Cassation court dismisses appeal against revocatory action, ruling creditor rights arise from contract date, not claim filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by the employer and buyer against a revocatory action brought by a former employee. The employee had obtained a final judgment for unpaid wages before the employer sold her property to her husband. The court held that the creditor's right to claim revocation stems from the perfection of the employment contract, not the formal filing of the wage claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: The date determining the existence of a creditor's right for revocation purposes is the contract's conclusion or the tort's occurrence, not the date of the formal claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15895/2023 R.G. proposto da: BISEGNA MARINA, TONDELLI FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell’avvocato PINCI FABIO (PNCFBA71M07A258E) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MARONCELLI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. DULCERI 36, presso lo studio dell’avvocato CECCHINI GINA (CCCGNI73B66H501D) rappresentatae difeao dall'avvocato GIARE' GIORGIO (GRIGRG47R01L182P) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2607/2023 depositata il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Roberta Maroncelli ha lavorato alle dipendenze di Marina Bisegna, per diversi anni. Alla fine del rapporto di lavoro, la Maroncelli ha rivendicato differenze retributive e contributi previdenziali, fino a quel momento omessi. Ha dunque ottenuto una sentenza, dal giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto ad una somma di 127.229,60 euro. 2.- La Bisegna, datrice di lavoro, ha nel frattempo, alienato un suo bene immobile a Fabio Tondelli, ed ha in tal modo indotto la Maroncelli ad agire in giudizio per ottenere la revocatoria e dunque la dichiarazione di inefficacia dell’atto. 3.-La convenuta si è costituita, ed, oltre a contestare nel merito la domanda, ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione della controversia di lavoro, nella quale ella aveva interposto appello avverso la decisione di primo grado. 4.- Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dichiarando inefficace l’atto di vendita.
E la decisione è stata confermata dalla Corte di appello. 3-Ricorrono Bisegna e Tondelli con quattro motivi. La Maroncelli si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto. Ragioni della decisione 1.- I fatti, più precisamente, sono questi: nel 2008 la dipendente presenta dimissioni e rivendica differenze retributive, per vie formali. In quello stesso anno, la datrice di lavoro vende l’immobile a suo marito. Poco dopo inizia una causa di lavoro, che si conclude nel 2011 con la sentenza, prima ricordata, con la quale il Tribunale riconosce alla dipendente il diritto alle differenze retributive.
La sentenza viene impugnata, ma sia l’appello che il ricorso per cassazione vengono rigettati. E dunque, il credito di lavoro diventa giudicato. 1.1- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dunque nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Secondo i ricorrenti la motivazione non tanto e non solo è carente nel contenuto quanto nella stessa esistenza grafica: i giudici di appello si sarebbero limitati a dire in modo assertivo che l’attrice aveva un credito che giustificava la revocatoria. Ma senza dare conto di tale asserzione.
Né la motivazione può consistere nell’accenno alla situazione controversa del credito, che tale non era, avendo la ricorrente sempre contestato di essere debitrice. Il motivo è infondato. La stessa ricorrente ripercorre la giurisprudenza di questa Corte sulla questione della motivazione sufficiente, la quale, come è noto, è tale ove si possano comunque ricavare le ragioni in base alle quali è presa la decisione. A pagina 13 della sentenza, sia pure in maniera succinta, quelle ragioni emergono: dicono i giudici di appello che il credito litigioso è sufficiente a giustificare una revocatoria, e che dunque anche se il credito era contestato e la stessa sentenza che lo aveva riconosciuto era stata impugnata, ciò non impediva all’asserito creditore di poter agire in revocatoria.
Dunque, la ratio decidendiè espressa: anche un credito litigioso, e dunque contestato, può giustificare una azione a sua tutela, mediante revocatoria dell’atto del debitore. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c. La tesi è la seguente. Al momento dell’alienazione (2008) non era ancora sorto alcun credito, poiché la sentenza che lo riconosce è del 2011, e non erano neanche state presentate le dimissioni a quella data, con la conseguenza che non esisteva alcun credito, neanche litigioso al momento dell’atto revocato.
In ultima analisi, secondo i ricorrenti, “non è, dunque, condivisibile la statuizione con la quale la corte d’appello ha ritenuto sussistente un credito solo sul rilievo che in seguito lo stesso sarebbe stato “consacrato in crediti esigibili”, laddove invece alcun credito era mai sorto prima”. Il motivo è infondato. Infatti, il credito sorge con il contratto, non al momento della sua rivendicazione. E’ principio di diritto che “ Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. 11121/ 2020).
Poco rileva dunque che nel 2008, anno dell’atto di disposizione, non vi fosse stata ancora alcuna formale rivendicazione del credito. Quel credito, infatti, era sorto con la conclusione dell’accordo, che dava diritto al lavoratore al corrispettivo, o comunque era sorto con l’effettuazione della prestazione. E dunque prima dell’atto di vendita. 3.- Con il terzo motivo si prospetta omesso esame, non di un fatto controverso, ma della documentazione depositata. Sostengono i ricorrenti che, se il giudice di merito avesse adeguatamente valutato tutti i documenti versati in atti, avrebbe concluso che, al momento delle dimissioni, la lavoratrice non aveva fatto alcuna formale rivendicazione dei suoi crediti.
Ove avesse tenuto conto di tale documentazione la corte di merito avrebbe deciso diversamente. Il motivo è inammissibile. Intanto postula un omesso esame di documenti probatori e dunque non già di un fatto. E comunque anche se cosi fosse, non è chiarito quale tale fatto sia, o meglio, quale la sua decisività, vale a dire perché, ove il giudice avesse tenuto conto dei documenti, avrebbe dovuto decidere diversamente, ed in ordine a quale punto. Ove anche si ipotizzasse che il punto sia quello della insorgenza del credito, vale quanto detto sopra: non conta il momento in cui il credito è rivendicato ma conta il momento di perfezionamento del contratto. 4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c. La censura attiene alla scientia damni.
I ricorrenti sostengono che la corte di merito ha presunto la consapevolezza dell’acquirente dal fatto che la vendita avrebbe arrecato danno al creditore dalla sola e semplice circostanza che l’acquirente era il marito della alienante, nonché debitrice della attrice in revocatoria. Ed assumono una sorta di violazione delle regole sul procedimento presuntivo. Il motivo è infondato. Non contiene alcuna ragione specifica a contestare la ratio decidendi, limitandosi ad asserire che un solo elemento non basta ad indurre una presunzione. Non adduce ossia alcun elemento dal quale ricavare che la presunzione su cui ha fatto affidamento la Corte di Appello è errata, o vi si è fatto ricorso in modo illegittimo.
La censura deve attingere i criteri di valutazione della presunzione. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Maroncelli,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 euro, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Maroncelli. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’u