Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17809/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17809/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9605/2024 R.G. proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LA CULTURA SOC. COOP. ARL, elettivamente domiciliato in COMISO VIALE DELLA RESISTENZA, 55 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI SALVATORE (CCHSVT59E28C927J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DIO MARIA, ALARIO ROSA MARIA, GALLÌ ESTER, CACCIAGUERRA MARIA ANGELA, GIURDANELLA CONCETTA, GATTO MARCO, elettivamente domiciliati in NISCEMI VIA V. CRESCIMONE, 177, presso lo studio dell’avvocato ARCERITO ANTONIO VINCENZO (RCRNNV68H20C351Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro ARCERITO FRANCESCO MARIA, MORTELLARO ROSARIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1707/2023 depositata il 06/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17809/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LA CULTURA SOC. COOP. ARL, elettivamente domiciliato in COMISO VIALE DELLA RESISTENZA, 55 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI SALVATORE (CCHSVT59E28C927J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DIO MARIA, ALARIO ROSA MARIA, GALLÌ ESTER, CACCIAGUERRA MARIA ANGELA, GIURDANELLA CONCETTA, GATTO MARCO, elettivamente domiciliati in NISCEMI VIA V. CRESCIMONE, 177, presso lo studio dell’avvocato ARCERITO ANTONIO VINCENZO (RCRNNV68H20C351Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro ARCERITO FRANCESCO MARIA, MORTELLARO ROSARIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1707/2023 depositata il 06/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso delle spese contratto di compensazione ripetibili dell'avvocato assistenza giudiziaria internazionale cauzione per le spese ripetibili mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9605/2024 R.G. proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LA CULTURA SOC. COOP. ARL, elettivamente domiciliato in COMISO VIALE DELLA RESISTENZA, 55 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI SALVATORE (CCHSVT59E28C927J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DIO MARIA, ALARIO ROSA MARIA, GALLÌ ESTER, CACCIAGUERRA MARIA ANGELA, GIURDANELLA CONCETTA, GATTO MARCO, elettivamente domiciliati in NISCEMI VIA V. CRESCIMONE, 177, presso lo studio dell’avvocato ARCERITO ANTONIO VINCENZO (RCRNNV68H20C351Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro ARCERITO FRANCESCO MARIA, MORTELLARO ROSARIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1707/2023 depositata il 06/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti DI DIO MARIA, ALARIO ROSA MARIA, GALLÌ ESTER, CACCIAGUERRA MARIA ANGELA, GIURDANELLA CONCETTA e GATTO MARCO, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,in favore dei controricorren