Ordinanza — n. 17486/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.294/2023 R.G. proposto da DONEGATTI EZIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Corraini, domicilio digitalecome per legge -ricorrente- contro BASSI EUGENIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dagli avv.ti Alessandro Furlani e Francesca Claudi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Romei, domicilio digitalecome per legge -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché STROZZI PAOLA e STROZZI ANTONIO, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17486/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con adesione dei controricorrenti. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che attese le rinunce depositate da Ezio Donegatti e da Eugenia Bassi, rispettivamente al ricorso principale ed al ricorso incidentale, accettate dai controricorrenti Paolo Strozzi e Antonio Strozzi, vadichiarata l’estinzione del presente giudiziodi cassazione per rinunzia.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.294/2023 R.G. proposto da DONEGATTI EZIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Corraini, domicilio digitalecome per legge -ricorrente- contro BASSI EUGENIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dagli avv.ti Alessandro Furlani e Francesca Claudi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Romei, domicilio digitalecome per legge -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché STROZZI PAOLA e STROZZI ANTONIO, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Tiziano Tagliani, domicilio digitalecome in atti -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Venezia n. 2237 /20 2 2 , pubblicata in data18 ottobre 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1.Paola Strozzi e Antonio Strozzi convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo, i coniugi Ezio Donegatti e Eugenia Bassi chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituitodai convenuti in data 28 maggio 2014.
A fondamento della domanda esponevano di avere concluso, in data 22 luglio 2011, contratto di compravendita “condizionata” con la società Bassi Costruzioni s.r.l., di cui Ezio Donegatti risultava essere amministratore e socio unico, e che quest’ultimo aveva prestato fideiussione a garanzia della somma dovuta dalla Bassi Costruzioni s.r.l. a titolo di saldo del prezzo dell’immobile, pattuito in euro 1.000.000,00; avendo la società debitrice versato unicamente l’importo di euro 200.000,00, avevano chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo importo di euro 800.000,00.
Il Tribunale aditoaccoglieva la domanda.
2. La Corte d’appello di Venezia, investita dei gravami proposti dai soccombenti, li rigettava.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso Ezio Donegatti, con tre motivi. Eugenia Bassi ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi. Paola Strozzi e Antonio Strozzi hanno resistito con controricorso. Ezio Donegatti ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con adesione dei controricorrenti. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che attese le rinunce depositate da Ezio Donegatti e da Eugenia Bassi, rispettivamente al ricorso principale ed al ricorso incidentale, accettate dai controricorrenti Paolo Strozzi e Antonio Strozzi, vadichiarata l’estinzione del presente giudiziodi cassazione per rinunzia.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia ai ricorsi, principale e incidentale. Così deciso in Roma, ne