Decreto — n. 18786/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10622/2024 R.G. proposto da: CANCELLIERI LUCIA, CANCELLIERI SIMONE, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MATTEOTTI N 54 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BORRELLI ANGELO (BRRNGL64M16F839J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGNONI RICCARDO (VGNRCR75E21H769D) -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GALLIERA 19, presso lo studio dell’avvocato COLIVA MASSIMO (CLVMSM67R31A944Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro VISANI GIUSEPPE Numero registro generale 10622/2024 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 18786/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONAn.397/2024 depositata il 07/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 18786/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10622/2024 R.G. proposto da: CANCELLIERI LUCIA, CANCELLIERI SIMONE, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MATTEOTTI N 54 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BORRELLI ANGELO (BRRNGL64M16F839J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGNONI RICCARDO (VGNRCR75E21H769D) -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GALLIERA 19, presso lo studio dell’avvocato COLIVA MASSIMO (CLVMSM67R31A944Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro VISANI GIUSEPPE Numero registro generale 10622/2024 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 18786/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONAn.397/2024 depositata il 07/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10622/2024 R.G. proposto da: CANCELLIERI LUCIA, CANCELLIERI SIMONE, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MATTEOTTI N 54 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BORRELLI ANGELO (BRRNGL64M16F839J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGNONI RICCARDO (VGNRCR75E21H769D) -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GALLIERA 19, presso lo studio dell’avvocato COLIVA MASSIMO (CLVMSM67R31A944Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro VISANI GIUSEPPE Numero registro generale 10622/2024 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 18786/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONAn.397/2024 depositata il 07/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 10622/2024 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 18786/2025 Data pubblicazione 09/07/2025