Cassation appeals dismissed for lack of interest due to a settlement agreement signed by all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared both the main and incidental cassation appeals inadmissible due to a lack of interest. The parties had signed a settlement agreement on January 19, 2024, which eliminated the need for further litigation. Consequently, the appeals were dismissed because the parties no longer had a legal interest in the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.c.; Art. 36, 37, 38 c.p.c.: When parties sign a settlement agreement eliminating the subject matter of the dispute, the court must declare the pending appeals inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5004/2022 R.G. proposto da: CORDELLA VINCENZO AVERARDO, CORDELLA CORDELLA ZELIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONICA GIUSEPPE DIEGO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -ricorrentiprincipali- -resistenti al ricorso incidentale- contro sul controricorso con ricorso incidentale proposto da CURATELA DEL FALLIMENTO CIM SRL, nella persona del curatore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati AMENTA MAURIZIO e PETRUCCI NICOLE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente incidentale- -resistente al ricorso principale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1143/2021 depositata il 19/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
RILEVATO CHE: 1.Nel 1992 la Curatela del Fallimento C.I.M. Srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce Anna Maria Papadia per sentirla condannare al pagamento della somma di 202.598.897 delle vecchie lire in suo favore. Si costituiva in giudizio la Papadia che contestava integralmente la domanda attorea. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 653/2004, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 107.435,06, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Papadia.
Si costituiva la Curatela che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 739/2007, in parziale accoglimento dell’appello, eliminava la condanna della Papadia al pagamento della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 107.435,06, 2. Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione dalla Papadia. Si costituiva anche nel giudizio di cassazione la Curatela che chiedeva il rigetto del ricorso. Questa Corte con sentenza n. 20257/2014 accoglieva il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
3. Nel contraddittorio delle parti, il giudice di rinvio, dopo l’ascolto di alcuni testi, con sentenza n. 1143/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Papadia al pagamento, in favore della Curatela, della somma di € 78.905,85, oltre accessori; e provvedeva alla regolamentazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
4. Avverso la sentenza del giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione Vincenzo Averardo Cordella e Zelia Cordella, quali eredi di Anna Maria Papadia (deceduta durante il giudizio di rinvio). Ha resistito la Curatala, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. CONSIDERATO CHE:
6. Dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), in ragione della situazione determinatasi per l’odierna adunanza: il difensore della Curatela- dopo che una delle parti ricorrenti principali aveva depositato atto di rinuncia al ricorso ed a sua volta il Curatore fallimentare aveva depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale - ha depositato atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2024.
7. Ciò posto, quanto agli atti di rinuncia di cui si è detto,rileva il Collegio che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione né quanto al ricorso principale, né quanto al ricorso incidentale. Tanto, perché ildifensore della Curatela ha depositato atto (con firma autenticata) di rinuncia al controricorso, senza tuttavia allegare l’autorizzazione del comitato dei creditori; mentre, quanto al ricorso principale, l’atto di rinuncia risulta sottoscritto soltanto da uno dei due ricorrenti. Tuttavia, si deve prendere atto del significato rispetto al giudizio del contenuto dell’atto di transazione ritualmente depositato dalla difesa della Curatela, che è stato sottoscritto datutte le parti in data 19 gennaio 2024.
Da tale contenuto si desume la conforme volontà di dette parti di non insistere sulle rispettive originarie richieste e, dunque, sui rispettivi ricorsi, a spese compensate. Ne discende la prova della mancanza di interesse alla decisione di entrambi ricorsi, con la conseguenza che, venendo meno tale interesse, essi sono da dichiarare entrambi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Pertanto, sia il ricorso principale che quello incidentale debbono dichiararsiinammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Stante l’accordo sulla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, va disposta la loro compensazione.
9. La pronuncia che qui si rende non è idonea a integrare i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributounificato alle parti, se dovuto (si veda Cass., Sez. Un., 19976 del 2024 P.Q.M La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione del