Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17098/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17098/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17098/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13866/2022 R.G. propostoda COMUNE DI QUINDICI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Sabato G iuseppe Perna, (c.f. PRNSTG63C19C697K), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro ANDREA RUBINACCIO, rappresentatoe difeso dall’avv. Francesco Santaniello (c.f.SNTFNC74A25A509H), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro ASL DI AVELLINO - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17098/2025 — snciv · Corte di Cassazione: propostoda COMUNE DI QUINDICI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Sabato G iuseppe Perna, (c.f. PRNSTG63C19C697K), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro ANDREA RUBINACCIO, rappresentatoe difeso dall’avv. Francesco Santaniello (c.f.SNTFNC74A25A509H), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro ASL DI AVELLINO - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
causalità del colpo di frusta imposta sui cani risarcimento del danno alla persona aggressione fisica azione di risarcimento danni da sequestro lesione alla caviglia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13866/2022 R.G. propostoda COMUNE DI QUINDICI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Sabato G iuseppe Perna, (c.f. PRNSTG63C19C697K), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro ANDREA RUBINACCIO, rappresentatoe difeso dall’avv. Francesco Santaniello (c.f.SNTFNC74A25A509H), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro ASL DI AVELLINO - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE Andrea Rubinaccio conveniva in giudizio il Comune di Quindici e l’ASL di Avellino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato aggredito, in data 6/4/2016, da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva azzannato; instaurato il contraddittorio con i convenuti e trasformato il rito da ordinario in sommario, con l’ordinanza exart. 702-ter c.p.c. del 25/2/2019 il giudice di primo grado respingeva la domanda attorea; investita dell’impugnazione di Rubinaccio, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 930 del 7/3/2022, riformava la decisione di primo grado e condannava il Comune e la ASL a risarcire all’appellante la somma di Euro 6.951,73, oltre a interessi e spese; avverso la predetta sentenza il Comune di Quindici proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso Andrea Rubinaccio, mentre non svolgeva difese la ASL di Avellino; il Comune di Quindici depositava memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1,c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 12 / 5 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE col secondo motivo il Comune ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e ss., art. 2697 e 2700 c.c.; degli artt. 99, 115, 116c.p.c., in relazione agli art. 360 n. 3 c.p.c.»; nella domanda dell’attore mancano l’allegazione e la prova di una condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità causale dell’evento a tale condotta; il Collegio considera di rilievo nomofilattico la questione relativa alla necessità di allegare e provare la colpa (secondo il modello normativo dell’art.2043 c.c.) dell’ente convenuto e indicato come soggetto responsabile dell’aggressione da parte di cani randagi; pertanto, al fine di un compiuto esame della predetta questione, apparenecessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio