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Ordinanza Interlocutoria — n. 18396/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 18396/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18396/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rigettava l’appello principale proposto da Enrico Bertoletti nel procedimento Rgn. 353/22; rigettava gli appelli incidentali proposti da Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. nel procedimento Rgn. 338/22 e nel procedimento Rgn. 353/22;

Regesto Legislator

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art. 334 c.p, art. 651 c.p, art. 2043 cod. civ, art. 654 c.p, art. 2055 cod. civ, art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 18396/2025 — snciv · Corte di Cassazione: – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 2055 cod. civ., nella misura in cui la sentenza impugnata ritiene, nel riparto interno di responsabilità ex art. 2055 cod. civ., di non potersi discostare dagli accertamenti svolti dalla sentenza penale, in quanto passati in giudicato”; nonché è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. “omesso esame delle sentenze di assise e di assise di appello, oggetto di discussione tra le parti, e decisive per un diverso riparto interno di responsabilità ex art. 2055 cod. civ.”. 4.

Parole chiave

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azione di responsabilità risarcimento del danno alla persona postumi d'infortunio calciatore professionista crisi finanziaria gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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art. 334 c.p
338/22) si costituivano TTP ed il Ministero dell’Interno, proponendo a loro volta appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.; si costituivano, inoltre, il Comune di Torino, Enrico Bertoletti e tutte le parti attrici.
art. 651 c.p
3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p.
art. 2043 cod. civ
in relazione all’art. 2043 cod. civ.
art. 654 c.p
3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p.
art. 2055 cod. civ
in relazione all’art. 2055 cod. civ., nella misura in cui la sentenza impugnata ritiene, nel riparto interno di responsabilità ex art.
art. 375 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6561/2024 R.G. proposto da: BERTOLETTI ENRICO, rappresentato e dife so dagli avvocat i GUIDO CRAVETTO ed EUGENIO BARCELLONA; -ricorrente- contro AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. – AMIAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO; TURISMO TORINO E PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i FILIPPO MORTAROTTI e LORENZO MORTAROTTI;

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dagli avvocat i ALESSIO TOTARO e CLAUDIO PERRELLA; -controricorrenti- nonchécontro FOSCO FABRIZIO, LIISTRO JESSICA, BRUNO ANTONIETTA, BONESI DANIELE, LEROSE DANIELA, FLOREANI ALESSANDRA, GROSSO EMILY, MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati- nonché sul ricorso successivodel: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente(incidentale)- contro FOSCO FABRIZIO, LIISTRO JESSICA, BRUNO ANTONIETTA, BONESI DANIELE, LEROSE DANIELA, FLOREANI ALESSANDRA, GROSSO EMILY, AMIAT AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO, COMUNE DI TORINO, BERTOLETTI ENRICO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1/2024, depositatail 2/1/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. - Fabrizio Fosco, Alessandra Floreani, Daniele Bonesi, Emily Grosso, Antonietta Bruno, Jessica Liistro e Daniela Lerose convennero in giudizio il Comune di Torino e la società Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. chiedendone la condanna - a titolo di responsabilità contrattuale e, in subordine, extracontrattuale - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei fatti avvenuti in data 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, in occasione della proiezione su maxischermo della finale di calcio della Champions League tra le squadre Juventus e Real Madrid.

A tal riguardo, gli attori dedussero di essere rimasti coinvolti, ciascuno secondo diverse modalità, nei disordini verificatisi durante la manifestazione, di essere caduti ripetutamente a terra, di essere stati calpestati dalle persone in fuga e di aver riportato lesioni causate e/o aggravate dalla presenza di cocci di vetro sulla piazza. 1.1. -Il Comune di Torino e Turismo Torino e Provincia (TTP) s.c.r.l. si costituirono in giudizio con distinti atti processuali, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed instando, in via preliminare, per la chiamata in causa di Enrico Bertoletti (architetto incaricato della redazione del piano di Emergenza e di Evacuazione) e del Ministero dell’Interno (nella cui struttura erano inseriti il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Commissione Provinciale di Vigilanza di Torino, la Questura, la Prefettura e il Commissariato di Polizia di Stato di Torino).

Il solo Comune di Torino, inoltre, chiese ed ottenne la chiamata in causa dell’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (Amiat), nella sua qualità di appaltatrice del servizio di pulizia dei luoghi di svolgimento della manifestazione. Tutte le parti terze chiamate si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. 1.2. – L ’ adito Tribunale, all ’ esito dell ’ istruzione della causa tramite espletamento di CTU medico-legale, con sentenza del n. 4011 del 10 settembre 2021, condannò le parti convenute e le parti terze chiamate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art.2043 c.c. in favore di ciascuna parte attrice (nella misura: di euro 30.000,00 in favore del Fosco; di euro 17.000,00 in favore della Floreani; di euro 24.000,00 in favore del Bonesi; di euro 5.000,00 in favore della Grosso; di euro 10.000,00 in favore della Bruno; di euro 2.500,00 in favore della Liistro; di euro 5.000,00 in favore della Lerose), oltre alle spese di giudizio, provvedendo, altresì, a ripartire nei rapporti interni l’obbligazione solidale gravante sulle parti convenute/terze chiamate nella misura di 1/5 (20%) del totale con conseguente accertamento del reciproco diritto di rivalsa e dell’obbligazione di manleva. 2.

–Avverso tale decisione interponeva appello l’Amiat S.p.A. e nel relativo giudizio (iscritto al Rgn. 338/22) si costituivano TTP ed il Ministero dell’Interno, proponendo a loro volta appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.; si costituivano, inoltre, il Comune di Torino, Enrico Bertoletti e tutte le parti attrici. Il Bertoletti proponeva, quindi, separato ed autonomo appello (iscritto al Rgn. 353/22), nel cui giudizio si costituivano TTP, proponendo appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., nonché il Comune di Torino, AMIAT, il Ministero dell’Interno e le parti attrici. 2.1.

–La Corte di appello di Torino, disposta la riunione delle impugnazioni, con sentenza resa pubblica il 2 gennaio 2024, così provvedeva:

1) rigettava l’appello principale proposto da Enrico Bertoletti nel procedimento Rgn. 353/22;

2) rigettava gli appelli incidentali proposti da Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. nel procedimento Rgn. 338/22 e nel procedimento Rgn. 353/22;

3) rigettava l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno nel procedimento Rgn. 338/22;

4) accoglieva l’appello proposto da Amiat nel procedimento Rgn. 338/22;

5) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 4011/2021: 5.1) dichiarava che “l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino s.p.a. - A.M.I.A.T. non è responsabile in relazione ai fatti di causa e rigetta le domande risarcitorie contro la stessa proposte”; 5.2) condannava “il Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., il Ministero dell’Interno e Bertoletti Enrico a tenere indenne, ciascuno, gli altri coobbligati in solido -in via di regresso - in relazione a tutti gli esborsi dagli stessi effettuati in virtù del presente giudizio, a titolo di capitale, interessi e spese, nella misura di ¼ del totale per ciascuna delle altre parti (rimanendo definitivamente ¼ del capitale, interessi e spese di lite interamente a carico di ciascun coobbligato in solido nei rapporti interno)”; 5.3) compensava le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio tra parti attrici ed Amiat; 5.4) condannava il Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., il Ministero dell’Interno e Bertoletti Enrico, in solido, a rimborsare all’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino s.p.a. - A.M.I.A.T. le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; 5.5) condannava il Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., il Ministero dell’Interno e Bertoletti Enrico, in solido, a rimborsare a parti attrici le spese di lite del giudizio di appello; 5.6) compensava integralmente le spese del gravame tra il Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., il Ministero dell’Interno e Bertoletti Enrico; 5.7) dava atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 “a carico di Bertoletti Enrico (per l’appello proposto nel proc. n. 353/22 RG), di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. (per l’appello incidentale proposto nel proc. n. 338/22 RG e nel n. 353/22 RG) e del Ministero dell’Interno (per l’appello incidentale proposto nel proc. n. 338/22 RG)”. 3.

– Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Enrico Bertoletti, affidando le sorti dell’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso il Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. Ha, altresì, proposto ricorso il Ministero dell’interno sulla base di un solo motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Fabrizio Fosco, Jessica Liistro, Antonietta Bruno, Daniele Bonesi, Daniela Lerose, Alessandra Floreani, Emily Grosso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso di Enrico Bertoletti 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. in relazione all’art. 2043 cod. civ. nella misura in cui si travisano o, comunque, si confondono i “fatti” accertati dalla sentenza penale del giudizio abbreviato con le “valutazioni” che, in relazione ai suddetti “fatti”, vengono svolte». 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. in relazione agli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. nella misura in cui, per effetto di una errata valutazione della portata del giudicato penale, si omette di esaminare lo scenario controfattuale di ciò che sarebbe accaduto, con riguardo alla specifica posizione degli attori, se tutte (o anche solo una) delle misure compensative previste nel PEE fossero state attuate”. 3.

– Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 2055 cod. civ., nella misura in cui la sentenza impugnata ritiene, nel riparto interno di responsabilità ex art. 2055 cod. civ., di non potersi discostare dagli accertamenti svolti dalla sentenza penale, in quanto passati in giudicato”; nonché è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. “omesso esame delle sentenze di assise e di assise di appello, oggetto di discussione tra le parti, e decisive per un diverso riparto interno di responsabilità ex art. 2055 cod. civ.”. 4.

–Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 183 e 342 c.p.c., nella misura in cui si afferma la tardività dell’argomentazione secondo cui al ministero e al comune sarebbe da attribuire una maggiore quota di responsabilità ex art.2055 cod. civ. per aver permesso l’ingresso nella piazza dei malviventi con lo spray urticante”; nonché è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

5. c.p.c., “omesso esame delle circostanze di fatto erroneamente considerate tardive”. 5. – Con il quinto mezzo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055, commi 2 e 3, cod. civ. nella misura in cui si afferma la responsabilità paritetica di tutti i condebitori solidali, ciascuno per avere inadempiuto alla propria obbligazione principale, senza soppesare il diverso “peso specifico” delle diverse obbligazioni principali assunte dai diversi soggetti responsabili; nonché nella misura in cui si giudica “arbitraria” una ripartizione delle quote su basi non paritetiche, senza però avere svolto alcun tentativo e/o sforzo motivazionale, neanche istruttorio e/o equitativo, per giustificare tale asserita “arbitrarietà”». 6.

– Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 2055 cod. civ.”; nonché è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., “omesso esame delle circostanze erroneamente considerate nuove”. 7. – Con il settimo mezzo è denunciata “ violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1223 cod. civ., nella misura in cui è stata esclusa la (cor)responsabilità di Amiat per i fatti di piazza San Carlo.

In subordine: omesso esame del fatto che in piazza San Carlo era massicciamente presente vetro già nel primo pomeriggio, fatto, questo, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per l’affermazione della (cor)responsabilità anche di Amiat per i danni lamentati dagli attori”. Ricorso del Ministero dell’interno 8. –Con l’unico mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 3, 11, 13 comma 1- quatere 158 comma 1 lett.

a) del d.P.R. 115/2002, nonché dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Corte territoriale erroneamente applicato ad essa Amministrazione dello Stato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Sui ricorsi 9. - Il ricorso proposto dal Ministero dell ’ interno, in quanto notificato (il 20 marzo 2024) successivamente a quello del Bertoletti (notificato il 19 marzo 2024), assume la veste di ricorso incidentale. 10. – Il Collegio rileva che i motivi del ricorso proposto da Enrico Bertoletti prospettano questioni di possibile rilevanza nomofilattica quanto all’eventuale interferenza tra giudicato penale e giudizio civile, in particolar modo in relazione alle problematiche del riparto interno tra coobbligati solidali, per le quali, anche tenuto conto della rilevanza peculiare della vicenda oggetto di controversia, si rende opportuno disporne la trattazione in udienza pubblica (art. 375 c.p.c.), ossia nel “luogo” privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni, per l’appunto, aventi particolare