Decreto — n. 17355/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26895/2024 R.G. proposto da: Avv. NIGRO PALMIRA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa da sé stessa, -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato ARIETA GIOVANNI -controricorrente- nonché contro VALENTE NICOLETTA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. DIST. DI TARANTO n.231/2024 depositata in data 19/06/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17355/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26895/2024 R.G. proposto da: Avv. NIGRO PALMIRA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa da sé stessa, -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato ARIETA GIOVANNI -controricorrente- nonché contro VALENTE NICOLETTA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. DIST. DI TARANTO n.231/2024 depositata in data 19/06/2024.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26895/2024 R.G. proposto da: Avv. NIGRO PALMIRA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa da sé stessa, -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato ARIETA GIOVANNI -controricorrente- nonché contro VALENTE NICOLETTA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. DIST. DI TARANTO n.231/2024 depositata in data 19/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 26895/2024 Numero sezionale 504/2025 Numero di raccolta generale 17355/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/06/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 26895/2024 Numero sezionale 504/2025 Numero di raccolta generale 17355/2025 Data pubblicazione 27/06/2025