.e.Il diverso principio per cui la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto pre s ci n de dall’adozione e dalla conoscenza del provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) – principio non pertinentemente richiamato dai ricorrenti in relazione al la fattispecie in esame – è stato affermato da questa Corte con riguardoalle diverse ipotesi di interruzione non automatica, comenel caso della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita (art. 300 cod. proc. civ.), in cui l’evento non produce ex se l’effetto interruttivo occorrendo l a dichiara zione in udienza o la notifica alle altre parti dal procuratore della parte che ne è colpita; in tal caso, infatti, l ’ effetto dell ’ interruzione del processo si verifica al momento della dichiarazione o della notificazione nei confronti delle altre parti, le quali segnano anche l’ exordium del Paolo Spaziani est. termine per la riassunzione, come previsto in generale dall’art. 305 cod. proc. civ.,senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il diverso e successivomomento in cui è adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (Cass. , Sez.

Un., 20/03/2008, n. 7443; Cass. 22/09/2022, n. 27788; Cass. 29/11/2024, n. 30729). 1.1.f.Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “mentrenell’ipotesi di interruzione del processo non automatic a (come, ad es.,nell’ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), occorrendo, ai fini dell’effetto interruttivo, la dichiarazione dell’evento in udienza o la sua notificazione alle altre parti, la decorrenzadel termine per la riassunzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 305 cod.proc. civ., decorre dal momento di tale dichiarazione o notificazione, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, la successiva adozione e conoscenza del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, nella contraria ipotesi di evento interru ttivo automatic o (nella fattis pecie , costituito dalla morte del difensorecostituito intervenuta dopo la ricezione della notifica dell’atto di impugnazionee prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale), il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione”.

Il primo motivo di ricorso va, dunque, rigettato.

2. C on il secondo motivo viene denun c iata , « i n relazione all ’ art. 360, co. I, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per Paolo Spaziani est. violazione degli att. 81, 99, 100 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.». 3.Il secondo motivo presenta elementi di connessione con – e va pertanto illustrato ed esaminato unitamente al –terzo motivo, con cui vienedenunciata, « i n relazione all'art. 360, co. I, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 343 c.p.c.». 3.a.

I ricorrenti sostengono , in primo luogo, che delle tre parti soccombenti in primo grado (Bonifacio D’Amore, G. Benevento Finauto s.p.a. e Carmine Di Pietro nato nel 1965), soltanto il primo avrebbe proposto appello; al contrario, Carmine Di Pietro «è rimasto contumace (come già in primo grado, anche) nel giudizio di appello e non ha proposto alcuna impugnativa»,mentre la «G. Benevento Finauto s.p.a. non ha proposto appello in via principale e, pur costituendosi nel giudizio di appello introdotto dal D'Amore, non ha proposto appello in via incidentale»(pag.13 del ricorso).

Pertanto, la Corte territoriale, nel ri formare la sentenza di primo grado in favore non solo di Bonifacio D’Amore ma anche della G. Benevento Finauto s.p.a. e Carmine Di Pietro nato nel 1965,rigettando la domanda risarcitoria proposta da lla Edil Dipi s.r.l. e dagli eredi di Angelo Di Pietro e condannando questi ultimi , in solido , al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Bonifacio D’Amore e della G. Benevento Finauto s.p.a., avrebbeviolato il principio secondo cui, « stante la scindibilità dei rapporti processuali relativi a qualsiasi obbligazione solidale e stanti il divieto di sostituzione processuale (art.81 c.p.c.), il principio della domanda (art.

99) e il principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), l’impugnazione proposta dal D’Amore poteva legittimamente investire la Corte di Appello della decisione unicamente sul rapporto tra l’appellante condannato in primo grado e gli attuali Paolo Spaziani est. ricorrenti, beneficiari della condanna dell’appellante disposta dal Giudice di primo grado, non anche della decisione sui rapporti tra questi ultimi e gli altri chiamati in primo grado» (pag. 15 del ricorso; vengono citate, tra le altre, le pr onunce di questa C orte n n . 12435/2021 , 542/2020e 20559 /2014). 3.b.

In secondo luogo, per l’ipotesi in cui si ritenesse che l a G. Benevento Finauto s.p.a., con la memoria di costituzione in appello dell’11 settembre 2018 avesseproposto appello incidentale, dovrebbe prendersi atto dell’inammissibilità,per tardività, di tale impugnazione, attesoche la costituzione è intervenuta in violazione del termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ.. 3.1. Il secondo motivo è fondato unicamente con riguardo alla posizione di CarmineDi Pietro( nato nel 19 6 5) , mentre è infondato con riguardo allaposizione di G.

Benevento Finauto s.p.a.. Il terzo mot i vo è infondato. 3.1.a.Gli stessi ricorrenti deducono che «Il giorno 11/09/2018, si costituiva (tardivamente) nel giudizio di appello la G. Benevento Finauto s.p.a., depositando “memoria di costituzione” in cui rassegnava le seguenti conclusioni: “Perché [sic] voglia la Ecc.ma Corte annullare e revocare la sentenza impugnata, in adesione con l’appello proposto dal D’Amore non avendo la comparente cagionato alcun danno e per l’effetto condannare in solido o chi di ragione, [sic] la Edil Di.Pi. s.r.l. ed il suo fideiussore amministratore unico della indicata società, il sig.

