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Ordinanza — n. 17663/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17663/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17663/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16571/2023R.G. proposto da LEPORE MARIA PIA, rappresentat a e difes a dall’ Avv. Marco Giammaria -ricorrente - contro LEPORE GASPARE, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Cosentino -controricorrente - avverso la sentenza n. 618 /202 3 del TRIBUNALE DI PESCARA , depositata il 3maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Pescara da Maria Pia Lepore, con l’intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione, il debitore esecutato, Gaspare Lepore, formulò istanza di conversione del pignorato, in evasione della quale il CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO r.g. n. 16571/2023 Cons. est.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost; Ordinanza — n. 17663/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che a suffragio del ricorso, parte impugnante: -) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 113 e 281- quinquies cod. proc. civ., lamenta la mancata considerazione delle memorie conclusionali di replica, ritenute dal giudice territoriale non esaminabili per lo svolgimento della fase decisoria secondo lo schema dell’art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ. ma in assenza di una discussione orale (primo motivo); -) per violazione degli artt. 111 Cost., 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 1284, quarto comma, cod. civ., assume la applicabilità r.g. n. 16571/2023 Cons. est.

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare decorrenza degli interessi tasso d'interesse garanzia pignoratizia calcolo del pignoramento limiti dell'aggravio

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
ma in assenza di una discussione orale (primo motivo); -) per violazione degli artt. 111 Cost., 113, 115 e 116 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16571/2023R.G. proposto da LEPORE MARIA PIA, rappresentat a e difes a dall’ Avv. Marco Giammaria -ricorrente - contro LEPORE GASPARE, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Cosentino -controricorrente - avverso la sentenza n. 618 /202 3 del TRIBUNALE DI PESCARA , depositata il 3maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Pescara da Maria Pia Lepore, con l’intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione, il debitore esecutato, Gaspare Lepore, formulò istanza di conversione del pignorato, in evasione della quale il CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO r.g. n. 16571/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi giudice dell’esecuzione determinò il credito della procedente applicando sul capitale il tasso di interessi exart. 1284, quarto comma, cod. civ.; interamente versato quanto stabilito dal g.e. e predisposto del professionista delegato il progetto di distribuzione, Gaspare Lepore sollevò contestazioni in ordine allo stesso, in particolare asserendo la non applicabilità degli interessi nella misura considerata; con ordinanza del 22 novembre 2021, il giudice dell’esecuzione impartì al professionista delegato istruzioni per le operazioni di riparto, escludendo l’operatività del saggio di interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. proc. civ. sul credito azionato dalla procedente; l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Maria Pia Lepore, incentrata sulla spettanza in suo favore del maggior tasso previsto dalla testé citata norma, svolta secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, è stata disattesa dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione Maria Pia Lepore, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, Gaspare Lepore; le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegiosi è riservat o il deposito della ordinanza ne l termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che a suffragio del ricorso, parte impugnante: -) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 113 e 281- quinquies cod. proc. civ., lamenta la mancata considerazione delle memorie conclusionali di replica, ritenute dal giudice territoriale non esaminabili per lo svolgimento della fase decisoria secondo lo schema dell’art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ. ma in assenza di una discussione orale (primo motivo); -) per violazione degli artt. 111 Cost., 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 1284, quarto comma, cod. civ., assume la applicabilità r.g. n. 16571/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi della misura degli interessi contemplata dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ., invece negati con l’ordinanza opposta (secondo motivo); rispetto al vaglio di merito dei testé riassunti motivi assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; nella procedura di espropriazione da cui scaturisce l’opposizione distributiva ha spiegato intervento l’Agenzia delle Entrate Riscossione: e tale creditore risulta utilmente collocato nel progetto di distribuzione, postergato rispetto alle spese di giustizia ed al credito (per sorte e accessori) riconosciuto alla procedente, con assegnazione di importo residuato dopo la soddisfazione di quest’ultima; detto creditore è, senza dubbio, parte necessaria nella controversia distributiva in parola, sia per consolidata giurisprudenza di legittimità sull’indefettibilità del litisconsorzio dei creditori nelle opposizioni formali, sia perché il concreto esito di essa (ovvero la determinazione dell’esatta entità del credito da attribuire alla procedente) è destinato a sortire effetti nei suoi confronti, importando un aumento o una diminuzione degli importi da ripartire a suo favore (sul tema, cfr.

Cass.11/04/2003, n. 5754; Cass. 19/02/2008, n. 4177; Cass.30/01/2012, n. 1316); orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio non abbia ab initio (cioè a dire tanto nella fase sommaria , quanto nella fase di merito) partecipato l’agente della riscossione; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della r.g. n. 16571/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Pescara, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Pescara, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit