Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of procedural standing and specific grounds regarding inheritance acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rocco Bitetti inadmissible for lack of procedural standing and absolute lack of specificity. The appellant argued that the limitation period for inventory acceptance had expired, but the court found this argument irrelevant since the lower court already established the acceptance as uncontroversial. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific enough to allow the court to determine the merits, or if the appellant lacks the necessary procedural standing to challenge the judgment.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17881/2023 R.G. proposto da BITETTI ROCCO MARIO, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato FESTELLI MARCO (FSTMRC71R04E202M), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro LOMONACO DONATA, rappresentata e difesa dall ’ avvocato SCHININA’ GIAMBATTISTA (SCHGBT52R05H163I , domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro UNICREDIT S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 1220/2023depositata il 28/06/2023 ; R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore:
C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 26/06/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Rocco Mario Bitetti ottenne, a seguito di giudizio sommario di cognizione, un’ordinanza di condanna nei confronti di Donata Lomonaco, cognata in quanto vedova del fratello Gianni Bitetti , al pagamento della somma di oltre novantamila euro. L’ordinanzanon venne impugnata . Sulla base di essa Rocco Bitetti inizi ò l ’ esecuzione forzata presso terzi, segnatamente l’Unicredit S.p.a. Donata Lomonaco propose opposizione all ’ esecuzione, dinanzi al Tribunale di Ragusa, facendo valere l’avvenuta accettazione dell’eredità del defunto marito con beneficio d ’ inventario, ai sensi dell’art. 484c.c.
Il Bitetti si costituì in giudizio e resiste tte all ’ opposizione, incardinando egli stesso la fase di merito. La terza pignorata Unicredit S.p.a. venne ritualmente evocata in giudizio,ma rima s e contumace. L’opposizione all ’ esecuzione venne rigettata, dopo la fase sommaria, dal Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1173 del 16/08/2022. Donata Lomonaco propose appellodinanzi alla Corte territoriale di Catania. Rocco Bitetti si costituìin fase di impugnazione e resistette. Unicredit S.p.a. rimase contumaceanche nella fase d’appello .
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1220 del 28/06/2023,ha accolto l ’ impugnazione e , con essa , l ’ opposizione di merito della Lomonaco, affermando che questa, avendo accettato, come era incontroverso, l ’ eredità del marito Gianni Bitetti con beneficio d’inventario e tanto risultando accertato anche nell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione, deve R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle ritenersi tenuta nei confronti di Rocco Bitetti nei soli limiti dell’attivo ereditario. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Rocco Bitetti.
Risponde con controricorso Donata Lomonaco. Il ricorso è stato chiamato al l ’ adunanza camerale del 26/06/2025 alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare, trattandosi di requisito relativo alla procedibilitàdel ricorso e , quindi , verificabile d ’ ufficio, il Collegio ha riscontrato che la copia notificata della sentenza d’appello è stata prodotta dalla difesa della parte controricorrente, avendo il difensore del ricorrente depositato una copia definita autentica, che non è, però, quella notificatagli dalla Lomonaco.
Pertanto,non vi è luogo all’improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., posto che la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulta tempestivamente prodotta dalla controparte, così come consentito dalla giurisprudenza pure nomofilattica (segnatamente si veda Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 -02). Imotivi di ricorso sono i seguenti . Primo motivo: violazione e( o ) falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere i giudici dell’impugnazione di merito omesso la corretta valutazione del titolo esecutivo ovvero la valutazione del dato testuale della stessa ordinanza resa all ’ esito del giudizio sommario di cognizione; errata attività d’interpretazione e ( o ) d’integrazione del titolo esecutivo da parte del giudice (di secondo grado) dell’opposizione, relativamente alla legittimità dell’azione esecutiva.
R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle Secondo motivo: violazione degli artt. 112 c.p.c., 2740 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., per l’omessa valutazione delle statuizioni letterali contenuti nel titolo esecutivo ovvero l’ordinanza, resaall’esito del giudizio sommario di cognizione, e passata in giudicato, del Tribunale di Ragusa ; e rrata interpretazione del titolo esecutivo con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed illegittima limitazione della garanzia patrimoniale della debitrice esecutata.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorso non riporta in alcun modo il testo dell’ordinanza, del Tribunale di Ragusa , resa all’esito del giudizio sommario di cognizione, dal quale si possa desumere che dal giudice del merito fosse stata esclusa, in capo alla Lomonaco e così come prospetta la difesa di Rocco Bitetti , la qualità di erede con beneficio di inventario . Viceversa, in luogo della trascrizionedei passi salienti del titolo esecutivo che possano avvalorare la propria tesi, il ricorso riporta delle affermazioni prive di riscontro documentale , quali lo sforamento del termine per il compimento dell’inventario da parte della Lomonaco, che sono state espressamente smentite dalla sentenza impugnata, che fa, invece, coerente riferimento a un decreto del competente giudice di prolungamento del termine per l’effettuazione dell’inventario, con la conseguenza che l’accettazione dell’eredità di Gianni Bitetti è stata ritenuta effettuata con beneficio d’inventario.
In tale contesto, va riconosciuto che l’interpretazione del titolo esecutivo risulta essere stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello alla stregua dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche di livello nomofilattico (Sez. U n. 5633 del 21/02/2022 Rv. 664034 -01). A prescindere dall’inammissibilità, il motivo presta altresì il fianco all’infondatezza. Normalmente, la limitazione della R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle responsabilità ex art. 490 c.c. va fatta valere nel giudizio di cognizione e menzionata già nel titolo che lo conclude, altrimenti restando preclusa la relativa facoltà all’erede beneficiato.
Peraltro, a tale regola fa eccezione il caso (Cass. n. 7477 del 26/03/2018 Rv. 647999 - 01) in cui al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, per un debito del de cuius , nei confronti dell’erede che abbia dichiarato di accettare col beneficio, non siano ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario: poiché in questa evenienza si configura un fatto successivo alla formazione del titolo (da intendersi, comunque, nel senso di definitivo, altrimenti dovendo quella circostanza essere fatta valere nel prosieguo del relativo giudizio), allora quella limitazione potrebbe essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione e a quello dell’opposizione.
Pertanto, anche l ’ affermazione della scadenza del termineper l’ inventario, sulla quale poggia gran parte della difesa di Rocco Bitetti,è destinata a restare infruttuosa. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta carenza di specificità, non risultando quali parti del titolo giudiziale comporterebbero l’esclusione, in capo alla Lomonaco, della qualità di accettante l’eredità con beneficio di inventario. Pertanto, anche la deduzione relativa al passaggio in giudicato dell’ordinanza di condanna nei confronti della Lomonaco rimane del tutto inconferente, risultando, viceversa e sulla base di quanto riportato nella sentenza della Corte territoriale, che l’avvenuta accettazione dell’eredità da parte della Lomonaco con beneficio d’inventario costituisse circostanza pacifica e del tutto incontroversa nel giudizio presupposto svoltosi dinanzi al Tribunale di Ragusa, al punto tale che il dispositivo del detto provvedimento di condanna null’altro avrebbe potuto specificare.
Sul punto giova osservare, in via conclusiva, che la Corte territoriale ha espressamente affermato che l’accettazione con R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle beneficio d’inventario costituisce soltanto una modalità dell’accettazione e , in quanto tale , non necessita di alcuna particolare specificazione. Tale specifica ratio decidendi (senza pregiudizio della disamina della sua correttezza o meno: ciò che si lascia, quindi, del tutto impregiudicato) non è adeguatamente attinta dai motivi sviluppati in questa sede.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto lo sono tutte le censure prospettate. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente. Nulla per le spese nei confronti di Unicredit S.p.a., che non ha svolto attività difensiva alcuna. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il R.g. n. 17881 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle versamento, da parte del ricorrente e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma 1-bis