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Ordinanza — n. 17510/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding attorney fee calculation and procedural admissibility in a revocatory action case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17510/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by a creditor and incidental parties against a lower court's decision in a revocatory action. The lower court upheld the revocation of property transfers intended to evade debt, while the appeals challenged the calculation of attorney fees and the admissibility of certain procedural arguments. The supreme court affirmed the lower court's discretion in setting fee amounts and dismissed the complaints regarding statutory compliance, ruling that such calculations fall within judicial discretion not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation exercises discretionary power in setting attorney fees within statutory parameters, and such decisions are not subject to review unless the judge increases or decreases the amount beyond the standard scale.

Parole chiave

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revocatory action attorney fees judicial discretion procedural admissibility fee calculation co-fideiussor property transfer revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
nei confronti di Banca delle Marche s.p.a., BCC Corinaldo e BCC Suasa, ha concluso per la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2901 cod. civ., condannando i soccombenti al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio nella misura di due terzie compensandole per la restante parte.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
D.M. n. 55/2004
L’importo liquidato dai giudici di appello, tenuto conto del valore della causa, non si pone al di sotto del minimo previsto dal d.m. n. 55/2004 e comunque, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m.
D.M. n. 55 del 2014
4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. n. 55 del 2014, Cass., sez.
D.M. n. 140 del 2012
4, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 140 del 2012, Cass., sez.
art. 2901 cod. civ
Franca Fedeli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, i coniugi Maurizio Solazzi e Claudia Savelli ed i coniugi Giancarlo Moroni e Paola Solazzi, chiedendo che venisse dichiarata, nei suoi confronti, l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ.
art. 335 cod. proc. civ
Ragioni della decisione 1.Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
art. 1954 cod. civ
Sostengono che il credito a tutela del quale la Fedeli, quale co- fideiussore, ha esperito l’azione revocatoria scaturisce dalla azione di regresso dalla stessa azionata nei confronti degli altri co-fideiussoriex art. 1954 cod.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ., nei termini precisati dalle Sezioni Unite con le sentenze n.
art. 91 cod. proc. civ
Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla Fedeli è dedotta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., del d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6, 09/05/2014, n. 10089
Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697
Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697); ne consegue che il valore della causa deve farsi rientrare nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, essendo stato l’accoglimento della domanda limitato al solo credito vantato dalla Fedeli in qualità di co-fideiussore in via di regresso.
Cass., sez. 2, 05/05/2022, n. 14198
Cass., sez. 3, 19/05/2021, n. 13595
Cass., sez. 1, 10/01/2017, n. 269
Cass., sez. 6-2, 15/01/2018, n. 712
Cass., sez. 1, 21/07/2011, n. 16040
Cass., sez. 1, 21/07/2011, n. 16040; Cass.,sez.
Cass., sez. 1, 02/02/2007, n. 2254
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8729/2023 R.G. proposto da SOLAZZI MAURIZIO e SAVELLI CLAUDIA, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giuliano Pierpaoli, con domicilio digitale come per legge -ricorrenti- contro MORONI GIANCARLO e SOLAZZI PAOLA, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Debora Magrini Pasquinelli, con domicilio digitale come per legge -ricorrenti incidentali – FEDELI FRANCA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv.

Massimo Spinozzi, domicilio digitale come per legge - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Ancona n. 1389 /20 2 2 , pubblicata in data 7 novembre 202 2 ed emendata con ordinanza del 15 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Franca Fedeli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, i coniugi Maurizio Solazzi e Claudia Savelli ed i coniugi Giancarlo Moroni e Paola Solazzi, chiedendo che venisse dichiarata, nei suoi confronti, l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. del fondo patrimoniale, costituito in data 15 febbraio 2012, formato da tre immobili di proprietà di Giancarlo Moroni, del fondo patrimoniale stipulato in pari data formato da sette immobili di proprietà di Maurizio Solazzi, nonché del fondo patrimoniale del 16 maggio 2012 formato da immobili di proprietà di quest’ultimo per la quota di 1/6.

Deduceva che gli atti dispositivi erano stati posti in essere con l’intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito dalei vantato, che derivava da prestazioni professionali prestate in favore della società Do.Mo. Immobiliare s.r.l. e dal pagamento effettuato, quale co - fideiussore, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla stessa società nei confronti di istituti di credito, avendo provveduto, a seguito di transazione, al pagamento della somma di euro 80.000,00 a tacitazione del credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, a fronte del maggior credito di euro 98.858,78 originariamente vantatodall’istituto di credito.

Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito rigettava la domanda.

2. Siffatta sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Ancona, che ha accolto la domanda revocatoria spiegata a tutela del credito vantato dalla Fedeli in qualità di co - fideiussore . Nel precisare che quest’ultima aveva dedotto di essersi costituita fideiussore, insieme a Giancarlo Moroni e Maurizio Solazzi, per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Do.Mo. Immobiliare s.r.l. nei confronti di Banca delle Marche s.p.a., BCC Corinaldo e BCC Suasa, ha concluso per la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2901 cod. civ., condannando i soccombenti al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio nella misura di due terzie compensandole per la restante parte.

3. Giancarlo Moroni e Paola Solazzi hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con quattro motivi. Con ricorso notificato in pari data Maurizio Solazzi e Claudia Savelli hanno proposto autonomo ricorso avverso la medesima sentenza, affidato a quattro motivi. Franca Fedeli ha resist ito con controricorso e propo sto ricorso incidentale, con un unico motivo.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Franca Fedeli ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. va disposta la riunione del ricorso proposto dai signoriGiancarlo Moroni e Paola Solazzi a quello separatamente e anteriormente proposto avverso la medesima sentenza dai coniugi signori Maurizio Solazzi e Claudia Savelli. Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo (Cass. , s ez. 3, 23/11/2021, n. 36057) , quale è il ricorso incidentale proposto dai coniugi Moroni-Solazzi, ammissibile in quanto notificato in data 27 aprile 2023, e pertanto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.

2. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Sostengono che il credito a tutela del quale la Fedeli, quale co- fideiussore, ha esperito l’azione revocatoria scaturisce dalla azione di regresso dalla stessa azionata nei confronti degli altri co-fideiussoriex art. 1954 cod. civ., ma che tale azione sarebbe preclusa, perché, a fronte di un credito vantato dalla B.C.C. di Corinaldo, pari ad euro 80.000,00, la Fedeli ha provveduto a corrispondere alla creditrice solo l’importo di euro 5.000,00, sebbene la quota gravante su ciascuno dei cinque fideiussori ammontasse ad euro 16.000,00.

Lamentano che, sul punto, il giudice d’appello nulla ha statuito nonostante l’eccezione sollevata. 2.1. I motivi sono inammissibili. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‹‹il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte sullo stesso incombente (artt.1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori›› (così , Cass. , sez. 3, 29/01/ 1998, n. 884), con la conseguenza che ‹‹ ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l'azione viene esercitata›› (Cass. , sez. 3, 19/08/2009, n. 18406 ;

Cass., sez. 2, 27/8/2018, n. 21197). 2.3. Nella specie, la censura, oltre a non essere riconducibile nel paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., nei termini precisati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, è inammissibile per evidente novità, in quanto i ricorrenti mancano di allegare l’avvenuta tempestiva deduzione della questione qui prospettata dinanzi al giudice di merito, il quale non ne fa menzione nella sentenza impugnata,e si limitano ad indicare di avere sollevato l’eccezione solo nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello e, dunque, tardivamente, in tal modo non dando modo a questa Corte — alla quale sono proposte questioni che implicano accertamenti di fatto — di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988;

Cass., sez. 6 -1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai coniugi Moroni-Solazzisi denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e l’inammissibilità dell’azione per omessa produzione, da parte di Franca Fedeli, dell’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, non superabile mediante la produzione della nota di trascrizione dell’atto notarile che non consente di individuare con esattezza gli estremi dei beni oggetto del fondo patrimoniale.

