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Decreto — n. 17114/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17114/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17114/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1235/2024 R.G. proposto da: BAR GENNY S.A.S. DI CASTALDO LUISA E C., elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA ANDREA D’ISERNIA 16, presso lo studio dell’avvocato PANICO IMMACOLATA (PNCMCL74T71F924Y) immacolata.panico@pecavvocatinola.it, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARDOLINO PIERPAOLO (RDLPPL66P02F839R) pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it -ricorrente- contro ASL NA 3 SUD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI EDUARDO (MRTDRD61C07F839T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE PAULA ADELE (DPLDLA70D60F839I) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.5288/2023 depositata il 15/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17114/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1235/2024 Numero sezionale 497/2025 Numero di raccolta generale 17114/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese legali mancato anticipo delle spese spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1235/2024 Numero sezionale 497/2025 Numero di raccolta generale 17114/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1235/2024 R.G. proposto da: BAR GENNY S.A.S. DI CASTALDO LUISA E C., elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA ANDREA D’ISERNIA 16, presso lo studio dell’avvocato PANICO IMMACOLATA (PNCMCL74T71F924Y) immacolata.panico@pecavvocatinola.it, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARDOLINO PIERPAOLO (RDLPPL66P02F839R) pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it -ricorrente- contro ASL NA 3 SUD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI EDUARDO (MRTDRD61C07F839T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE PAULA ADELE (DPLDLA70D60F839I) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.5288/2023 depositata il 15/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1235/2024 Numero sezionale 497/2025 Numero di raccolta generale 17114/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13/06/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 1235/2024 Numero sezionale 497/2025 Numero di raccolta generale 17114/2025 Data pubblicazione 25/06/2025