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Ordinanza — n. 19285/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19285/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 4181/2024 propostoda: ANGELO VICINANZA, difensore antistatario della TIM S.p.A. nel procedimentoR.G. n. 2619/2023, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro PISACANES.R.L.; -intimata - avverso l’ordinanza n. 4145/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 14/2/2024; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 4181/2024 - Cons. Rel.

Regesto Legislator

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art. 93 c.p, art. 391 - bis cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 19285/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Dell’Utri onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 14/2/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a.,in favore dell’avv.

Parole chiave

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omissione di soccorso carenza di legittimazione spese di difesa anticipo delle spese omissione del difensore condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
Angelo Vicinanza ex art. 93 cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Marco Dell’Utri onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod.
art. 93 cod. proc. civ
Angelo Vicinanza ex art. 93 cod. proc. civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 4181/2024 propostoda: ANGELO VICINANZA, difensore antistatario della TIM S.p.A. nel procedimentoR.G. n. 2619/2023, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro PISACANES.R.L.; -intimata - avverso l’ordinanza n. 4145/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 14/2/2024; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 4181/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri l’avv. Angelo Vicinanza, quale difensore della TIM s.p.a. nel procedimentoR.G. n. 2619/2023 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 14/2/2024, con cui questaCorte, nel rigettare il ricorso proposto dalla Pisacane s.r.l. nei confronti della Società Italiana Assicurazioni s.p.a. e della TIM s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 707/2022 depositata il 22/6/2022, ha condannato la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle società controricorrenti, omettendotuttavia, con riguardo alla TIM s.p.a., di distrarle in favore delrelativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza; laPisacane s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;

AngeloVicinanza ha depositato memoria; consideratoche, l’avv.Angelo Vicinanza, difensore della TIM s.p.a. nel procedimento R.G. n. 2619/2023 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso depositatoagli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c.,in suo favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato lespese e non riscosso gli onorari; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; laprocedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso incui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 4181/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 14/2/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a.,in favore dell’avv.

Angelo Vicinanza ex art. 93 cod. proc. civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez . U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002,Rv. 555429 - 01); P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 14/2/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la frase«, da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a., in favore dell’avv. Angelo Vicinanzaex art. 93 cod. proc. civ.». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull'originale della pred