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Ordinanza — n. 17701/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' subsequent settlement eliminating the subject matter and legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17701/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties subsequently settled the dispute, removing the subject matter and legal interest. The appellant had previously requested the extinction of the proceedings due to this lack of interest, which the Court confirmed. Consequently, the appeal was rejected as the controversy no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: When parties settle the dispute after filing a cassation appeal, the subject matter and legal interest vanish, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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surrender of interest lack of subject matter inadmissibility of appeal subsequent settlement extinction of proceedings proposta con riserva di revoca garanzia in caso di evizione convenzione circa l'eredità non devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
articolo 2901 c.c
1262/2018, accogliendo domanda ex articolo 2901 c.c., dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice Cattolica Assicurazioni soc.

Giurisprudenza citata

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S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976
da ultimo S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976: “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.
Cass. 31732/2018
pure Cass. 31732/2018 e Cass.14782/2018).
Cass. 14782/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6727/2023 R.G. proposto da CUOMO GAETANO, domiciliato presso l'avvocato LISO ANTONELLA (LSINNL78C51A285Q), da cui è rappresentato e difeso -ricorrente- contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP . , elettivamente domiciliatain ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE GIOVANNI MARIA (SCFGMR44L15L654J) -controricorrente- nonchè contro COVELLI NUNZIO e FANELLI NARDINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1857/2022 depositata il 27dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Per quanto qui interessa, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1262/2018, accogliendo domanda ex articolo 2901 c.c., dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice Cattolica Assicurazioni soc. coop. la compravendita della nuda proprietà di determinati immobili stipulata il 30 giugno 2010 da Gaetano Cuomo quale alienante con gli acquirenti Nunzio Covelli e Nardina Fanelli, essendo il Cuomo creditore della compagnia assicurativa. Il Cuomo proponeva appello, cui la compagnia resisteva, mentre non si costituivano il Covelli e la Fanelli.

La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame con sentenza n. 1857/2022. Il Cuomo ha presentato ricorso, composto di due motivi. Cattolica si è difesa con controricorso. In data 23 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato un’“istanza di estinzione” del giudizio essendo venuta meno la materia del contendere, ed essendo quindi venuto meno pure l’interesse delle parti. Il ricorrente ha poi depositato il 13 febbraio 2025 memoria in cui dichiara che la controversia è stata transatta dalle parti chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse delle parti.

Risulta effettivamente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti come base della richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere; ne consegue dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, stimandosi equa la compensazione delle spese per quanto verificatosi in questa sede Non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato nel presente caso, appunto, di sopravvenuto difetto di interesse, quale causa di inammissibilità (v. da ultimo S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976: “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.”; cfr. pure Cass. 31732/2018 e Cass.14782/2018).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese del giudi