Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by a group of individuals against multiple Italian ministries following a lower court judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26923/2024 R.G. proposto da : ADAMO ANTONIO MARCO MARIA, ANGARONI GIULIO TINO, ARZINI ALDO, BETTONI GIUSEPPE, AJELLI DARIO, BALLINI ERMANNO, BARBIERI RICCARDO, BASSI FERRUCCIO, BERLINCIONI VANNA, ALBONICO BERNARDO, BAZZINI WALTER, BERTOLDO EMILIANA, BERGAMINI LORENA, ARTONI VITTORIO, BIFFI MARGHERITA, BREGNI MARCO, CAPPI MARIA PIA, BOSIA SILVANO, BOVO GIORGIO, CAPETTI AMEDEO FERDINANDO, BORLENGHI RAFFAELLA, BUGATTI PAOLA, BORSANI SERGIO GIUSEPPE, CAVALIERI RITA, CELENTANO CARLO, CERRI MARIA ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3254/2024depositata il 10/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.