Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17936/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 17936/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the lower court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Buena Suerte Srl, had not requested a decision on the proposal submitted by the Court of Appeal Ancona. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant on the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal proposed judgment extinction of proceedings statutory silence cassation dismissal legittimazione per agire in via esecutiva azione creditoria estinzione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 729/2025 R.G. proposto da: BUENA SUERTE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 385, presso lo studio dell’avvocato CORDUA GIOVANNA (CRDGNN80C61B774C) rappresentato e difeso dall'avvocato MINNUCCI MAURIZIO (MNNMRZ58M04D542N) -ricorrente- contro BANCA RIPATRANSONE E DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO SCARL, elettivamente domiciliato in GROTTAMARE VIA TOSCANINI,1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PETRONE RAFFAELE (PTRRFL66M03H769M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERFETTI UBALDO (PRFBLD49T12E783L) -controricorrente- nonchè contro CHIRICO GIUSEPPE, BOLLETTINI LEO JR, MAIOR SPV SRL, CHIRICO GAETANO, CHIRICO ANNA Numero registro generale 729/2025 Numero sezionale 512/2025 Numero di raccolta generale 17936/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1415/2024 depositata il 30/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente BANCA RIPATRANSONE E DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO SCARL, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BANCA RIPATRANSONE E DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO SCARL. Roma, il 30/6/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 729/2025 Numero sezionale 512/2025 Numero di raccolta generale 17936/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Numero registro generale 729/2025 Numero sezionale 512/2025 Numero di raccolta generale 17936/2025 Data pubblicazione 02/07/2025