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Ordinanza — n. 19435/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Soffass liability for damages caused by the debtor's default due to lack of duty to warn the assignee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19435/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Bank's claim against Soffass s.p.a., ruling that the assignee had no duty to warn the assignor of the debt's non-existence. The primary ground was the debtor's failure to notify the assignee, which absolved Soffass of liability for the resulting damages. Consequently, the appeal was allowed, the lower sentence was quashed, and the case was decided on the merits in favor of Soffass.

Regesto Legislator

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Art. 1227 cod. civ.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The assignee of a non-existent debt is not liable for damages suffered by the assignor due to the assignor's default, as no extracontractual duty to warn exists.

Parole chiave

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assignment of non-existent debt duty to warn assignee liability of assignee concurrent fault cessione credito inesistente responsabilità per colpa danno ai creditori offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1227 cod. civ.
civ., la violazione dell’art. 1227 cod. civ..
Art. 360 n. 4 c.p.c.
C on il primo motivo viene denunciata « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (ex art. 360, n.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., in violazione dell’art. 112 c.p.c. o, in subordine, per violazione degli artt.
Art. 111 co. 6 Cost.
Art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.
Art. 118 co. 1 d.a. c.p.c.
art. 2043 cod. civ
trasporti –, ha ritenuto la debitri c e ceduta responsabile ex art. 2043 cod. civ.
art. 112 c.p
4, c.p.c., in violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 1227 cod. civ
civ., la violazione dell’art. 1227 cod. civ..
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07132/2023 R.G., proposto da Soffass s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difes a dall’Avv. Nicola Rascio , in virtù di procura speciale ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Cerved Credit Management s.p.a., in persona del procuratore speciale, quale mandataria di Pop Npls 2018 s.r.l., quale cessionaria dei crediti della Banca Popolare di Bari s.c.p.a.; rappresentatae difesa dall’Avv.

Luca Gratteri, in virtù di procurain calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di Paolo Spaziani est. Banca Popolare di Bari s.c.p.a.;Pop Npls 2018 s.r.l.; Fallimento Autotrasporti Petrosino s.r.l.; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 1204/2022 del la CORTE d’APPELLO di SALERNO,pubblicata il 22 settembre 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 maggio2025 dal Consigliere Paolo S paziani . FATTI DI CAUSA 1.Con citazione del 16 giugno 2006 la Autotrasporti Petrosino s.r.l. e i sigg.ri Vittorio Petrosino e Anna Maria Petrosino –premesso che la società era titolare di rapporti con la Banca Popolare di Baris.c.p.a., Filiale di Salerno, rappresentati da un conto ordinario e da un conto anticipazioni su fatture, assistiti da fideiussioni prestate da Vittorio e Anna Maria Petrosino – convennero l’istituto di credito dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo, tra l’altro, la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, la restituzione di somme e il risarcimento del danno, quantificato in Euro 25.000,00.

La banca, costituitasi in giudizio, affermò di avere un credito verso l’Autotrasporti Petrosino s.r.l. per l’importo di Euro 593.539,18, di cui Euro 592.985,84 quale saldo negativo del conto ordinario ed Euro 553,34 quale saldo negativo del conto anticipazioni su fatture;chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dei fideiussori, in solido, al pagamento di questa somma. Inoltre, chiamò in causa la Soffass s.p.a., quale intestataria delle fatture da essa anticipate alla Autotrasporti Petrosino s.r.l. , chiedendone la condanna al risarcimento del danno per mancato pagamento, quantificato nel complessivo importodi esse.

Paolo Spaziani est. Interrotto e poi riassunto il giudizio per il fallimento della Autotrasporti Petrosino s.r.l., il Tribunale, con una prima sentenza non definitiva (n. 1459/2009) dichiarò improcedibile la domanda riconvenzionale della banca in quanto proposta nei confronti della società fallita; con una seconda sentenza non definitiva (n.1018/2013) dispose la separazione della domanda principale proseguita dalla Curatela verso la b anca , di quella riconvenzionale proposta da quest’ultima verso i fideiussorie, infine, di quella proposta dalla b anca verso la terza chiamata Soffass s.p.a. ; provvedendo sulla seconda domanda, condannò i fideiussori, Vittorio e Anna Maria Petrosino, a pagare alla Banca Popolare di Bari la somma di Euro 593.539,18; rimise quindi la causa in istruttoria, con nomina di CTU contabile, per la delibazione delle ulteriori domande.

Espletata la CTU, con sentenza definitiva n.2203/2017 rigettò la domanda principale proposta dalla Curatela controla b anca e, invece, accolse la domanda proposta da quest’ultima contro la chiamata in causa, condannandola Soffass s.p.a. a pagare all’istituto di credito la somma di Euro 475.954,38 (pari all’importo delle fatture inevase) , oltre rivalutazione e interessi.

2. La Soffass s.p.a. propose appello e , nel relativo giudizio, costituitasi la Banca Popolare di Bari, le subentrò, quale cessionaria dei suoi crediti, resistendo all’impugnazione, la Pop Npls 2018 s.r.l.. Con sentenza 22 settembre 2022, n. 1204, la Corte d’appello di Salerno, accertata la falsità delle fatture emesse dalla Autotrasporti Petrosinos.r.l. nei confronti della Soffass s.p.a. dal 23 novembre 2005 al 10 marzo 2006, successivamente anticipate dalla banca sul conto anticipazioni fatture – ed escluso, tuttavia , il concorso della Soffass s.p.a. nella condotta fraudolenta posta in esse re dalla società di Paolo Spaziani est. trasporti –, ha ritenuto la debitri c e ceduta responsabile ex art. 2043 cod. civ. a titolo di colpa, per avere – a seguito della comunicazione con cui la banca l’aveva informata della cessione dellefatture - omesso di segnalare all’istituto di credito l’inesistenza delle operazioni commercialidi riferimento e , quindi , la falsità delle fatture stes s e .

Secondo la Corte di merito, detto dovere informativo, pur non trovandola fonte in un inesistente rapporto contrattuale tra la Soffass s.p.a. e l’istituto di credito, sarebbestato riconducibile alla « violazione del generale dovere di correttezza, buona fede, e solidarietà, che rende la condotta omissiva espressione di responsabilità per colpa , giustificante la risarcibilità del danno » (pag. 7 della sentenza d’appello). Il giudice d’appelloha, peraltro, reputato che con l’illecito omissivo della Soffass s.p.a. concorresse il fatto, egualmente colposo , della banca, la quale aveva omesso di effettuarela «tempestiva e preventiva verifica dei dati contabili riferiti alle fatture, anche in r elazione al mancato buon esito di alcune di esse », omettendo di adottare una cautela esigibile sulla base della diligenza dovuta da un operatore professionale del credito e del risparmio ; il concorso di colpa, « in assenza di elementi idone i a lla determinazione della misura del concorso in capo a ciascuna parte» (pag. 8 della sentenza d’appello), sarebbe stato valutabile nella misura del50%.

Sullabase di queste considerazioni, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’ appello proposto d a Soffass s.p.a ., ha dimidiato l’importoda essa dovuto, condannandola a pagare alla Banca Popolare di Bari la somma di Euro 237.977,14. 3.Propone ricorso per cassazione la Soffass s.p.a. sulla base di due motivi. Paolo Spaziani est. Risponde con controricorso la Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria di Pop Npls 2018 s.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Popolare di Bari s.c.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.

Non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati. La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale . Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. C on il primo motivo viene denunciata « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1175, 1375, 2043». La sentenza impugnata è censurata perché, pur avendo esc l uso la partecipazione della Soffasss.p.a. nella condottadolosa della creditrice cedente,tuttavia l’ha ritenuta responsabile a titolo di colpa per avere omesso di segnalare la falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti, individuando in tale omissione la violazione un dovere generico di buona fede e solidarietà, la cui violazione concreterebbe un’ipotesi di illecito aquiliano.

La ricorrente sostiene che siffatta statuizione sarebbe non corretta in iure, in quanto si infrangerebbe contro i principi reiteratamente affermatida questa Corte di legittimità sia in tema di factori n g che, più generalmente,in tema di cessione del credito , diretti a d escludere la sussistenzadi un dovere extracontrattuale del debitore ceduto, ed o tto della cessione, di avvertire il cessionario dell’inesistenza del credito Paolo Spaziani est. (viene citataCass. n.3319 del 2020, nonché le più risalenti Cass. n. 5947 del 1999e n. 21599 del 2010). 1.1.Il motivo è fondato. 1.1.a.

In tema di factoring , questa Corte ha affermato che il debitore ceduto, il quale , reso edotto della cessione, non abbia avvertito il factordell ’ inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell’avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico –neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione (circostanza, peraltro , non accertata nella fattispecie in esame) –un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione ( Cass. 15/06/1999, n. 5947;

Cass.21/10/2010, n. 21599; Cass. 11/02/2020, n. 3319). Del pari, con riguardoal più tradizionale istituto della cessione del credito, è stato chiarito che l ’ accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo(Cass. 18/02/2016, n.3184). 1.1.b.