I motivi sonoinammissibili. Essi non attengono invero all’accertamento svolto dai giudici di merito, che hanno ritenuto provati gli atti di disposizione sulla base della trascrizione degli atti notarili di costituzione dei fondi patrimoniali, peraltro specificando che si trattava di circostanza non specificamente contestata dagli odierni ricorrenti. Va d’altro canto osservato che i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationemoperano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Cass., sez. 1, n. 19/02/2015, n. 3336;

Cass., sez. 1, 17/01/2001, n. 566; Cass., sez. 6 -3, 04/03/2021, n. 5880). Correttamente, pertanto,la corte territoriale ha ritenuto priva di pregio la doglianza fatta valere dagli appellanti, proprio in considerazione del fatto che il creditore che agisce in revocatoria è terzo rispetto ai contraenti che hanno stipulato l’atto dispositivo.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. nella parte in cui è stata accolta la domanda revocatoria azionata a tutela del credito vantato dalla Fedeli quale fideiussore della DO.MO. s.r.l. Nello specifico, i ricorrentiassumono che:

i) la Fedeli non vanta alcun credito, in quanto, nella veste di fideiussore, aveva stipulato con l’istituto di credito atto di transazione che prevedeva un pagamento di euro 80.000,00, ma aveva corrisposto alla Banca la sola somma di euro 5.000,00, che non eccedeva la quota sulla stessa gravante, cosicché, non avendo estinto l’intera obbligazione, non poteva agire in via di regresso nei confronti degli altri fideiussori; ii) non ricorre il presupposto dell’eventus damni, in quanto il debitore principale (Do.Mo. s.r.l.), anche se in liquidazione, poteva estinguere le sue obbligazioni; iii) il Solazzi era proprietario di altri beni immobili oltre quelli conferiti nel fondo patrimoniale, come emergeva proprio dalle visure catastali prodotte dalla Fedeli; iv) neppure è ravvisabile la scientia fraudis, in quanto gli atti dispositivi erano stati posti in essere molto tempo prima sia del sorgere del credito, sia della messa in liquidazione della DO.MO. s.r.l. e la Fedeli non aveva provato né il dolo specifico, né quello generico.

Lecensure, per come formulate, si appalesano inammissibil i. Nell’impugnata sentenza la corte di merito non è invero discostata dai principi fissati da questa Corte in tema di revocatoria di atto a titolo gratuito successivo al momento in cui è sorto il credito. Due sono i presupposti necessari affinché si possa, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale (che è atto a titolo gratuito: tra le altre, Cass., sez. 6 – 3, 10 /02/ 2015, n. 2530), giungere ad una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.: il dato oggettivo consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione del debitore e l'elemento soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore di detto pregiudizio provocato al creditore.

Ciò nella prospettiva, fatta propria dalla Corte territoriale,della anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo, essendo stato accertato che l’atto di mutuo fondiario erogato alla DO.MO s.r.l. dalla Banca delle Marche, a garanzia del quale gli odierni ricorrenti hanno prestato fideiussione, sono intervenuti in date anteriori agli atti con i quali sono stati costituiti i fondi patrimoniali impugnati; deve invero, far si applicazione del principio per cui, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass., sez. 3, 15/02/2011, n. 3676).

Nell’esaminare il profilo oggettivo del pregiudizio arrecato al creditore, l a Corte territoriale lo ha ritenuto integrato sul presupposto, del tutto condivisibile, che la costituzione di un fondo patrimoniale, determinando la separazione dei beni in esso conferiti dal resto del patrimonio e rendendo impossibile per i creditori, i cui crediti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, di essere garantiti dallo stesso, costituisce un atto che rende sicuramente più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie; ha pure rilevato il difetto di prova che il patrimonio residuo dei debitori fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19207) e considerato non rilevante la circostanza, pure dedotta dai ricorrenti, che la debitrice principale DO.MO. s.r.l. potesse eventualmente provvedere alla estinzione di tutte le obbligazioni nei confronti della Banca, considerato che, q ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, non potendosi attribuire rilievo al fatto che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass., sez. 3, 31/03/2017, n. 8315 ;

Cass., sez. 6 – 3, 11/11/2022, n. 33391). Anche sotto il profilo della cd. scientia dammi,il giudice di appello si è attenuto ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui, nel caso (come quello in esame) di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, à sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione:

Cass., sez. 3, 0 7 /10/ 2008, n. 24757), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass., sez. 3, 17/01/2007, n. 966; Cass., sez. 3, 07/07/2007, n. 15310). La valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale sulla concreta sussistenza della scientia damni è sorretta da motivazione sufficiente ed adeguata (pag. 14 della sentenza impugnata), che, anche per le considerazioni già in precedenza svolte (in punto di asserita consistenza del patrimonio residuo), non è scalfita dalle doglianzemosse con il ricorso.

Difatti, essenon si confrontano minimamente con gli elementi da i quali la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza in capo ai debitori, quali la conoscenza, in quanto s oci , della situazione patrimoniale in cui versavala debitrice principale DO.MO s.r.l. e del la presumibile insufficienza del patrimonio della stessa società a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti degli istituti di credito, ricavabile dalla circostanza che la società era stata posta in liquidazione per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

5. Con il quarto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dai coniugi Moroni – Solazzi, i ricorrenti censurano il capo della sentenza che li ha condannati al pagamento delle spese di lite, assumendo che, con l’accoglimento dei motivi di ricorso formulati, la odierna controricorrente dovrebbe essere condannataalla rifusione delle spese di lite relative alle fasi del giudizio di merito; in subordine, sostengono che le spese del giudizio di primo grado non andavano poste a loro carico, dal momento che la sentenza di primo grado non era stata riformata.

La censura è inammissibile. Trattasi, sotto il primo profilo, di un ‹‹non motivo››, dato che si limita a postulare la caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza in forza dell’accoglimento dei motivi, sebbene tale effetto operi ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. Parimenti inammissibile è l’altro profilo di doglianza, posto che la Corte d’appello ha riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese di lite in conseguenza dell’accoglimento della domanda revocatoria a fondamento della quale la Fedeli aveva posto il credito vantato quale co-fideiussore.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla Fedeli è dedotta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., del d.m. n. 140/12 e del d.m. n. 55/2014. La ricorrente lamenta, da un lato, che il giudice d’appello avrebbe errato nel disporre la compensazione parziale delle spese di lite e nel calcolare l’ammontare delle spese liquidate; dall’altro, che la liquidazione operata dal giudice d’appello non tiene conto del valore della causa, né che la stessa ricorrente aveva dovuto difendersi contro due distinte parti ; chiede, di conseguenza, la rideterminazione delle spese secondo il calcolo riportato a pagina 15 del controricorso. 6.1.

La censura è inammissibile con riguardo al primo profilo di doglianza, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo co mma , cod. proc. civ., rientra no nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr.

Cass., sez. 2, 31 /01/ 2014, n. 2149; cfr. altresì Cass., sez. 1, 24 /0 1 / 2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso). 6.2. Per il resto il motivo è infondato. Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (Cass., s ez. 6 - 3 , 09/05/2014, n. 10089 ;

Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697); ne consegue che il valore della causa deve farsi rientrare nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, essendo stato l’accoglimento della domanda limitato al solo credito vantato dalla Fedeli in qualità di co-fideiussore in via di regresso. L’importo liquidato dai giudici di appello, tenuto conto del valore della causa, non si pone al di sotto del minimo previsto dal d.m. n. 55/2004 e comunque, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso ( tra le tante, Cass. , s ez. 2, 05/05/2022, n. 14198).

Neppure la censura merita accoglimento là dove si c ontesta la violazione dell'art. 4, comma 4, d.m. 20 luglio 2012 n. 140 — applicabile ratione temporis per la liquidazione del giudizio di primo grado e dell’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese relative al giudizio di appello— nella parte in cui prevede, qualora l'avvocato difenda una parte contro più parti, che ‹‹ I l compenso unico può essere aumentato fino al doppio››. Sul punto, deve, invero, darsi continuità all'orientamento di questa Corte, già applicato nella vigenza dell'abrogato comma 4 dell'art. 5 del d.m. n. 127 del 2004, a tenore del quale con riguardo alla liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, il riconoscimento della maggiorazione non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensì importa l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità (cfr., con riferimento alla previsione di cui all’art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. n. 55 del 2014, Cass., sez. 3, 19/05/ 2021, n. 13595; di cui all'art. 4, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 140 del 2012, Cass., sez. 1, 10/ 0 1/2017, n. 269; con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004, Cass., sez. 6 -2, 15/01/2018, n. 712;

Cass., sez. 1, 21/07/2011, n. 16040; Cass.,sez. 1,2/2/2007, n. 2254).

7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di tutti i ricorsi, principale e incidentali. Stante la reciproca soccombenza , va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutti i ricorrenti , in via principale e incidentale. P.Q.M La Corte rigetta tutti i ricorsi, in via principale e incidentale. Compensa tra tutti i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e da parte dei ricorrenti incidentali,