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Ordinanza — n. 17324/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal and failure to address main ruling grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17324/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay costs. The lower court rejected the opposition to the transfer decree, ruling that the properties were not seized by Banco di Napoli and that the transfer lacked prior adjudication. The plaintiffs failed to file a timely appeal under Article 619 of the Civil Procedure Code and did not address the core reasoning regarding the opposition's tardiness under Article 617.

Regesto Legislator

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Art. 617, 619 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the complaint concerns the inalienability of the property, which requires an appeal under Article 619, or if it fails to address the ratio decidendi of the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal opposizione esecutiva transfer of property Article 617 c.p.c. Article 619 c.p.c. lack of appeal ratio decidendi trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
619 c.p.c., in relazione alla quale si sarebbe dovuto proporre appello, non già ricorso straordinario per cassa- zione; quella della Spada, perché il ricorso non ha attinto la ratio decidendi (autonoma e di per sé sola idonea a sorreggere la pronuncia) riguardante la tardività dell’opposizione exart. 617 c.p.c.;
Art. 619 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
articolo 617 c.p
esec., promosse contro Leonardo La Selva e Laura Spada e pendenti innanzi al Tribunale di Bari, con ricorso del 19/6/2017, l’esecutata Spada ed Elena Rita La Selva proponevano «opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.
art. 369 c.p
−dalla violazione dell’art. 369 c.p.c.
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7339
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16294/2023R.G. proposto da LAURA SPADA ed ELENA RITA LA SELVA, rappresentate e difese dall’avv. Francesco D’Angelo (c.f. DNGFNC56R17H394J), con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro RAFFAELE DIBATTISTA, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pugliese (c.f. PGLMHL79S08C975X), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro BANCO DI NAPOLI S.P.A. -BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE - FININT S.P.A. -BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CARLA PEPE - ARENA NPL ONE S.R.L. -FINO 2 SECURITISATION S.R.L. -intimate - avverso la sentenza n. 1295 del 12/4/2023del Tribunale di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; letta la memoria dellericorrenti; RILEVATO CHE −nella procedura esecutiva n. 96/2005 r.g. esec., riunita alla procedura esecutiva n. 414/2005 r.g. esec., promosse contro Leonardo La Selva e Laura Spada e pendenti innanzi al Tribunale di Bari, con ricorso del 19/6/2017, l’esecutata Spada ed Elena Rita La Selva proponevano «opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento n. 281/2017» (così qualificata dalle opponenti) e, cioè, avverso l’atto traslativo, datato 29/5/2017, col quale erano stati trasferiti all’ aggiudicatario gli immobili (lotto VI) identificati alle particelle 117, 652 e 653 del foglio 103;

−affermavano che i predetti beni non erano stati colpiti dal pignoramento del Banco di Napoli (dal quale aveva avuto origine la procedura n. 96/2005), ma solo nella successiva e autonoma procedura n. 414/2005, senza che la disposta riunione potesse spiegare alcun effetto sulla possibilità di vendere detti cespiti; inoltre, il decreto era stato emesso senza la necessaria previa aggiudicazione, non riportava l’iscrizione ipotecaria del 5/7/2007 in favore di Banco di Roma; poi, l’atto traslativo non considerava l ’ acquisto compiuto da Elena Rita La Selva trascritto il 28/6/2007, anteriormente alla predetta ipoteca e in continuità col preliminare trascritto il 28/6/2004, grazie al quale la menzionata opponente aveva da tempo acquisito il possesso dei beni (pretermesso dagli organi della procedura); rilevavano, infine, l’impossibilità di procedere alle formalità di trascrizione e voltura in ragione della discontinuità delle trascrizioni, attesa la mancata accettazione di eredità di Leonardo La Selva;

−i ntrodotto il giudizio di merito e instaurato il contraddittorio con Banco di Napoli S.p.A., Raffaele Dibattista, Banca Finanziaria Internazionale - Finint S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Carla Pepe, Arena NPL One S.r.l., Fino 2 Securitisation S.r.l., con sentenza n. 1295 del 12/4/2023 il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione e regolava le spese di lite; −a vverso la predetta sentenza Laura Spada ed Elena Rita La Selva proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; −r esisteva con controricorso Raffaele Dibattista;

−non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimat e Banco d i Napoli S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale -Finint S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Carla Pepe, Arena NPL One S.r.l., Fino 2 Securitisation S.r.l.; −l e ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 21 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −preliminarmente, si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’improcedibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti delle parti in- timate; −è altresì superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile; −infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsi- voglia documento atto a dimostrare quanto affermato dalle stesse ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la sentenza che «è stata notificata in data 17 maggio 2023»; v. pag. 2 dell’atto introduttivo);

−dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che im- pedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell ’ esi genza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contesta- zione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ov- vero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibi- lità di applicare la sanzione della improcedibilità, exart. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché pro- dotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provve- dimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art.325 c.p.c.) -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);

−come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 -Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibi- lità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento.

Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito.

Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione ….

Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84); −neppure soccorre la parte ricorrente il principio, elaborato dalla giuri- sprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’impro- cedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impu- gnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre ses- santa giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale eve- nienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 12/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/7/2023 (era martedì 2/5/2023 il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione);

−in conclusione, come già statuito da questa Corte , « la sanzione di im- procedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite (neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discussione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, anche alla luce dei principi nelle more espressi dalla Corte EDU» (così Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7339); −tale dirimente conclusione preclude di osserva re che, comunque, le impugnazioni sarebbero state inammissibili: quella della La Selva, perché la doglianza attinente all’inespropriabilità del bene, in quanto di proprietà di un terzo, integra un’opposizione exart. 619 c.p.c., in relazione alla quale si sarebbe dovuto proporre appello, non già ricorso straordinario per cassa- zione; quella della Spada, perché il ricorso non ha attinto la ratio decidendi (autonoma e di per sé sola idonea a sorreggere la pronuncia) riguardante la tardività dell’opposizione exart. 617 c.p.c.;

−all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna dell e ricorrent i , in solido tra loro, a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna lericorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.100,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ri- correntied al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p