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Ordinanza — n. 17981/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17981/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17981/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17571/2023 R.G. proposto da MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale Parioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato REPOSSI STEFANO (RPSSFN71S13H501H), che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro STUDIO LABARK S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via DOMENICO CIRILLO n. 15, presso lo studio dell’avvocato CONDARELLI AGNESE (CNDGNS72L51H501N), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 4780/2023 depositata il 24/03/2023;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17981/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La rinuncia è stata accettata dalla S.r.l. Studio Labark senza riserva alcuna. L’art. 391, quarto comma, c.p.c prevede che , se la rinuncia è assentita dalle altre parti,la condanna alle spese non è pronunciata, cosicché, stante l’esplicita adesione della S.r.l. Studio Labark alla rinuncia «con ogni conseguenza di legge»,deve escludersi che possa farsi luogo a condanna alle spese della rinunciante; infatti (Cass. n. 18368 del 08/06/2022 Rv. 665166 -01), nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l’assenza di riserve o contestazioni da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla pronunciasulle spese.

Parole chiave

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credito contestato enti credititi opposizione al precetto esecutivo offesa al credito revoca del credito al consumo opposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17571/2023 R.G. proposto da MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale Parioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato REPOSSI STEFANO (RPSSFN71S13H501H), che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro STUDIO LABARK S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via DOMENICO CIRILLO n. 15, presso lo studio dell’avvocato CONDARELLI AGNESE (CNDGNS72L51H501N), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 4780/2023 depositata il 24/03/2023;

R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 26/06/2025, dal Consigliere Cristiano Valle; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi , che chiede dichiararsi l’estinzione del ricorso; udito l’avvocato Stefano Repossi, difensore della ricorrente Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a., che si riporta alla rinuncia al ricorso; udito l’avvocato Agnese Condarelli, difensore della controricorrente Studio Labark S.r.l.,che si riporta all’accettazione della rinunci a.

FATTI DI CAUSA La S.r.l. Studio Labark propose dinanzi al Tribunale di Roma opposizione agli atti esecutivi a seguito della notifica di due distinte cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per crediti afferenti l’erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 662 del 23/12/1996. Instaurata la fase cautelare, il Tribunale sospese l’esecutività delle cartelle e o rdinò la chiamata in giudizio della Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a. quale titolare del credito portato dalle cartelle. All’esito del giudizio l’opposizione è stata accolta con sentenza n. 4780 del 24/03/2023, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazionela Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a., con atto affidato a un unico motivo.

La s.r.l. Studio Labark ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 26/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle È superfluo dare conto specificamente dell’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e(o) falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 leggen. 212 del 2000 , i n quanto la Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione totale delle spese tra tutte le parti in causa.

La rinuncia è stata accettata dalla S.r.l. Studio Labark senza riserva alcuna. L’art. 391, quarto comma, c.p.c prevede che , se la rinuncia è assentita dalle altre parti,la condanna alle spese non è pronunciata, cosicché, stante l’esplicita adesione della S.r.l. Studio Labark alla rinuncia «con ogni conseguenza di legge»,deve escludersi che possa farsi luogo a condanna alle spese della rinunciante; infatti (Cass. n. 18368 del 08/06/2022 Rv. 665166 -01), nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l’assenza di riserve o contestazioni da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla pronunciasulle spese.

Viceversa,sarebbe stata la mancata accettazione della rinuncia, fermo restando l’effetto estintivo, in quanto la rinuncia non è un atto che deve essere accettato dalla controparte, a lascia re intatto il potere giudiziale di provvedere sulle spese di lite a carico del rinunciante (da ultimo Cass. n. 9474 del 22/05/2020 Rv. 657640 - 01), salvo in ogni caso il potere discrezionale di compensazione (Cass. n. 3794 del 16/04/1999 Rv. 525452 - 01) . Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle P.Q.M La Corte dichiaral’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigl