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Ordinanza Interlocutoria — n. 18316/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 18316/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.590/2024 R.G. proposto da ANDREA ORSINI eORNELLA DI CECCO, rappresentati e difes i dall ’ a vv. Bambina Stefania Masci (c.f. MSCBBN67T51C632R), con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ avv. Renato Piero Biasci (c.f.BSCRTP58P26F205D), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro CLAUDIO PULSONETTI SIMONA PULSONETTI MARIO DRAGONETTI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1509 del 20/10/2023;

Regesto Legislator

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art. 2049 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 18316/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da ANDREA ORSINI eORNELLA DI CECCO, rappresentati e difes i dall ’ a vv. Bambina Stefania Masci (c.f. MSCBBN67T51C632R), con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ avv. Renato Piero Biasci (c.f.BSCRTP58P26F205D), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro CLAUDIO PULSONETTI SIMONA PULSONETTI MARIO DRAGONETTI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1509 del 20/10/2023;

Parole chiave

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finanziamento della previdenza professionale pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione finanziamento dell'assicurazione infortuni spese per malattia prese in carico credito di contributi frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 2049 c.c
31, comma 3, T.U.F., sia dell’art. 2049 c.c.) per il rimborso e per i danni cagionati; il Tribunale di Pescara, con la sentenza n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.590/2024 R.G. proposto da ANDREA ORSINI eORNELLA DI CECCO, rappresentati e difes i dall ’ a vv. Bambina Stefania Masci (c.f. MSCBBN67T51C632R), con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ avv. Renato Piero Biasci (c.f.BSCRTP58P26F205D), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro CLAUDIO PULSONETTI SIMONA PULSONETTI MARIO DRAGONETTI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1509 del 20/10/2023;

Ad. 10/6/2025 CC R.G.N. 590/2024 C.C. 31/3/2022 Rinvio a nuovo ruolo udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettala memori a dei ricorrenti ; RILEVATO CHE Andrea Orsini e Ornella Di Cecco – deducendo di aver versato, con bonifico bancario del 17/10/2010, la somma di Euro 70.000,00 a Claudio Pulsonetti, nella sua qualità di collaboratore di Mario Dragonetti (agente generale AXA di Pescara), per la stipula di una polizza, a ciò sollecitati dall’altra collaboratrice Simona Pulsonetti –affermavano che l’importo era stato indebitamente trattenuto dal percettore per scopi personali; convenivano in giudizio i suddetti Claudio Pulsonetti, Mario Dragonetti, Simona Pulsonetti e la AXA Assicurazioni S.p.A., asseritamente responsabili in solido (ai sensi sia dell’art. 31, comma 3, T.U.F., sia dell’art. 2049 c.c.) per il rimborso e per i danni cagionati; il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1980 del 16/12/2021, respingeva la domanda perché il bonifico risultava essere stato eseguito dalla società Sprint s.n.c. di Orsini Andrea C., cancellata dal registro delle imprese in data 22/1/2019 a seguito della cessazione delle attività il 31/12/2018; la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1509 del 20/10/2023, rigettava l’impugnazione di Orsini e Di Cecco e, accogliendo gli appelli incidentali di Dragonetti e di Axa Assicurazioni, riformava la decisione di compensare le spese di lite adottata dal primo giudice; per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione:

«… in caso di estinzione di una società di persone, la successione in favore dei soci dei diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione non opera per quelli costituenti delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti ovvero illiquidi che, in quanto richiedenti un’attività ulteriore, sia giudiziale che extragiudiziale, non posta in essere da parte del liquidatore, debbono perciò ritenersi rinunciati. La prova contraria rispetto alla presunzione che il credito incerto ed illiquido, non compreso nel bilancio di liquidazione, sia da considerarsi tacitamente rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento istintivo incombe su colui che intenda far valere la correlata pretesa, senza che, in proposito, possa assumere alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o liquidatore che non implica di per se stessa la successione nella posizione giuridica.»; avverso la predetta sentenza Andrea Orsini e Ornella Di Cecco proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

Axa Assicurazioni S.p.A. resisteva con controricorso; nel giudizio di legittimità non svolgevano difese Claudio Pulsonetti, Simona Pulsonetti e Mario Dragonetti; i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 2490, 2495 e 2697 c.c. nonché dei principi dell’ordinamento in tema di cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società di persone in relazione all’art. 360, comma 1, n°3, c.p.c. per aver deciso la sentenza in ordine alla rinuncia dei crediti da parte degli ex soci della società Sprint snc di Orsini Andrea C.»; una questione identica a quella posta dal motivo è stata esaminata da Cass., Sez. 1, ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13/6/2024, che ha rimesso alla soluzione delle Sezioni Unite il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità di una presunzione di rinuncia ai crediti illiquidi quale conseguenza della loro mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese; si rende necessario, perciò,disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causain attesa della decisione delle Sezioni Unite; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così de