Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest and poor pleading regarding tax debt. The court rejects the claim that procedural delays violated the right to a reasonable trial duration. The decision emphasizes that discretionary cost allocation lacks reviewable motivation requirements. The ruling upholds the lower court's refusal to allow the negative credit verification action. The appeal is declared inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Caterina Lazzaro's appeal inadmissible, dismissing her request to verify the non-existence of a tax debt. Lazzaro argued that the lower court erred by refusing to offset litigation costs due to a perceived shift in judicial precedent, while the tax agency did not defend itself. The court ruled that the appeal failed to meet formal requirements and that the discretionary decision on cost allocation cannot be challenged in cassation without specific motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, c.p.c.; Art. 175, 127 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the petition lacks interest or fails to articulate facts, and discretionary cost allocation decisions are not subject to cassation review absent explicit reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16141/2023R.G. proposto da LAZZARO CATERINA, rappresentatae difesa dall’ Avv. Walter Parise –ricorrente – contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI –intimati – avverso la sentenza n. 677 /202 3 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 6 giugno2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 14 maggio 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Caterina Lazzaro propose «azione di accertamento negativo del credito» portato dalla cartella di pagamento n. 13320090011107477 SPESE DI LITE - COMPENSAZIONE r.g. n. 16141/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi dell’importo di euro 69.619, emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Ministero delle politiche agricole, forestali, ambientali; l’adito Tribunale di Crotone rigettò la domanda, rilevando il difetto di interesse all’azione di accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo nell’ipotesi di regolare notificazione della relativa cartella; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello dell’originaria attrice, condannandola alla refusione delle spese processuali in favore di Agenzia Entrate Riscossione e del Ministero; ricorre per cassazione Caterina Lazzaro, affidandosi ad un motivo; non svolgono difese nel giudizio di legittimità Agenzia Entrate Riscossione e il Ministero delle politiche agricole, forestali, ambientali; il Collegiosi è riservat o il deposito della ordinanza ne l termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che preliminarmente, non assume rilievo la nullità della notificazione del ricorso alle PP.AA. intimate (in grado di appello costituite con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato), dacché eseguita all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato, stante la inammissibilità del ricorso; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o r.g. n. 16141/2023 Cons. est. Raffaele Rossi inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.
U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718); l’unico motivo lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, ad avviso di parte ricorrente giustificata dal «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», sussistendo, all’epoca di proposizione dell’opposizione, «varie sentenze» che consentivano l’impugnazione del ruolo esattoriale: sicché «le spese andavano compensate o ridotte al minimo»; la doglianza è inammissibile; a tacer della gravissima carenza nell’articolazione degli enunciati e, soprattutto, nell’esposizione del fatto processuale (è omessa financo l’indicazione dell’epoca di dispiegamento dell’azione, parametro indispensabile per verificare un «successivo» mutamento della giurisprudenza), la censura non supera lo scrutinio di inammissibilità di cui all’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; per monoliticoconvincimento di questa Corte, infatti, la facoltà di disporne lacompensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di r.g. n. 16141/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(sulle orme di Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989, cfr., ex aliis, Cass. 26/04/2019, n. 11329, Cass. 16/06/2024, n. 16662;da ultimo, Cass. 28/11/2024 , n. 30615 ) ; del tutto generica è poi la deduzione in ordine all’entità delle spese liquidate, non contestandosi la inosservanza dei parametri minimi di determinazione dei compensi, fermo che la concreta misura di questa è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito(Cass. 24/02/2020 , n. 4782;
Cass. 04/03/2021 , n. 6110); il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art