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Ordinanza — n. 17707/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17707/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17707/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione del contraddittorio nonché violazione e/o erronea applicazione degli articoli 101, primo comma, 102, 110 e 331 c.p.c. 1.1 In appello non sarebbero stati citati gli eredi di Flavio Sforza, deceduto durante il primo giudizio (si nota fin d’ora che nella “Sintesi dei motivi” a pagina 3 del ricorso, si era evidenziato che, in primo grado, “gli eredi collettivamente citati non comparivano e ne veniva dichiarata la contumacia”), per cui all’udienza del 13 luglio 2017 il Tribunale aveva dichiarato interruzione della causa ai sensi dell’articolo 299 c.p.c.; successivamente, riassunto il giudizio dalla banca attrice, all’udienza del 4 gennaio 2018 dichiarava “la contumacia degli eredi di Flavio Sforza”.

Regesto Legislator

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articolo 111 c.p, articolo 299 c.p, articolo 331 c.p, art. 331 c.p; Ordinanza — n. 17707/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Link avrebbe appellato omettendo di convenire in giudizio gli eredi di Flavio Sforza e della Cassa di Risparmio - ma i estromessa ex articolo 111, terzo comma, c.p.c. -. L a corte territoriale aveva rilevato l’assenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Banca e disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. con ordinanza del 27 gennaio 2021; non aveva invece rilevato la mancata chiamata nel giudizio d’appello degli eredi di Flavio Sforza, pure litisconsorti necessari, non indicati come parti neppure nella intestazione della sentenza che il giudice d’appello ha infine pronunciato solo nei confronti delle altre parti.

Parole chiave

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opposizione tardiva opposizione inosservanza delle norme sulla competenza violazioni delle norme procedurali concorso improprio procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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articolo 111 c.p
ex articolo 111 c.p.c., tramite la mandataria Link Finanziaria S.p.A.
articolo 299 c.p
articolo 331 c.p
L a corte territoriale aveva rilevato l’assenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Banca e disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.
art. 331 c.p
Flavio Sforza e di CR Cento”, aggiungendo poi (ricorso, pagina 9) che il 27 gennaio 2021 il giudice d’appello “disponeva l’estensione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ma solo nei confronti di CR Cento”.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6597/2023 R.G. proposto da FOGLI GIACOMINA, domiciliata presso l'avvocato BONI MASSIMO (BNOMSM73A12A010M)da cui è rappresentata e difesa -ricorrente- contro LINK FINANZIARIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELE MASSIMILIANO (GRSRFL69D16I234B), rappresentat a e difes a dall'avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) -controricorrente- nonchè contro CREDITO EMILIANO S.P.A. e SFORZA MASSIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 45/2023 depositata il 10/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2369/2019, rigettava domanda di accertamento di simulazione e, in subordine, domanda pauliana, entrambe proposte da Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. - per cui era intervenuta Crio SPV II S.r.l. ex articolo 111 c.p.c., tramite la mandataria Link Finanziaria S.p.A. - in relazione al contratto di compravendita dell’11 novembre 2016 con cui Massimo Sforza aveva ceduto ai suoi genitori Flavio Sforza e Giacomina Fogli un immobile sito in Comacchio. Link proponeva appello, cui resistevano Massimo Sforza e Giacomina Fogli (Flavio Sforza era deceduto nelle more del primo grado).

Il contraddittorio veniva integrato rispetto alla Cassa di Risparmio di Cento, che si costituiva aderendo a Link e in seguito dava atto della fusione per incorporazione in Credito Emiliano S.P.A. (Credem). La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 45/2023, rigettava il gravame quanto alla simulazione e l’accoglieva quanto alla revocatoria. Giacomina Fogli ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difesa Linkcon controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria. Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione del contraddittorio nonché violazione e/o erronea applicazione degli articoli 101, primo comma, 102, 110 e 331 c.p.c. 1.1 In appello non sarebbero stati citati gli eredi di Flavio Sforza, deceduto durante il primo giudizio (si nota fin d’ora che nella “Sintesi dei motivi” a pagina 3 del ricorso, si era evidenziato che, in primo grado, “gli eredi collettivamente citati non comparivano e ne veniva dichiarata la contumacia”), per cui all’udienza del 13 luglio 2017 il Tribunale aveva dichiarato interruzione della causa ai sensi dell’articolo 299 c.p.c.; successivamente, riassunto il giudizio dalla banca attrice, all’udienza del 4 gennaio 2018 dichiarava “la contumacia degli eredi di Flavio Sforza”.

