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Decreto — n. 18304/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18304/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3134/2024depositata il 07/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18304/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva procedura di rivendicazione nel pignoramento condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26545/2024 R.G. proposto da : AMBROSINO GIOVANNI, BALLOTTA MASSIMO, BALLARINI LUCA, BALLERINI PIER FERRUCCIO, BILLI MARIRITA, BASO LINO ANTONIO, BOLDETTI GIADA, BELLON PATRIZIA, BONCORAGLIO MARCELLO, BERTI FABRIZIO, BABUDRI PAOLO, BEDENDO ALBERTO, BELLETTI BRUNA, BORGHERINI GIUSEPPE, CAVALLO GIOVANNI, CARBONIERI EMANUELE, CUTRONE FRANCESCO, BRANCACCIO CARLO, CANEL FRANCO, CHIELLA EBERARDO, GIROTTO MASSIMO, LIANI MARIO, GIANNOTTA ANTONIO, GLAVINA SILVIA, FALCUCCI PASQUALINO MARIO FEDERICO, FEDATO UGO, GAMMARO LINDA, DAL PALU' ANTONELLA, DE BATTISTI SIGILFREDO, MASTRORILLI MARIA PIA, DE SANTIS DANIELE, MARINELLI PIETRO, GIORGINI FRANCO, MASTELLA MARIA, GENTILINI RENZO, MAMBRIN SERGIO, DEGAN PAOLA, GASPARI MARIAGRAZIA, LOMBARDI SIMONETTA, GOTTARDI DANIELE, RUZZA GRAZIA, RIGHETTI CARLO ALBERTO, SCHINELLA GIUSEPPE DAVID, MOGICATO ROBERTO, SANDRI DONATELLA, CECCONI ALESSIA, SCHINELLA SARAH, SCHINELLA STEFANO, LOTTO ELENA, ROMANELLI MASSIMO, STEFANINI MIRELLA, RICCIARDI ALBERTO, PISTOLESI LUCIA, PRATI GIANFRANCO, POLI GIOVANNI, SIPALA GIUSEPPE, CECCONI PIETRO, RICCI MATTEO, VERGNANO PATRIZIA, TURRIN MARIA GABRIELLA, TODISCO PATRIZIA, VESCOVO GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3134/2024depositata il 07/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a deb