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Ordinanza — n. 17989/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17989/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17989/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2090/2025 R.G. proposto da CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato MARCECA SALVATORE, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente - con l’adesione di BANCA POPOLARE DI SONDRIO, rappresentata e difesa dall’avv. CUCCI LUCA, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente adesiva - nei confronti di MOLINA ALESSANDRA, MOLINA LUCA, MOLINA CARLO, HOIST ITALIA S.R.L. -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.40/2025 depositata i l 2/01/2025 ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17989/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato MARCECA SALVATORE, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente - con l’adesione di BANCA POPOLARE DI SONDRIO, rappresentata e difesa dall’avv. CUCCI LUCA, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente adesiva - nei confronti di MOLINA ALESSANDRA, MOLINA LUCA, MOLINA CARLO, HOIST ITALIA S.R.L. -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.40/2025 depositata i l 2/01/2025 ;

Parole chiave

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titolo esecutivo correzione di errore materiale decisione d'esecuzione revisione di una decisione azione nominativa diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2090/2025 R.G. proposto da CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato MARCECA SALVATORE, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente - con l’adesione di BANCA POPOLARE DI SONDRIO, rappresentata e difesa dall’avv. CUCCI LUCA, con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente adesiva - nei confronti di MOLINA ALESSANDRA, MOLINA LUCA, MOLINA CARLO, HOIST ITALIA S.R.L. -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.40/2025 depositata i l 2/01/2025 ;

R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle; Rilevato che: la Cassa Rurale e Artigiana di Binasco Società cooperativa ha chiesto che questa Corte disponga la correzione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, laddove nell ’ intestazione è riportato il solo nome di Carlo Molina quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e di LucaMolina; l’istanza è stata ritualmente notificata a tutte le parti del procedimento R.g. n. 5151/2023concluso dalla richiamata sentenza n. 40 del 2025, che non hanno inteso addurre alcun impedimento (anzi aderendo espressamente la Banca Popolare di Sondrio scpa); all’adunanza camerale del 26/06/2025 il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

Considerato che: effettivamente nell’intestazione dell a se n te nza n. 40 del 2/01/2025 nel procedimento R.g. n. 5151/2023 è riportato il solo nome di Carlo Molina, quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e Luca Molina, pure ricorrenti, come risulta (peraltro univocamente) immediatamente dagli atti di causa e dallo stesso sviluppo della motivazione in fatto e diritto della detta sentenza, avendo tutti i detti assunto l ’ iniziativa di proporre il ricorso per cassazione; si tratta, con ogni evidenza,di errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. e , pertanto , l’intestazione della detta sentenza n. 40 del 2/01/2025 deveessere corretta e integrata con l’indicazione dei nomi, di Alessandra e Luca Molina, quali ricorrenti, in aggiunta a quello di Carlo Molina; conclusivamente, in ogni sua parte il provvedimento oggetto della presente procedura di correzione deve intendersi riferito ad Alessandra, Luca e Carlo Molina quali ricorrenti;

R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle nulla deve essere disposto in ordine alle spese, in adesione a lla più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , non essendo comunque ravvisabile una soccombenza (Sez. U n. 29432 del 14/11/2024 Rv. 672744 -01); p. q. m. la Corte ordina che l’intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025 sia corretta con l’indicazione,quali ricorrenti, anche di Alessandra e Luca Molina,oltre che di Carlo Molina. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di C