Link avrebbe appellato omettendo di convenire in giudizio gli eredi di Flavio Sforza e della Cassa di Risparmio - ma i estromessa ex articolo 111, terzo comma, c.p.c. -. L a corte territoriale aveva rilevato l’assenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Banca e disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. con ordinanza del 27 gennaio 2021; non aveva invece rilevato la mancata chiamata nel giudizio d’appello degli eredi di Flavio Sforza, pure litisconsorti necessari, non indicati come parti neppure nella intestazione della sentenza che il giudice d’appello ha infine pronunciato solo nei confronti delle altre parti.

La ricorrente, all’udienza del 22 novembre 2018, aveva dichiarato di avere due figli: oltre a Massimo Sforza, anche Simone Sforza. Andrebbe quindi cassata la sentenza per violazione degli articoli 101, primo comma, 102, 110 e 331 c.p.c., con dichiarazione di intervenuto decorso dei termini per l’impugnazione d’appello della sentenza di primo grado ai sensi degli articoli 325, 326 e 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di Flavio Sforza; oppure, in subordine, la sentenza dovrebbe essere cassata con rinvio al giudice d’appello perché decida a litisconsorzio integrato. 1.2 Ad avviso della controricorrente, l’appello era stato notificato tutti gli eredi conosciuti di Flavio Sforza, cioè l’attuale ricorrente e Massimo Sforza.

Cass. 31065/2024 insegna che, in caso di inscindibilità ex articolo 331 c.p.c. - qui certamente sussistente - , poiché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all’impugnazione di raggiungere lo scopo, l’impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede entro il termine fissato dal giudice. Nella sentenza impugnata, a pagina 3, dopo non avere s egnala to nello svolgimento del processo che in primo grado vi era stata interruzione e che gli eredi erano stati dichiarati contumaci,la corte territoriale espone che essa stessa aveva effettuato “accoglimento … dell’eccezione, sollevata sia dalla difesa di Fogli sia da quella di Sforza, di integrazione del contraddittorio nei confronti di CR Cento”; e quest’ultima si era costituita aderendo a Link. 1.3 Nella ricostruzione dei fatti a sua volta, la ricorrente - a pagina 6 del ricorso - espone che nel primo grado Credem aveva notificato l’atto di riassunzione alla Fogli, “al sig.

Sforza” e “collettivamente e impersonalmente agli eredi ai sensi dell’art. 303 co. 2° c.p.c. presso l’ultima residenza nota del de cuius” e che, alla seguente udienza del 4 gennaio 2018, il giudice aveva dichiarato contumaci gli eredi. Nel giudizio d’appello, invece (pagina 8 s. del ricorso), Link “appellava … omettendo però di citare e di notificare l’atto agli eredi del sig. Flavio Sforza e di CR Cento”, aggiungendo poi (ricorso, pagina 9) che il 27 gennaio 2021 il giudice d’appello “disponeva l’estensione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ma solo nei confronti di CR Cento”. 1.4 In questa esposizione, l’attuale ricorrente non adduce di avere eccepito alcunché.

Tuttavia, la fattispecie di cui all’articolo 331 c.p.c. è rilevabile d’ufficio, come da ultimo sottolineato da Cass. ord. 28921/2024 nell’affermare che se una parte muore durante il primo grado gli eredi sono litisconsorti necessari processuali per l’ulteriore durata del processo sicché, ove l’i mpugnazione risulti proposta soltanto verso uno degli eredi, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio e pena nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti de gli altri coeredi ( v. Cass.6780/2015). Orbene, nella specie nel giudizio di appello risulta vocati solo l’odierno ricorrente e Massimo Sforza, litisconsorti peraltro per la “partecipazione” diretta alla vicenda, e non quali eredi di Flavio Sforza.

Il giudice d’appello avrebbe dunque dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di Flavio Sforza, e non avendolo fatto è incorso in evidente errore.

2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’ A ppello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del