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Ordinanza Interlocutoria — n. 17331/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17331/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17331/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16369/2023 R.G. propostoda ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS ENTE MORALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall ’ avv. Gianluca Fera (c.f. FREGLC77C07A662T ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Piselli (c.f. PSLFNC70L30H501T), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro UNISAN GRUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv.

Regesto Legislator

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art 16 disp. att. c.c, artt. 16 disp. att. c.c, art. 41 D.Lgs. 385/1993, art. 617 c.p, art. 111 c.p, art. 331 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 17331/2025 — snciv · Corte di Cassazione: propostoda ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS ENTE MORALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall ’ avv. Gianluca Fera (c.f. FREGLC77C07A662T ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Piselli (c.f. PSLFNC70L30H501T), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro UNISAN GRUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv.

Parole chiave

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procedura esecutiva realizzazione forzata di immobili esecuzione in via di fallimento liquidazione di fondi differimento dell'incanto domanda di realizzazione

Disposizioni normative citate

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art 16 disp. att. c.c
(poi denominata doBank S.p.A., poi doValue S.p.A.), nei confronti dell’Associazione Anni Verdi Onlus (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c.
artt. 16 disp. att. c.c
a far data dal 15/5/2007; con provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d.
art. 41 D.Lgs. 385/1993
267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs.
art. 617 c.p
22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento; proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 111 c.p
331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c.
art. 331 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16369/2023 R.G. propostoda ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS ENTE MORALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall ’ avv. Gianluca Fera (c.f. FREGLC77C07A662T ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Piselli (c.f. PSLFNC70L30H501T), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro UNISAN GRUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv.

Amanda De Cosmo (c.f. DCSMND75D63H901W), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro ASTOLFI PATRIZIO ANTONINI RODOLFO YODA SPV S.R.L. -intimati - con intervento di LINK FINANZIARIA S.R.L. in qualità di mandataria di CRIO SPV 4 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marika Miceli (c.f. MCLMRK75P52F158O), con domicilio digitale ex lege -intervenuta - avverso la sentenza delTribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21/5/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero;

RILEVATO CHE presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l’esecuzione immobiliare n. 22/2010R.G. Esec. , promossa da Aspra Finance S.p.A. (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.), e per essa, quale mandataria, dalla UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (poi denominata doBank S.p.A., poi doValue S.p.A.), nei confronti dell’Associazione Anni Verdi Onlus (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c. a far data dal 15/5/2007) in forza di mutuo fondiario del 28/5/1996 (titolo posto a base del pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore in base a mutuo fondiario del 26/7/1999; l’esecutata Associazione Anni Verdi Onlus era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art.27 c.c. e dell’art. 16 disp att c.c. a far data dal 15/5/2007; con provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione», fissava l’udienza dell’11/7/2019 per la eventuale adozione di provvedimento di chiusura della procedura esecutiva; in esito a detta udienza, con provvedimento dell’8/8/2019, il giudice dichiarava improcedibile l’esecuzione R.G.

Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento; proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. la doValue S.p.A., mandataria della creditrice Deutsche Bank AG, London Branch (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di Aspra Finance); con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da UNISAN, Consorzio di Società Cooperative Sanitarie a r.l.; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio»; avverso la predetta sentenza l’Associazione Anni Verdi Onlus in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo; resistevano, con distinti controricorsi la doValue S.p.A., mandataria di Deutsche Bank AG, London Branch, e Unisan Gruppo Società Cooperativa Sociale (locataria dell’immobile pignorato); non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Yoda SPV S.r.l. (rappresentata da Intrum Italy S.p.A.), cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti della ricorrente, Rodolfo Antonini, Patrizio Astolfi e Intesa Sanpaolo S.p.A., già parti del processo nel grado di merito; richiamando l’art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio di legittimità Link Finanziaria S.r.l., in qualità di mandataria di Crio SPV 4 S.r.l., la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di Deutsche Bank AG, London Branch in forza di contratto di cessione del 15/2/2024;

CONSIDERATO CHE non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale – stando alla sentenza impugnata – era parte (contumace) del processo nel grado di merito; pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di cassazione) – l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza