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Ordinanza — n. 17660/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal dismissal because appeal filing deadline runs from notification perfection, not bailiff delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17660/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by Maria Colonna and Miriam Mazzurco against the lower court's dismissal of their damages claim. The appellants argued the appeal was untimely because the filing occurred after ten days from bailiff delivery, while the appellee contended the deadline started from the date of actual notification to the municipality. The court ruled that the ten-day period for filing an appeal begins only when the notification is perfected before the recipient, not when the bailiff delivers the document, thereby finding the filing timely.

Regesto Legislator

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Art. 347, 165 cod. proc. civ.; The period for filing an appeal commences from the perfection of notification to the addressee, not from the bailiff's delivery, as the deadline is a benefit for the addressee.

Parole chiave

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appeal filing deadline notification perfection bailiff delivery Civil Procedure Code timely appeal notification effects addressee benefit tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 347 cod. proc. civ.
Art. 165 cod. proc. civ.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost., censura la sentenza per aver affermato che il termine per la costituzione nel giudizio di appello delle appellanti decorre dalla data di consegnadell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, anziché da quello del perfezionamento della notifica nei confronti del Comune di Leonforte; r.g.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 2700 cod. civ.
art. 24 Cost
e dell’art. 24 Cost., censura la sentenza per aver affermato che il termine per la costituzione nel giudizio di appello delle appellanti decorre dalla data di consegnadell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, anziché da quello del perfezionamento della notifica nei confronti del Comune di Leonforte; r.g.
art. 347 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/01/2016, n. 1662
civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, sol tanto ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass. 29/01/2016, n. 1662;
Cass. 20/04/2010, n. 9329
Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass.
Cass. 26/02/2008, n. 4996
9329; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass.
Cass. 21/05/2007, n. 11783
4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783); detto criterio di individuazione del dies a quoper la costituzione in giudizio -valevole anche in relazione al r icorso per cassazione ( Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 13/01/2005, n. 458
11783); detto criterio di individuazione del dies a quoper la costituzione in giudizio -valevole anche in relazione al r icorso per cassazione ( Cass., Sez. U, 13/01/2005, n. 458) e all’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.
Cass. 30/10/2023, n. 30038
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12649/2022R.G. proposto da COLONNA MARIA E MAZZURCO MIRIAM CONCETTA, rappresentatee difese dall’Avv. Giuseppe Lo Monaco –ricorrenti – contro COMUNE DI LEONFORTE –intimato – avverso la sentenza n . 460 /202 1 della CORTE D’APPELLO D I CALTANISSETTA,depositata il giorno 2 novembre 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato improcedibile l’appello dispiegato da Maria Colonna e Miriam Concetta Mazzurco avvero la sentenza n. 90/2014 del Tribunale di Enna, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalle appellanti nei confronti APPELLO –TERMINE PER LA COSTITUZIONE –DECORRENZA r.g. n.12649/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi del Comune di Leonforte per il ristoro dei danni patiti in conseguenza della caduta di un albero esistente sulla pubblica strada; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte nissena, in accoglimento di eccezione dell’appellata, ha rilevato che, notificata la citazione in appello il giorno 21 novembre 2014, la iscrizione a ruolo della causa era avvenuta soltanto in data 4 dicembre 2014, elasso il termine a tal fine stabilito dalla legge; ricorrono uno actu per cassazione Maria Colonna e Miriam Concetta Mazzurco, affidandosi a tre motivi; non svolge difese in grado di legittimità il Comune di Leonforte; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che il ricorso è articolato in tre motivi; il primo, lamentando nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ., critica la gravata sentenza per aver affermato che la costituzione delle appellanti era avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta il 21 novembre 2014, «travisando che invece la notificazione si era perfezionata in data 25.11.2014, per come risulta dall’avviso di ricevimento della notificazione, avente efficacia privilegiata»; il secondo denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dalla relata di notifica dell’atto di citazione in appello e dall’avviso di ricevimento del suddetto atto; il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., censura la sentenza per aver affermato che il termine per la costituzione nel giudizio di appello delle appellanti decorre dalla data di consegnadell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, anziché da quello del perfezionamento della notifica nei confronti del Comune di Leonforte; r.g. n.12649/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi i motivi – da scrutinare in maniera congiunta, attesa l’intrinseca connessione che li avvince –sono fondati; per radicato convincimento del giudice di nomofilachia, il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante, in base al combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, sol tanto ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass. 29/01/2016, n. 1662;

Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783); detto criterio di individuazione del dies a quoper la costituzione in giudizio -valevole anche in relazione al r icorso per cassazione ( Cass., Sez. U, 13/01/2005, n. 458) e all’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 30/10/2023, n. 30038) - integra una declinazione applicativa del più generale principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il notificato; quest’ultimo, infatti, trova applicazione sol tanto quando dall’intempestivo esito del procedimentonotificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità delnotificante, potrebbero derivare conseguenze negative per ilnotificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenutanotificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione; poiché il termine fissato dall’art. 347 cod. proc. civ. all’appellante per la costituzione in giudizio è, nella sostanza, un termine “a favore” dell’appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell’improcedibilità dell’appello, é di tutta evidenza che siffatto termine decorra dal perfezionamento della notifica per il r.g. n.12649/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi destinatario dell’atto e non dalla sua consegna all’ ufficiale giudiziario, che rappresentasolo il momento di perfezionamento per il notificante; tanto ribadito in punto di diritto, nella specie, come palese dalla relazione di notifica e dell’avviso di ricevimento (il cui contenuto è puntualmente riprodotto nel ricorso in scrutinio, in osservanza del principio di autosufficienza), il procedimento notificatorio dell’atto di citazione in appello, avviato con la consegna all’ufficiale giudiziario il 21 novembre 2014, si è perfezionato il giorno 25 novembre 2014 con la consegna dell’atto a mani di addetto alla ricezione del destinatario, l’appellato Comune di Leonforte: sicché il deposito per la iscrizione a ruolo, avvenuto il 4 dicembre 2014, risulta tempestivo; ha dunque errato il giudice territoriale con la gravata declaratoria di improcedibilità: la sentenza va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, alla quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese