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Ordinanza Interlocutoria — n. 17983/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17983/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17983/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17059/2023 R.G. proposto da BIANCHI ALBERTO e BIANCHI ANDREA, rappresenta ti e dife si dall’avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O), domiciliato digitalmente per legge -ricorrenti - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CESARE BECCARIA n. 29, presso l ’ avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro GUBER BANCA S.P.A. -intimata - avverso SENTENZA diTRIBUNALE FERRARA n. 79/2023 depositata i l 02/02/2023;

Regesto Legislator

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art 110 c.p, art 484 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 17983/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 490 e 2740 c.c. e degli artt. 91 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza del Tribunale di Ferrara, come integrata dalla motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione, non ha ritenuto di valorizzare nell’assetto delle spese, che sono state poste a carico di Alberto e Andrea Bianchi in proprio, la circostanza che essi erano eredi accettanti con beneficio d’inventario l ’ eredità di Antonio Bianchi.

Parole chiave

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responsabilità per debiti ereditari diritti degli eredi responsabilità illimitata accollo delle spese legittimazione attiva dell'erede legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art 110 c.p
art 484 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17059/2023 R.G. proposto da BIANCHI ALBERTO e BIANCHI ANDREA, rappresenta ti e dife si dall’avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O), domiciliato digitalmente per legge -ricorrenti - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CESARE BECCARIA n. 29, presso l ’ avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro GUBER BANCA S.P.A. -intimata - avverso SENTENZA diTRIBUNALE FERRARA n. 79/2023 depositata i l 02/02/2023;

Ad. 17059 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 26/06/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA A seguito di cassazione con rinvio, disposta da questa Corte con ordinanza n. 37929 del 2/12/2021, per mancata integrazione del contradittorio nei confronti dell’INPS quale terzo pignorato, Alberto e Andrea Bianchi, quali eredi beneficiati di Antonio Bianchi, hanno riassunto il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, instaurato dal loro dante causa, nei confronti di Guber Banca S.p.a. , quale mandataria della Cassa di R isparmio di Cento , integran d o il contraddittorio nei confrontidell’INPS dinanzi al Tribunale di Ferrara.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi originario, ossia definito con la sentenza n. 439 del 2019 del Tribunale di Ferrara poi cassata da questa Corte per mancata regolare costituzione del contraddittorio, aveva ad oggetto un provvedimento, del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ferrara in data 27/07/2017 , di correzione di un’ordinanza di assegnazione in favore di Guber Banca S.p.a. ed era stato incardinato da Antonio Bianchi in data 17/08/2017, dante causa di Alberto e Andrea Bianchi, poi, quello mancato ai vivi, accettanti la sua eredità con beneficio d’inventario.

Entrambi i convenuti si sono costituitiin giudizio, la Guber Banca S.p.a. resistendo alla domanda e l’INPS rassegnando conclusioni di disponibilità al versamento del dovuto in favore d ella parte ch e risultasse accertata. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 79 del 2/02/2023, ha rigettato l’opposizionedi Alberto e Andrea Bianchi, condannandoli al pagamento delle spese di lite nei confronti di entrambi i convenuti. I Bianchi hanno propos t o istanza di correzione dell ’ errore materiale della non menzione della non eccedenza delle spese rispetto alvalore dei beni del l ’ accettazione beneficiata , ossia al fine di ottenere la specificazione che la condanna alle spese nei loro Ad. 17059 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore:

C. Valle confronti doveva intendersi limitata al valore dell’eredità; ma il Tribunale ha rigettato l’istanza. Alberto e Andrea Bianchi impugnano per cassazione la sentenza del Tribunale di Ferrara, a loro dire integrata dalla statuizione relativa alla condanna alle spese nei loro confronti, con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’INPS. La Guber Banca S.p.a. è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 26/06/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 490 e 2740 c.c. e degli artt. 91 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza del Tribunale di Ferrara, come integrata dalla motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione, non ha ritenuto di valorizzare nell’assetto delle spese, che sono state poste a carico di Alberto e Andrea Bianchi in proprio, la circostanza che essi erano eredi accettanti con beneficio d’inventario l ’ eredità di Antonio Bianchi.

Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt.91, 99 e 543 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza ha ritenuto soccombenti gli attori anche nei confronti del terzo pignoratoINPS , nonostante la sua evocazione in giudizio fosse da considerare come mera denuntiatio litis. Terzo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, d.m. ( Giustizia ) n. 55 del 2014 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ad. 17059 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore:

C. Valle La sentenza ha condannato gli attori anche al pagamento, a favore della parte ritenuta vittoriosa INPS, dalle spese generali, nonostante la difesa dell’Ente fosse stata affidata non ad avvocato del c.d. “libero foro”. Il primo motivo, che contesta che la condanna alle spese possa esser ritenuta riferibile a Alberto e Andrea Bianchi in proprio, ossia non come eredi accettanti con beneficio d’inventario l’eredità del padre Antonio Bianchi, pone un tema che sembrerebbe essere stato già risolto da questa Corte, con due distinte sentenze, rese a circa un quarantennio l’una dall’altra e che hanno affermato i seguent i principi: -ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all’efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata(Cass. n. 9350 del 12/04/2017 Rv. 643999 - 02); - u na volta riconosciuta al successore universale nel processo (art 110 c.p.c.) la qualità di erede accettante con il beneficio d’inventario (art 484 c.p.c.), ciò comporta che per ogni debito di cui gli si può far carico come tale, e quindi per la condanna pecuniaria inflittagli come successore nel processo in cui era parte il de cuius, l’erede non e tenuto oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art 490, n.2; 2740 c.p.c.). tale limitazione intra vires afferisce cosi alla sorte capitale come agli interessi; e, per regola (come può desumersi dall’art 94 c. p . c . ), il beneficio si estende anche alle spese del giudizio, non è stato, adeguatamente approfondito in relazione al Ad. 17059 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore:

C. Valle verosimile abuso che esso consente alla facoltà di agire in giudizio allorquando l’erede accettante con beneficio d’inventario persegua in giudizio finalità proprie, ossia non suscettibili di essere ricomprese in un ambito, pur ampio di iniziative volte a tutelare i creditori del de cuius(Cass. n. 3713 del 11/08/1977 Rv. 387369 - 01) . Nella specie,detta finalità sembra concretizzarsi nella fattispecie attualmente all’esame, nella quale, secondo la stessa prospettazione del giudice di merito, l’interesse alla riassunzione del giudizio, dopo la sentenza di questa Corte per mancata integrità del contraddittorio, è un interesse proprio di Andrea e Antonio Bianchi, in quanto volto a evitare un depauperamento personale.

E, tuttavia, il carattere consolidato della giurisprudenza sul punto merita una meditata verifica di congruità , già da un punto di vista generale, potendo quell’approdo interpretarsi fino all’estensione al caso di attività processuale immotivata o pretestuosa, ciò che potrebbe apparire eccessivoo deresponsabilizzante. E, d’altra parte, la peculiarità del caso concreto esige pure la verifica della tenuta delle conclusioni sul punto alla stregua del principio generale della normale inidoneità di un’ordinanzadi rigetto di istanza di correzione ad integrare la motivazione, ma pure in relazione all’altra pacifica acquisizione, circa la necessità della menzione,già e solo nel giudizio in cui si forma il titolo di condanna dell’erede, della specificazione della limitazione della sua accettazione intra vires.

Il Collegio ritiene, in conclusione, che il primo motivo di ricorso ponga una questione di particolare rilievo giuridico, meritevole, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c. di discussione in sede di pubblica udienza. È, pertanto, superfluo dare conto fin d’ora pure degli altri motivi, che -peraltro - pure pongono questioni che risultano prive di specifici precedenti negli esatti termini (sulla liquidazione delle spese in favore del terzo pignorato quale litisconsorte necessario, che non Ad. 17059 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle abbia svolto difese; sulla spettanza del rimborso spese generali in caso di nomina, quale avvocato, di professionista non appartenente al pubblico foro).

Il ricorso deve, pertanto, essere rimesso alla pubblica udienza. P.Q.M La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza e