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Ordinanza — n. 18518/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it misapplies revocation grounds and ignores lack of defense by the municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding factual errors and lack of defense. The court found the first ground of appeal constituted a substantive complaint rather than a procedural defect under Article 395(4) of the Civil Procedure Code. Furthermore, the court ruled that the second ground was inadmissible because the municipality, as the opposing party, did not participate in the proceedings, precluding a review of its alleged knowledge of free legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.: An appeal for revocation is inadmissible if the alleged ground is a substantive complaint rather than a procedural defect, or if the opposing party did not defend itself, rendering the review of their knowledge of facts impossible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Revocation Appeal Procedural Defect Substantive Complaint Lack of Defense Municipal Liability Free Legal Aid opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quaterd.p.r. 115 / 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterd.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23753/2024 R.G. proposto da SAE COMUNICAZIONE INTEGRATA S.R.L., in DOMICILIO DIGITALE DELORENZIS.TIZIANA@ORDAVVLE.LEGALMAIL.IT, presso lo studio dell’avvocato DE LORENZIS TIZIANA (DLRTZN73E60D883Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA (SLVLGN58H45F205U) -ricorrente- contro COMUNE DI COMO -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17901/2024depositata il 28 giugno 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: SAE Comunicazione Integrata S.r.l.) ha presentato ricorso ex articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c., denunciante due pretesi vizi revocatori, avverso Cass. sez. 3, ord. 28 giugno 2024 n. 17901 che, decidendo nel merito, ha rigettato “la domanda originaria” del Comune di Como - in realtà, opponente di decreto ingiuntivo, ottenuto da SAE Comunicazione Integrata S.r.l.-. L’intimato Comune di Como non si è difeso. Ritenuto che: 1.1 SAE Comunicazione Integrata in primis sostiene che l’ordinanza n. 17901/2024 di questa Suprema Corte “è l’effetto di un errore di fatto revocatorio consistente nell’aver ritenuto che l’affidamento ingenerato dal Comune di Como in Sae circa l’effettivo pagamento del contributo di Euro 30.000,00 da parte della Provincia sia ascrivibile alla sola promessa contenuta nel Contratto”, mentre “incontrastabilmente” dagli atti e dai documenti di causa emergerebbe che “tale affidamento è stato ingenerato in Sae già in fase di trattativa, avendo il Comune di Como più volte garantito in tale frase l’effettiva erogazione del predetto contributo della Provincia”. 1.2 Il motivo è palesemente una ricostruzione di dati fattuali non riconducibile alla specificità dell’articolo 395 n.4 c.p.c., bensì conforme ad un motivo di gravame.

È pertanto inammissibile. 2.1 In secondo luogo, sussisterebbe un ulteriore vizio revocatorio di cui sarebbe effetto l’ordinanza, e che consisterebbe “nell’aver ritenuto che la circostanza che il Comune di Como fosse a conoscenza della natura gratuita del patrocinio” senza riscontro istruttorio a suo fondamento, “mentre tale conoscenza emerge in modo non equivoco dai documenti di causa, specificamente richiamati nel giudizio di legittimità, senza che su questa positiva conoscenza l’Ordinanza abbia pronunciato”. 2.2 Vale integralmente quanto osservato a proposito del primo motivo.

3. Inammissibile risulta, in conclusione, il ricorso. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di revocazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterd.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-