Ordinanza — n. 17368/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 4183 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4183del ruolo generale dell’anno 2024, proposto ZUCCHERMAGLIO Bruno(C.F.: ZCC BRN 65S02 1952Q) rappresentato e difeso dagli avvocat i Vito Apuzzo (C.F.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 17368/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale proposta da Bruno Zucchermaglio non risulta notificata alla controparte; l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché però(a differenza di quanto risulta essere avvenuto nel caso di specie),sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le con- dizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di ri- mediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della vo- lontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr.
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 4183 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4183del ruolo generale dell’anno 2024, proposto ZUCCHERMAGLIO Bruno(C.F.: ZCC BRN 65S02 1952Q) rappresentato e difeso dagli avvocat i Vito Apuzzo (C.F.:
PZZ VTI71E18 A952Q ) e Francesco Isgrò (C.F.: SGR FNC 58H10 H501J) -ricorrente- nei confronti di MENOLLI Angelo(C.F.: MNL NGL 51A23 B160C) -intimato- per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3561/2024, pubblicata in data 7 febbraio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Rilevato che: con ordinanza n. 3561, pubblicata in data 7 febbraio 2024, que- sta Corte ha accolto il primo motivo d el ricorso proposto da Bruno Zucchermaglio,nei confronti di Angelo Menolli, avverso la sentenza n. 103/2022 della Corte d’ appello di Trento – Se- zione distaccata di Bolzano,depositata il 18 giugno 2022 , as- sorbiti gli altri motivi , ed ha, di conseguenza, cassa to la Ric. n. 4183/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 decisione impugnata,rinviando « alla Corte di appello di Trento perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità»; il ricorrentechiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui questaCorte, nell’in- testazione, ha indicato la decisione impugnata come emessa dallaCorte d’appello di Trento e, nel dispositivo, ha disposto il rinvio alla medesima Corte d’appello di Trento, senza specifi- care, in entrambi i casi, che si trattava della Sezione distaccata di Bolzano della predetta Corte d’appello.
Considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale proposta da Bruno Zucchermaglio non risulta notificata alla controparte; l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché però(a differenza di quanto risulta essere avvenuto nel caso di specie),sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le con- dizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di ri- mediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della vo- lontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr.
Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023, Rv. 667013 –01); nel caso di specie, al contrario, la parte che ha depositato l’istanza di cui all’art. 391 bis c.p.c. non ha provveduto ad in- staurare regolarmente il contraddittorio ealla suddetta istanza non ha neanche fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio e la conseguente conversione della stessa nel procedimento offi- cioso di correzione previsto dalla medesima disposizione,con la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria; l’istanza di correzione deve, pertanto, essere dichiarata inam- missibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall’ art. 391 Ric. n. 4183/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 bis c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022, Rv. 665094 –01); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento,sia perché la parte intimata non ha svolto attività difen- siva,sia, comunque, in considerazione della natura meramente amministrativadel procedimento stesso ( cfr., da ultim o : Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 –01; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., sez. un., ord.27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213), che esclude altresì l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza . Così deciso nella camera di consi