Cassation court dismisses lawyer's appeal for non-constituting in time, citing merit court's evidence assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federica Ferretto inadmissible, upholding the lower courts' rejection of her claim against Sandra Beltrami. Ferretto argued that Beltrami failed to appear in a disciplinary proceeding, causing her loss in both the disciplinary case and a subsequent mobbing claim. The court rejected these arguments, ruling that the lower courts' evaluation of the evidence regarding the late mandate was not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 2236 cod. civ.: The Court of Cassation cannot review the merit court's assessment of evidence or the application of the professional liability limitation clause when the complaint merely criticizes the factual evaluation without contesting the allocation of the burden of proof or proving professional incompetence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13432/2023 R.G., proposto da Federica Ferretto; rappresentatae difesa dall’Avv. Michele Ciolino , in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- nei confronti di Sandra Beltrami;rappresentata e difesa dall’Avv. Massico Coliva, in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 860 /202 3 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,pubblicata il 19 aprile 2023, notificata il 21 aprile 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 maggio2025 dal Consigliere Paolo S paziani . Rilevato che: Paolo Spaziani est.
1. Federica Ferretto convenne in giudizio dinanzi al T ribunale di Modena l’Avv. Sandra Beltrami, domandandone la condanna al risarcimentodei danni sofferti in conseguenza dell’ inadempimento, da partedella convenuta , dell’obbligazione professionale assunta nei suoi confronti; espose che la Unipol Banca s.p.a., di cui essa era statadipendente, aveva introdotto, presso il Tribunale di Verona, una causa (iscritta al n. di R.G. 1088/2003) per l’accertamento del l a legittimità di sanzioni disciplinariirrogate nei suoi confronti e che l’Avv.
Bel t rami, ricevuto da lei il mandato perché l’assistesse inquesta controversia, aveva omesso di costituirsi nel termine previsto dalle norme sul rito lavoristico, omettendo di comparire all’udienza del 24 settembre 2004; dedusse che, per effetto dell’omessa costituzione in giudizio , la causa n. 1088/2003, svoltasi in sua contumacia, si era conclusacon la sua soccombenzae condanna alle spese ; aggiunseche, in ragione della mancata difesa in questo processo (e del conseguente accertamento processuale della legittimità delle sanzioni disciplinari applicatele), ella era risultata soccombente anche nel successivo giudizio ( iscritto al n. di R.G. 1058/2005 ) da lei introdotto,sempre dinanzi al Tribunale di Verona, ed avente ad oggetto la condanna dell a sua datrice di lavoro al risarcimento del danno per mobbing; la professionista c onvenuta resistette al la domanda , negando di avere ricevutomandato per la costituzione in giudizio nel procedimento n. 1088/2003 e deducendo di aver e avuto comunicazione di questo Paolo Spaziani est. procedimento sol o il giorno prima dell’udienza, allorché erano ormai scaduti i termini perla tempestiva costituzione; il Tribunale di Modena, con sentenza del 16 marzo 2016, riten uto non provato il tempestivo conferimento del mandato in epoca antecedente alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio , rigettò la domanda proposta da Federica Ferretto;
2. l a dec i sione del Tribunale modenese è stat a integralmente confermatadalla Corte d’appello di Bologna, la quale, con sentenza 19 aprile 2023, n. 860, ha rigettato l’impugnazione proposta da Federica Ferretto, sulla base delle seguenti considerazioni: I- in primo luogo, alla luce delle risultanze istruttorie, trovava conferma il rilievo circa l’ “ insufficiente ” dimostrazione dell’ avvenuto conferimento dell’incarico alla professionista in relazione alla causa n.1088/2003; la sig.ra Ferretto,infatti, aveva prodotto la copia di una comunicazione a mezzo fax delle ore 19.18 del 23 settembre 2004 (giorno precedente l’udienza) con cui l’Avv.Beltrami aveva chiesto al collega avversario di instare per un «rinvio dell’udienza al fine di potersi costituire»; questo documento, però, in mancanza di una prova documentale della procura (o di una prova testimoniale della circostanza del suo avvenuto rilascio), diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, lungi dal provare il tempestivo rilasciodi un mandato difensivo , confermava piuttosto le diverse deduzioni della professionistaconvenuta, ovverosia che essa era stata informata della pendenza del processo di n anzi al giudice d el lavoro di V erona solo il giorno prima dell’udienza, quando era ormai maturata la barriera preclusiva prevista dalle norme sul rito lavoristico , cosicché aveva Paolo Spaziani est. tentato la mossa estrema della richiesta di rinvio, senza pera l tro ottenerequesto risultato;
II-in secondo luogo, avuto riguardo alle deduzioni dell’appellante secondo cui comunque l’Avv. Beltrami avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, sostenendo, sia pur tardivamente, la sua difesa, instando per la rimessione in termini o, almeno, confidando sull’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, doveva escludersiche la sig.ra Ferretto avesse avuto contezza dell ’ omissione della professionista soltantonel luglio 2006, all’esito della notifica della sentenza conclusiva del procedimenton. 1088/2003; tale circostanza, infatti, era smentita sia dal contegno successivo tenuto dall’appellante (che, a nziché rivolgersi ad altro legale per valutare le mancanze professionali dell’Avv.
