Cassation court dismisses appeal as untimely because it was filed after the 60-day deadline for inadmissibility rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 29, 2021, exceeding the 60-day deadline established by law for challenging an order of inadmissibility. The lower appellate court had issued its ruling on April 28, 2021, and communicated it on April 30, 2021, setting the expiration date for the appeal. The court ruled that the delay absorbed all other arguments, resulting in the dismissal of the petition and an order for the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 348 bis and 348 ter of the Code of Civil Procedure; An appeal against an order of inadmissibility must be filed within sixty days from the communication or notification of that order, and failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of other merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO 30/5/2025CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31656/2021 R.G. proposto da CODRA MEDITERRANEA SRL e POMARICO MARIA, domiciliat i presso l'avvocato CUOMO CRISTIANO (CMUCST72E19H501G) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA, domiciliatapresso l'avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IFI ITALIA SRL -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2431/2020 depositata il 30aprile 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 settembre 2020, rigettava l’opposizione di Codra Mediterranea S.r.l., Maria Pomarico, Pomarico Costruzioni Generali S.r.l. e Sergio De Simone a decreto ingiuntivo ottenuto da International Factors S.p.A. Proponevano appello Codra Mediterranea S.r.l. e Maria Pomarico; resisteva International Factors S.p.A. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello. Codra Mediterranea S.r.l. e Maria Pomarico hanno presentato ricorso basato su un unico motivo; si è difesa con controricorso International Factors S.p.A.
Considerato che:
1. Il ricorso ha per presupposto l’ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., che - come le stess e ricorrenti riconoscono, esponendo i fatti di causa - è stata depositata il 28 aprile 2021 e comunicata il 30 aprile 2021 dalla cancelleria alle parti. Avendo allora superato i sessanta giorni di termine per impugnare così come configurati dal terzo comma dell’articolo 348 ter c.p.c. individuando il dies a quonella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità, il ricorso, essendo stato notificato il 29 novembre 2021, risulta tardivo (S.U. 25513/2016). Ciò assorbe ogni altro profilo.
2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3 . 200, 00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello st