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Decreto — n. 17118/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17118/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17118/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13921/2024 R.G. proposto da: ZERO ZERO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato RINALDI EMILIO (RNLMLE46D08H501C) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REALE IMMOBILI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO N. 24, presso lo studio dell’avvocato FALETTI PIERO (FLTPRI71R20L669V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.7759/2023 depositata il 09/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17118/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13921/2024 Numero sezionale 501/2025 Numero di raccolta generale 17118/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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locazione immobiliare contratto di amministrazione d'immobili proprietà immobiliare valore locativo restituzione di fondo stato della cosa locata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
24, presso lo studio dell’avvocato FALETTI PIERO (FLTPRI71R20L669V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.7759/2023 depositata il 09/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13921/2024 R.G. proposto da: ZERO ZERO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato RINALDI EMILIO (RNLMLE46D08H501C) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REALE IMMOBILI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO N. 24, presso lo studio dell’avvocato FALETTI PIERO (FLTPRI71R20L669V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.7759/2023 depositata il 09/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13921/2024 Numero sezionale 501/2025 Numero di raccolta generale 17118/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/06/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 13921/2024 Numero sezionale 501/2025 Numero di raccolta generale 17118/2025 Data pubblicazione 25/06/2025