Beltrami, le aveva dato l’incarico di trattare con il collega di controparte i termini del rimborso delle spese legali ), sia dalla circostanza –emergente dalla stessa sentenza – che la sig.ra Ferretto non era comparsa a rendere l’ interrogatorio formale richiesto dal la controparte medesima e ammesso dal giudice, il che lasciava presumere che, in quanto parte contumace, avesse ricevuto personale notificadell’ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio; III-in terzo luogo, quanto al successivo giudizio n. 1058/2005, non corrispondeva al vero che il Tribunale di Verona ave sse rigettato la domanda di risarcimento del danno per mobbing in ragione dell’accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari pronunciatonel giudizio precedente in contumacia della lavoratrice ; la domandarisarcitoria, infatti, era stata ritenuta non fondata nel merito, evidenziandosi, per un verso,il carattere generico dei comportamenti Paolo Spaziani est. addebitatial direttore della fili ale bancaria ove la sig.ra Ferretto aveva prestato servizio e d escludendosi, per altro verso, che le diverse sanzioni disciplinari ( irrogate all’appellante nell’ambito di quattro distinti procedimenti disciplinari per specifiche mancanze commesse nello svolgimento del rapporto di lavoro) potessero essereconsiderate espressioni di una condotta di mobbing;
IV- i nfine, al di là del carattere “ insufficiente ” della prova del conferimentodell’incarico professionale , mancava “ totalmente ” quella dellacircostanza – per vero neppure a llegata – del nesso causale tra l’eventualeinesatto adempimento e l’evento di danno, da dimostrarsi alla stregua giudizio controfattuale, espresso in termini probabilistici, che la posizione in essere della dovuta condotta professionaleda parte dell’avvocato avrebbe consentito di accertare la fondatezza delle ragioni dellacliente ; 3.avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazioneFederica Ferretto, sulla base di due motivi; ha risposto con controricorso Sandra Beltrami; 4.in data 11 febbraio 2024,il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sul presupposto dell’inammissibilità delle censure con esso proposte; ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore della ricorrente ha peraltro formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Paolo Spaziani est. Considerato che: 1.1. c on il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art.2697 cod. civ.; la sentenza d’appelloè censurata, da un lato, per aver ritenuto non provato il tempestivo conferimento del mandato difensivo all’Avv. Beltrami da parte della sig.ra Ferretto;dall’altro lato, per avere invece ritenuto provato che all’omessa costituzione tardiva (successiva alla prima udienza, ma pur sempre potenzialmente utile, anche avuto riguardo allastruttura inquisitoria e officiosa del processo del lavoro) avrebbe corrisposto la consapevole determinazione della cliente di proseguire il processo in contumacia, pur correttamente informata delle implicazioni della mancata costituzione; quanto al primo profilo, la ricorrente deduceche la prova del previo conferimento del mandato difensivo avrebbe dovuto essere desunta dall’ «evidenza documentale» risultante dal fax inviato la sera prima dell’udienza del 24 settembre 2004, in cui, nel chiedere al collega avversario di instare per un rinvio dell’udienza, l’Avv.
Beltrami aveva scrittodi agire «in nome e per conto della Sig.ra Ferretto F ederica » ; questa espressione, infatti, avrebbe evocato il rapporto di rappresentanzagià instauratosi tra la cliente e la professionista con il conferimentodel mandato difensivo ; quanto al secondo profilo, la ricorrente sostiene che, a fronte della produzione, daparte sua , di un documento, « mai contestato », in cui il legale aveva espressamenteaffermato di agire su mandato del proprio cliente, l’Avv. Beltrami avrebbe dovuto provare sia di averla debitamente informatadel mancato rinvio (con annesse conseguenze ) Paolo Spaziani est. dell’udienza del 24 settembre 2004, sia di avere condiviso con lei la decisione di non costituirsi neppure tardivamente, scegliendo di proseguire il giudizio in contumacia e di accettare il rischio della soccombenzae della condanna alle spese ; tali circostanze , invece, non sarebbero state provate , in quanto le argomentazioni della Corte territoriale, al riguardo, sarebbero state fondate soprattutto « su argomenti di “logica presuntiva”», quali la «“pacifica” gestione della soccombenza nel giudizio contumaci ale » e la « “ presunta” (e indimostrata!) regolare notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatoriolibero nel giudizio di cui alla soccombenza » (pag. 4 del ricorso); argomenti, entrambi, privi di consistenza probatoria e non univoci, inquanto compatibili anche con l a diversa versione dei fatti da leifornita; 1.2. con il secondo motivo viene denun c iata la violazione dell’art.2236 cod. civ.; la sentenza d’appello è censurataper avere ritenuto non provato il nesso eziologico tra l’evento di danno subìto da Federica Fe r ret t o e il dedotto inadempimentoprofessionale di Sandra Beltrami; la ricorrente sostiene che l’efficienza causale della condotta inadempientedell’Avv.
Beltrami sarebbe desumibile dalla motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona a conclusione del procedimento n. 1058/2005, di rigetto della domanda risarcitoria per mobbing; questa sentenza, evidenziando, in uno sp ecifico passaggio motivazionale, che « i numerosi comportamenti addebitati alla ricorrente nei vari procedimenti disciplinari possono avere indotto la banca ad ottenere [ recte : mantenere n.d.r.] un comportamento più Paolo Spaziani est. rigidoe meno tollerante», farebbe emergere «come l’incompiutezza e l’assenza di istruttoria e, comunque, di articolazione difensiva ne l giudizio “disciplinare” [avrebbe] impedito di poter far emergere il contestoprodromico a quei singoli episodi sanzionatori, nonché quello postumo», così « compromettendo , proprio, quella necessaria allegazioneprobatoria che costituisce la spina dorsale di un ’ a z ione di richiestadi risarcimento per mobbing » (pag.7 del ricorso) ; in sostanza, a causa dell’inadempimentoposto in essere dall’Avv.
Beltrami nel primo giudizio, la sig.ra Ferretto non sarebbe stata in grado di d i mos t rare, nel secondo, né l’avvenuta contestazione , d a parte sua, delle sanzioni disciplinari e delle premesse fattuali che ne avevano determinato l’i rr ogazione, né, quindi, l’esistenza di « un collegamento tra gli episodi sanzionatori sub specie di “disegno mobbizzante”»(pag.8 del ricorso); 2.i motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente pe r ragioni di connessione – sono manifestamente inammissibili, conformemente a quanto e sattamente osservato nella proposta di definizione anticipata dell’11 febbraio 2024; 2.1.essi , infatti, non ostante la loro intestazione ( con cui viene formalmente dedotta la violazione di norme di diritto), attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, Paolo Spaziani est. insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 2.2.la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto:
a) con riguardo alla causa n. 1088/2003, che la creditrice non avesse dato la prova – ad essa spettantesecondo le regole di riparto dell’onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale professionale – del titolo del vantato credito, ovverosiadel conferimento del mandato difensivo, circostanza recisamente negata dalla debitrice;
b) che , invece , fosse emersa la prova della consapevolezza (e, pertanto, dell’ a ccettazione ) da parte della cliente, della scelta della professionista, in seguito al mancato rinvio dell’udienza del 24 settembre 2004, di proseguire il giudizio in contumacia; c)con riguardo alla causa n.1058/2005, che il Tribunale di Verona avesserigettato la domanda di risarcimento del danno per mobbing, non in ragione dell’accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari pronunciato nel giudizio contumaciale precedente, bensì, per aver ritenuto, nel merito, che le sanzioni stesse non costituissero espressionedi una condotta di mobbing; in ordine al primo profilo, la Corte territoriale non ha trascurato il contenuto del fax spedito dall’Avv.