V a detto, poi, che, al di là dello specifico a m bito della cessione del credito, la statuizione della Corte salernitana, diretta ad individuare, in sostanza,una ipotesi di responsabilità extracontrattuale per lesione di libertà negozialedel terzo di natura omissiva, si pone in Paolo Spaziani est. contrasto anche con l e consolidate acq uisizioni giurisprudenziali in ordineai limiti del “danno ingiusto” ex art. 2043 cod. civ. . Tra gli interessigiuridicamente protetti nella vita di relazione la cui lesioneconfigura danno ingiusto, suscettibile di integrare, in presenza degli altri elementi costitu t ivi dell’ illecito aquilano , una fattispecie di responsabilitàextracontrattuale, figura senz’altro la “ libertà negoziale ” , quale interesse alla libera esplicazione della propria autonomia privata.

Tuttavia, presupposto della responsabilità aquiliana per lesione di questo interesseè , da un lato , la sussistenza di una ingerenza attiva del terzo, direttaad alterare l’esercizio del detto diritto ; dall’altro lato, l’efficienzacausale di tale ingerenza rispetto al d anno lamentato. In questa prospettiva, la responsabilità del terzo per lesione della libertà negoziale è stata riconosciut a nell’ipotesi in cui il terzo abbia fornito informazioni errate che hanno avuto un effetto determinante nella stipulazione di un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso(cfr. già Cass. 4/05/1982, n. 2765).

Nella fattispecie in esame , alla stregua dell’insindacabile accertamento di fatto effettuato dal giudice del merito (che ha escluso il concorso doloso della Soffass s.p.a. nell’operazionefraudolenta posta in essere dalla Autotrasporti Petrosino s.r.l. ), i predetti presupposti sono del tutto assenti,in quanto il contegno rilevante ex art. 2043 cod. civ.è stato individuato in una condotta meramente omissiva e non in una ingerenza attiva nell’eserciziodella libertà negoziale del terzo e in quanto alla mera inerzia del terzo non può attribuirsi alcuna efficienza causale nella determinazione del danno, imputabile unicamente al contegno doloso della Autotrasporti Petrosino s.r.l., salvo l’accertamento, riservatoal giudice del me rito, di un concorso di col pa dellabanca danneggiata.

Paolo Spaziani est. Il primo motivodi ricorso va dunque accolto. 2.con il secondo motivo viene denun c iata la «Nullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360, n. 4, c.p.c., in violazione dell’art. 112 c.p.c. o, in subordine, per violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 1, n. 4, c.p.c., e 118, co. 1, d.a. c.p.c.)». La sentenza è censurata per omessa pronunciasul quinto motivo d’appello, con cui era stata criticata la statuizione di primo grado che aveva determinato il quantum risarcitorio « in misura corrispondente all’ammontare dei creditiinesistenti anticipati dalla Banca, pari ad euro 475.954,28»; ciò sul presupposto che « alcune anticipazioni da parte della Banca erano avvenute quando ancora Soffass s.p.a. non aveva ricevuto notizia delle cessioni e/o prima che avesse avuto il tempo materiale per verificare l’inesistenza dei crediti ceduti » (pag. 15 del ricorso). 2.1.

Il motivo in esame, volto a censurare la determinazione dell’entità del danno, è assorbito dall’ accoglimento del motivo precedente, che implica l’esclusione della sussistenza stessa della responsabilitàdella società ricorrente.

3. Con l’ unico motivo del ricorso incidentale, la Cerved Credit Management s.p.a. denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1227 cod. civ.. La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto il concorso di colpa della BancaPopolare di B ari sul ri lievo che essa non avrebbe provato, quale operatore professionale nel settore del credito e risparmio, di avere adottato tutte le cautele idonee ad eliminare il danno patito. 3.1.Anche il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in quanto , al la luce Paolo Spaziani est. dell’esclusionedella responsabilità del la presunt a danneggiante , perde ogni rilevanza la questione della sussistenza e del grado di incidenza causale dell’eventuale fatto colposo delladanneggiata. 4.In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale e , per effetto di tale accoglimento, resta no assorbit i il secondo motivo e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto , la causa può esseredecisa nel merito. La rilevata inesistenza in iure di un dovere extracontrattuale del debitore ceduto, edotto della cessione, di a v vertire il cessionario dell’inesistenza del credito , esclude la responsabilità della Soffass s.p.a. per i danni subìti dalla B anca Popolare di Bari in conseguenza dell’illecitodella società cedente. La domanda proposta dalla Banca Popolare di Ba ri nei confronti dellaSoffass s.p.a. va pertanto rigettata.

Le spese dei tre gradi di giudizio co ncernenti il relativo rapporto processuale vanno compensati per intero tra le parti, stante il non coincidente esito dei vari gradi di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo nonché il ricorso incidentale ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , decidendo nel m e rito, rigetta la domanda proposta dalla B anca Popolare di B ari s.c.p.a. nei confrontidella Soffass s.p.a.. Compensa integralmente