Angelo Di Pietro, ovvero i suoi eredi, nonché il sig. Carmine di Pietro anche ai sensi dell'art. 2037 c.c.»(pag.6 del ricorso). La circostanza che con la memoria di costituzione dell’11 settembre 2018 la G. Benevento Fina uto avesse chiesto, tra l’altro, l’“annullamento” o la “revoca” della sentenza di primo grado, impone Paolo Spaziani est. di attribuire all’atto la natura di atto di impugnazione e, precisamente, di impugnazione incidentale adesiva rispetto a quella proposta dall’appellanteprincipale. 3.1.b. Questa impugnazione, inoltre, benché irrispettosa del terminedi cui all’art. 343 cod. proc. civ. ( essendo stata fissata la prima udienza di comparizione al la data del 24 settembre 2018 ) , era nondimenoammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo le discordanze emerse, in tema di interpretazione dell’art. 334 cod. proc. civ., nella giurisprudenza di legittimità successiva ad un loro storico arresto del 2007 (Cass., Sez. Un., 27/11/2007, n. 24627), hanno infatti recentemente statuito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez.

Un., 28/03/2024, n. 8486). 3.1.c. Dunque, il principio secondo cui l a mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull’autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata ( ex multis, Cass. 14/0//2009, n. 16390 e Cass. 8/10/2018, n. 24728) – unitamente a quello, speculare al primo, per cui la regola dell’art.1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed Paolo Spaziani est. uno degli altri condebitori, trova operatività soltanto nel caso in cui i condebitori che intendano opporla non abbiano partecipato al relativo giudizio, operando, in caso contrario , le preclusioni proprie del giudicato ( ex multis , Cass. 30/09/2014, n. 20559;

Cass.15710/2021, n. 28267)– va applicato, nella vicenda in esame, soltanto nei confronti di Carmine Di P ietro nato nel 1965, unica tra le parti soccombenti nel giudizio di primo grado,rispetto alla domanda formulata dalla Edil Dipi s.r.l. e da AngeloDi Pietro, a non avere appellato la relativa sentenza . 3.1.d. In questi limitati termini il secondo motivo di ricorso va accolto, mentre vanno rigettati il primo e il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e nei limiti di tale accoglimento. Nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito.

Rispetto a Carmine D i P ietro nato nel 1965 deve ritenersi passata in giudicato la condanna principale risarcitoria , nonché quella accessoria sulle spese, pronunciat e dal T ribunale di Benevento con sentenza13 settembre 2017, n. 226. Resta ferma, invece, la statuizione di rigetto di tale domanda risarcitoria – statui zione resa in appello in riforma della predetta sentenza – in quanto proposta nei confronti di Bonifacio D’ A more e della G. Finauto s.p.a.. Restano ferme,ancora, le statu izion i sulle spese res e dallo ste s so giudice d’ appello in ordine ai du e gradi di m e rito, vale a dire la condanna solidale degli attori-appellati (la EdilDipi s.r.l. e gli eredi di Angelo Di Pietro) al pagamento delle spese sostenute dai co n venuti - appellantirisultati vittoriosi (Bonifacio D’Amore e G.

Benevento Fina uto s.p.a.). Paolo Spaziani est.

4. In conclusione, deve dichiara rsi che è sceso il giudicato sulla condanna risarcitoria emessa nei confronti di Carmine D i Pietro nato nel 1965 e in favore della Edil Dipi s.r.l. e di Angelo Di Pietro con la sentenza13 settembre 2017 n. 226 del Tribunale di Benevento, nonché sulla condanna accessoria di Carmine D i P ietro nato nel 1965 a rimborsarealla Edil Dipi s.r.l. e ad Angelo Di Pietro le spese del relativo giudizio, come liquidate, in favore del procuratore antistatario degli opponenti,con la medesima sentenza. 4.1. Le spese del giudizio d’appello e quelle del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra gli attuali ricorrenti e Carmine Di Pietro nato nel 1965 possono essere compensate tra le parti, in quanto l’intimato, pur soccombente, non aveva appellato la sentenza di primo grado e non ha quindi dato causa al ricorso per cassazione promosso nei suoi confronti. 4.2.Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra i ricorrenti e l’unico controricorrente , Bonifacio D’ A more, seguono la soccombenzadei primi e sono liquidate in favore del secondo come da dispositivo. 4.3.

Non vi è luogo a provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale dei ricorrenti con la Volkswagen Bank GmbH e con l’intimato risultato vittorioso, G. Benevento Finauto s.p.a., che non hanno svolto difese in questa sede di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieper quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassain relazione la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito, dichiara che è sceso il giudicato sulla condanna risarcitoria emessa nei confronti di Carmine D i Pietro nato nel 1965 e in favore Paolo Spaziani est. della Edil Dipi s.r.l. e di Angelo Di Pietro conla sentenza 13 settembre 2017, n. 226 del T ribunale di Benevento , nonché sulla condanna accessoria di Carmine D i P ietro nato nel 1965 a rimborsare alla E dil Dipi s.r.l. e ad Angelo Di P ietro le spese del relativo giudizio, come liquidate, in favoredel procuratore antistatario degli opponenti, con la medesimasentenza.

Compensa le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra i ricorrenti e Carmine Di Pietro nato nel 1965. Condanna la Edil Dipi s.r.l., Antonietta Tordiglione, Carmine Di Pietro nato nel 1959e Rosita Di Pietro, in solido tra loro, a rimborsar