Ordinanza — n. 17649/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15232/2023R.G. proposto da: CORRENTE PASQUALE, rappresentatae difesa dal l’avv. Mauro Vaglio , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresenta ta e difesa dall’avv. Nicola Sabato, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -resistente – N. 15232/23R.G. avverso la sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Romae pubblicata il 10.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615 c.p, art. 143 c.p, art. 140 c.p; Ordinanza — n. 17649/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Pasquale Corrente , affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Roma Capitale ; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato “atto di costituzione”. Sia il ricorrente che Roma Capitale hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15232/2023R.G. proposto da: CORRENTE PASQUALE, rappresentatae difesa dal l’avv. Mauro Vaglio , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresenta ta e difesa dall’avv. Nicola Sabato, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -resistente – N. 15232/23R.G. avverso la sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Romae pubblicata il 10.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 2.4.2019, Pasquale Corrente convennedinanzi al Giudice di pace di Roma l’Agenzia delle Entrate- Riscossione e Roma Capitale per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 09720189092990317/000, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: - n. 09720130247558335000, indicata come notificata in data 2.4.2014, relativa all’omesso pagamento di una sanzione amministrativa elevata da Roma Capitale nell’anno 2009; - n. 09720130264829546000, indicata come notificata in data 8.3.2014, relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate da Roma Capitale nell’anno 2010.
Il Corrente contestò principalmente la mancata notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle sanzioni amministrative. Costituitesi le resistenti, che contestarono le avverse domande, il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 17.5.2021 , acco lse le domande attoree, annullando l’intimazione di pagamento, stante la ritenuta nullità delle notifiche delle due cartelle presupposte, con conseguente prescrizione dei relativi crediti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnò di nanzi al Tribunale di Roma la sentenza di primo grado e l’adito Tribunale, nella resistenza di Pasquale Corrente e con l’adesione di Roma Capitale, in riforma della decisione N. 15232/23R.G. impugnata, con sentenza del 10.1.2023 accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento avvenute ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Pasquale Corrente , affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Roma Capitale ; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato “atto di costituzione”. Sia il ricorrente che Roma Capitale hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 143 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente accertato che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario, ciòin quanto l’ufficiale giudiziario lo ha dichiarato sconosciuto su citofono e cassetta ed a seguito dell’acquisizione della visura anagrafica. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.., 18 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sulla inefficacia probatoria delle copie prodotte prive della necessaria certificazione di autenticità.
Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto genericamente effettuato il disconoscimento delle copie fotostatiche, nonostante il ricorrente avesse specificato gli elementi di difformità ed avesse in ogni caso negato l’esistenza degli originali stessi. N. 15232/23R.G. 2.1 –Il primo motivo è fondato. Ancora di recente, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c.,sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità)” (così, da ultimo,Cass. 27699/2024).
Ebbene, dalle relat e di notifica delle due cartelle presupposte risulta che l’ufficiale notificante non rinvenne il nome del destinatario né sul citofono, né sulla cassetta postale, ma non risulta invece che egli abbia condotto nessun tipo di ricerca, come prescritto dall’art. 143 c.p.c., fatta eccezione per la richiesta di visura anagrafic a del destinatario stesso . Peraltro, de tta documentazione, anziché essere richiesta al Comune di Roma, venne invece rilasciata da Equitalia Anagrafica, articolazione oggi evidentemente riconducibile ad AdER e, dunque, priva di alcuna valenza certificatoria.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel ritenere validamente eseguita la notificazione delle cartelle con le suddette modalità, perché, non emergendo una effettiva ipotesi di irreperibilità assoluta, la notificazione avrebbe dovuto effettuarsi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. (v. Cass. n. 22430/2016). N. 15232/23R.G. 3.1 –Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito, stante il carattere logicamente preliminare della questione sottesa al motivo accolto. 4.1 –In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo è assorbito.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di c