Cassation appeal dismissed due to appellant's formal renunciation, leaving the lower court's rejection of the appeal in force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct solely because the appellant, Shoemi S.r.l., formally renounced the proceedings. Although the appellant initially filed an appeal against the Second Instance Court's rejection of their claim, they subsequently withdrew the request, and the respondent accepted this withdrawal. Consequently, the court found no need to rule on the merits or the allocation of costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, 4° comma, c.p.c.; The cassation judgment becomes extinct if the appellant renounces the appeal, thereby preventing any further examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2023 R.G. proposto da SHOEMI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIADOTTO GRONCHI 13, ED B INT.5, presso lo studio dell’avvocato PERSICO MARIA (-), rappresentat a e difes a dall'avvocato PERSICO LIVIO (PRSLVI68L04F839P) -ricorrente- contro FALLIMENTO MERCATUTTO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MONTEOLIVETO 37, presso lo studio dell’avvocato RASCIO SABINO (RSCSBN69C18F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MUSTO PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3369/2023 depositata il 13/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3369/2023, rigettava l’appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 3423/2021 proposto da Shoemi S.r.l. nei confronti del Fallimento Mercatutto S.r.l. Avverso tale pronuncia Shoemi S.r.l. ha presentato ricorso, basato su unico motivo, da cui si è difeso il Fallimento Mercatutto S.r.l. Shoemi S.r.l. ha poi ritualmente rinunciato al ricorso, e il Fallimento Mercatutto S.r.l. ha ritualmente accettato; entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese.
Ilgiudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara estintoper rinunzia il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma il 3