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Decreto — n. 17253/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17253/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17253/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25065/2024 R.G. proposto da: VENDITTI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Neri, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MGM CONSTRUCTION AND ENGINEERING S.P.A., già M.G.M. S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Micheletta, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro CONDOMINIO DI VIA GIULIANO DA SAN GALLO 54, rappresentato e difeso dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17253/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Gonella, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Numero registro generale 25065/2024 Numero sezionale 503/2025 Numero di raccolta generale 17253/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 4723/2024 depositata il 3/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese legali spese di esecuzione accollo delle spese procedurali mancato anticipo delle spese assunzione delle spese scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25065/2024 R.G. proposto da: VENDITTI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Neri, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MGM CONSTRUCTION AND ENGINEERING S.P.A., già M.G.M. S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Micheletta, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro CONDOMINIO DI VIA GIULIANO DA SAN GALLO 54, rappresentato e difeso dall’avv.

Marco Gonella, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Numero registro generale 25065/2024 Numero sezionale 503/2025 Numero di raccolta generale 17253/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 4723/2024 depositata il 3/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26/06/2025 Il Presidente di Sezione Delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 25065/2024 Numero sezionale 503/2025 Numero di raccolta generale 17253/2025 Data pubblicazione 26/06/2025