Ordinanza — n. 17109/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3773/2022 R.G. proposto da RUSSO ROBERTA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BARBARIA MARIA CECILIA (BRBMCC72D49H501D) unitamente all'avvocato MEDAGLIA ANDREA (MDGNDR71S09H501O), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ARENA NPL ONE SRL, GAROFALO PAOLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5016/2021 depositata il 07/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la Aspra Finance s.p.a., quale cessionaria dei crediti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., conven iva in giudizio Roberta Russo e Paolo Garofalo per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901, cod. civ., di una compravendita con cui la prima, indicata quale debitrice, aveva venduto al secondo un appartamento in Roma; l’attrice evidenziava che il credito tutelato e ra fondato su fideiussione prestata dalla madre d i Roberta R usso , Pierina Rizzo, unitamente all’altro figlio DanieleRusso, a garanzia dell’esposizione verso l’istituto di credito della Memory Line s .p.a., per il 95% di proprietà azionaria del figlio medesimo e da lui amministrata : l a banca, infatti, dopo aver comunicato la revoca dei fidi accordati, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Memory Line, di Daniele Russo e di Roberta Russo quale erede della madre;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17109/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Arena NPL One, cessionaria del credito di Aspra Finance s.p.a., rappresentata da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., e Paolo Garofalo. Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 91, 92, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., in particolare poiché la Corte di appello avrebbe errato, derogando alla regola generale dell’imputazione delle spese di lite alla parte soccombente, con una motivazione inconferente poiché riferita alla qualità di debitrice della deducente, non accertata, ancora sub iudice, e comunque afferente a uno dei presupposti per l’azione revocatoria complessivamente respinta nel merito.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3773/2022 R.G. proposto da RUSSO ROBERTA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BARBARIA MARIA CECILIA (BRBMCC72D49H501D) unitamente all'avvocato MEDAGLIA ANDREA (MDGNDR71S09H501O), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ARENA NPL ONE SRL, GAROFALO PAOLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5016/2021 depositata il 07/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la Aspra Finance s.p.a., quale cessionaria dei crediti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., conven iva in giudizio Roberta Russo e Paolo Garofalo per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901, cod. civ., di una compravendita con cui la prima, indicata quale debitrice, aveva venduto al secondo un appartamento in Roma; l’attrice evidenziava che il credito tutelato e ra fondato su fideiussione prestata dalla madre d i Roberta R usso , Pierina Rizzo, unitamente all’altro figlio DanieleRusso, a garanzia dell’esposizione verso l’istituto di credito della Memory Line s .p.a., per il 95% di proprietà azionaria del figlio medesimo e da lui amministrata : l a banca, infatti, dopo aver comunicato la revoca dei fidi accordati, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Memory Line, di Daniele Russo e di Roberta Russo quale erede della madre;
Roberta Russo si costituiva controdeducendo, in particolare, di aver opposto il decreto ingiuntivo introducendo un giudizio ancora pendente; il Tribunale rigettava la domanda, condannando alle spese le parti soccombenti, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che, con sentenza n. 5016 del 2021, condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite di Paolo Garofalo compensandole quanto alla posizione di Roberta Russo, osservando, in via dirimente, che difettava la prova della partecipatio fraudis del compratore; il Collegio di appello motivava la compensazione delle spese di lite tra la parte originariamente attrice e Roberta Russo rimarcando che quest’ultima era «effettivamente debitrice come da essa stessa riferito giusta sentenza (ancorché appellata) del Tribunale di Roma n. 18065/2014»; per la cassazione di questa decisione ricorre Roberta Russo articolando un motivo unico; sono rimasti intimati la s.r.l.
Arena NPL One, cessionaria del credito di Aspra Finance s.p.a., rappresentata da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., e Paolo Garofalo. Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 91, 92, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., in particolare poiché la Corte di appello avrebbe errato, derogando alla regola generale dell’imputazione delle spese di lite alla parte soccombente, con una motivazione inconferente poiché riferita alla qualità di debitrice della deducente, non accertata, ancora sub iudice, e comunque afferente a uno dei presupposti per l’azione revocatoria complessivamente respinta nel merito.
Consideratoche il motivo di ricorso è fondato; la sussistenza di una ragione di credito, anche litigioso, è sufficiente ad agire in via pauliana (cfr., ad esempio, Cass., 30/05/2023, n. 15275), ma l’accertamento di questo presupposto non implica un profilo di soccombenza – difatti nemmeno menzionata –della parte convenuta nella suddetta qualità debitoria e, per converso, vittoriosa per altra decisiva ragione; il rigetto, nel merito, della domanda di revocatoria per la carenza di ulteriori presupposti concorrenti, quale nell’ipotesi la partecipatio fraudis del terzo acquirente, senza scrutinio, al contempo, della sussistenza dell’elemento soggettivo del consilium fraudis in capo al soggetto venditore, secondo le indicazioni esplicite della sentenza in questa sede gravata (pagg. 2-3), evidentemente integra un’ipotesi di ordinaria soccombenza integrale dell’attore proponente un’unica domanda (cfr., utilmente, Cass., Sez.
U., 31/10/2022, n. 32061); la disposta compensazione delle spese processuali risulta di conseguenza erroneamente ovvero inidoneamente motivata, non essendo esplicitato un motivo per altro verso sussumibile nelle gravi ed eccezionali ragioni residualmente idonee a giustificarla, a mente della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale; la compensazione delle spese in parola è infatti una facoltà discrezionale del giudice di merito che incontra, però, il limite della logica motivazione e della correttezza in iure delle affermazioni in tesi poste a contenuto della stessa (cfr., Cass., 21/05/2024, n. 14036); alla fondatezza nei suindicati termini del ricorso consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legi