Beltrami al collega avversario la sera prima dell’udienza del 24 settembre 2004, ma, apprezzandone liberamente l’inferenza probatoria, ha tratto la motivata convinzione che, in mancanza di una prova documentale della procura (o di una prova testimoniale della circostanza del suo avvenuto rilascio), esso Paolo Spaziani est. non fosse sufficiente per dimostrare il tempestivo rilascio di un mandato difensivo, costituendo piuttosto una conferma delle diverse deduzioni della professionista convenuta, la quale avevanegato di aver ricevuto tale mandatoe avevaaffermato di essere stat a informata della pendenza del processo solo il giorno prima dell’udienza, sicché non le era rimasta altra possibilità che quella di invocare , purtroppo vanamente, un rinvio della stessa; in ordine al secondoprofilo, il motivato rilievo attribuito dalla Corte di merito, nel pieno rispetto dei criteri del ragionamento presuntivo, alle circostanze della mancata presentazione della sig.ra Ferretto all’udienza fissata per l’interrogatorio formale e dell’attribuzione, da parte sua, all’Avv.
Beltrami, dell’incarico post-processuale di trattare con la contropartei termini del rimborso delle spese di lite, costituisce espressione del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie; apprezzamentoriservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimitàallorché, come nella specie, sia debitamente motivato ; quanto al terzo profilo, l’assenzadi relazione causale tra la dedotta mancata difesa nel procedimento n. 1088/2003 e il rigetto della domanda risarcitoria formulata da Federica F erretto nel successivo giudizio n. 1058/2005, è stata fondata dalla Corte d’ appello sul rilievo che la sentenza conclusiva di tale giudizio aveva affermato, per un verso,il carattere generico dei comportamenti addebitati al d atore di lavoro e, per l’altro, l’insussistenza dell’ipotizzata fattispecie di mobbing; la successiva specificazione , secondo cui « I numerosi comportamenti addebitati alla ricorrente nei vari procedimenti Paolo Spaziani est. disciplinari, possono avere indotto la banca a m antenere un atteggiamento più rigido e meno tollerante riguardo al rispetto delle regole che disciplinano il lavoro nella filiale», non è stata trascurata dalla Corte territoriale, la quale, riportando correttamente nella sua interezza formale e ne lla sua compiutezza concettuale questo passaggio motivazionale, ha evidenziato che, s econdo il giudice scaligero, tale pi ù rigido atteggiamento era stato contenuto « pur sempre nei limiti del lecito», confermandosi così il giudizio, espresso poco sopra nella medesima motivazione , secondo cui doveva essere escluso «un disegno preordinato del superiore gerarchico diretto alla emarginazioneed umiliazione della ricorrente » (pag. 5 della sentenza impugnata); 2.3.avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità; 2.4.si conferma, dunque, il giudizio di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, non essendo ravvisabile, già alla streg u a delle deduzioni della ricorrente,per come formulate, né la violazione dell’art.2697 cod. civ. (la quale è configurabile unicamente quando si contesti che il giudice del merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nella fattispecie, si Paolo Spaziani est. critichi, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice stesso ha compiuto delle risultanze probatorie: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), né la violazione dell’art. 2236 cod. civ. (atteso che la limitazione di responsabilità prevista per il professionista da questa disposizione attiene alle sole ipotesi di imperizia, laddove, nella fattispecie, sono state dedotte condotte omissive negligenti ed imprudenti:
Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass.11/12/2023, n. 34516; Cass. 17/02/2024, n. 25026); 3.in definitiva, il ricorso proposto da Federica Ferretto deve essere dichiarato inammissibile;
4. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5.in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., la ricorrente soccombente va condannata al pagamento, in favore dellacontroricorrente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad Euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.;
6. a norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Paolo Spaziani est. Per Questi Motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 3.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 2.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo; condanna, infine, la ricorrente, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ., a pagare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500,00; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, del