Cassation court declares appeal inadmissible because lower court relied on evidence quality, not lack of contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Mantarro's appeal inadmissible for failing to address the correct legal grounds. While Mantarro argued the appellate court erred by accepting the plaintiff's estimate due to lack of contestation, the court found the lower court actually relied on the estimate's probative value regardless of contestation. Consequently, the appeal was rejected because it did not challenge the actual reasoning used by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 1226 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the actual reasons relied upon by the lower court in its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 824/2024 R.G. proposto da MANTARRO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI N. 44, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI FEDERICA (STPFRC68R54F205N) rappresentato e difeso dall'avvocato FAZIO IVANO CONO GERMANO (FZAVCN67C05F205L), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro FAUSTINI KATIUSCIA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3236/2023depositata il 15/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
Fatti di causa 1.- Katiuscia Faustini ha citato in giudizio Luigi Mantarro in quanto titolare della omonima impresa individuale, cui il padre della attrice aveva affidato lavori all’interno della sua proprietà. Il Mantarro, nell’effettuare gli scavi, aveva danneggiato il pavimento della attrice, che conseguentemente ha chiesto il risarcimento di quel danno, quantificandolo, in base ad un preventivo, in8.062,00 euro. Il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova. Invece, la Corte di Appello di Milano l’ha accolta ed ha liquidato il danno come da preventivo. 2.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Luigi Mantarro con un motivo di censura.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata del procedimento; il ricorrente ha chiesto la decisione. Non si è costituita l’intimata. Ragioni della decisione 1.- L’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 e 1226 c.c. La tesi è la seguente. La Corte di appello ha liquidato il danno prendendo a base del suo ammontare il preventivo depositato dalla attrice, e lo ha ritenuto attendibile in ragione, anche, della mancata contestazione da parte del convenuto. Costui assume invece di averlo specificamente ed espressamente contestato, e riporta le espressioni usate a tale fine sia con la comparsa di costituzione che con quella conclusionale.
Il motivo è inammissibile. In realtà la decisione impugnata non fa leva solo sulla non contestazione, ma assume come utile il preventivo in quanto tale, al di là cioè del fatto che sia stato contestato o meno. Dunque, la ratio decidendi non fa leva (almeno soltanto) sulla mancata contestazione, bensì sulla idoneità probatoria del preventivo. Inoltre, il ricorrente ha contestato la perizia, che, in parte , del faceva tesoro del preventivo, richiamandone l’importo,ma non quest’ultimo, come chiaramente risulta dallo stesso ricorso (v. p. 5).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.Tenuto conto sia della mancata costituzione della intimata, sia soprattutto del fatto che le ragioni della inammissibilità sono diverse da quelle poste a fondamento della proposta, che aveva inteso il motivo come volto ad un nuovo esame dei fatti, non va disposta la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 27195/2023 e Cass. 27947/2023).
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del